Art. 7. Fondi non assegnati 1. In caso di revoche o rinunce, le risorse verranno assegnate dalle singole regioni e province autonome tramite lo scorrimento delle rispettive graduatorie. 2. Qualora si costituiscano residui derivanti da mancato utilizzo di tutta o parte delle quote di cui all'art. 1, comma 2, i relativi fondi tornano nella disponibilita' centrale, per il finanziamento dei progetti interregionali.