Art. 7.
                         Fondi non assegnati

  1.  In  caso  di  revoche  o rinunce, le risorse verranno assegnate
dalle  singole  regioni  e  province  autonome tramite lo scorrimento
delle rispettive graduatorie.
  2.  Qualora  si costituiscano residui derivanti da mancato utilizzo
di  tutta  o parte delle quote di cui all'art. 1, comma 2, i relativi
fondi tornano nella disponibilita' centrale, per il finanziamento dei
progetti interregionali.