Art. 8.
                      Erogazione del contributo

  1.   Ai   sensi   dell'art.   3,   comma 2   del   citato   decreto
interministeriale  del  3 agosto 2007, la somma di Euro 10 milioni e'
depositata presso Artigiancassa spa, cui il Ministero comunichera' le
proprie indicazioni e quelle fornite dalle singole regioni e province
autonome circa l'erogazione dei fondi.
  2. A tal fine, ciascuna regione e provincia autonoma, limitatamente
alla  propria quota, indica preliminarmente al Ministero la modalita'
di gestione prescelta tra le seguenti, previste dal comma 3 dell'art.
3 del ripetuto decreto ministeriale:
    a) versamento  dei  fondi,  in  unica soluzione, da Artigiancassa
alla  regione  o  alla provincia autonoma per la gestione diretta del
rapporto con i beneficiari;
    b) versamento  dei  fondi,  in  unica soluzione, da Artigiancassa
all'agenzia  regionale  o  provinciale indicata dalla regione o dalla
provincia autonoma;
    c) affidamento  ad  Artigiancassa  della gestione dell'operazione
e/o dell'erogazione ai beneficiari dei fondi pro-quota.
  3.  Per  ottenere  l'anticipo  del 50% del finanziamento concesso i
beneficiari  devono  presentare  specifica  richiesta  che e' accolta
previa  presentazione  all'ente  erogatore di una idonea fideiussione
assicurativa, bancaria o rilasciata da intermediari finanziari di cui
all'elenco  speciale  previsto dall'art. 107 del testo unico bancario
di  uguale  valore,  della  validita'  di  sei  mesi oltre il termine
previsto  per  la conclusione del progetto, prorogabile di un periodo
correlato all'eventuale ritardo nella realizzazione.
  4.  Il  saldo verra' erogato a programma concluso, con le modalita'
di cui al successivo art. 9.
  5.   Durante  la  realizzazione  del  programma,  previa  specifica
comunicazione  al  Ministero o alla regione o alla provincia autonoma
di  riferimento,  e'  consentito operare compensazioni tra i costi di
ciascuna iniziativa in cui si articola il progetto, fino al 25% delle
spese preventivate, fermo restando il costo complessivo.