Art. 8. Erogazione del contributo 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del citato decreto interministeriale del 3 agosto 2007, la somma di Euro 10 milioni e' depositata presso Artigiancassa spa, cui il Ministero comunichera' le proprie indicazioni e quelle fornite dalle singole regioni e province autonome circa l'erogazione dei fondi. 2. A tal fine, ciascuna regione e provincia autonoma, limitatamente alla propria quota, indica preliminarmente al Ministero la modalita' di gestione prescelta tra le seguenti, previste dal comma 3 dell'art. 3 del ripetuto decreto ministeriale: a) versamento dei fondi, in unica soluzione, da Artigiancassa alla regione o alla provincia autonoma per la gestione diretta del rapporto con i beneficiari; b) versamento dei fondi, in unica soluzione, da Artigiancassa all'agenzia regionale o provinciale indicata dalla regione o dalla provincia autonoma; c) affidamento ad Artigiancassa della gestione dell'operazione e/o dell'erogazione ai beneficiari dei fondi pro-quota. 3. Per ottenere l'anticipo del 50% del finanziamento concesso i beneficiari devono presentare specifica richiesta che e' accolta previa presentazione all'ente erogatore di una idonea fideiussione assicurativa, bancaria o rilasciata da intermediari finanziari di cui all'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario di uguale valore, della validita' di sei mesi oltre il termine previsto per la conclusione del progetto, prorogabile di un periodo correlato all'eventuale ritardo nella realizzazione. 4. Il saldo verra' erogato a programma concluso, con le modalita' di cui al successivo art. 9. 5. Durante la realizzazione del programma, previa specifica comunicazione al Ministero o alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, e' consentito operare compensazioni tra i costi di ciascuna iniziativa in cui si articola il progetto, fino al 25% delle spese preventivate, fermo restando il costo complessivo.