Art. 9. Relazione finale e verifiche 1. Entro trenta giorni dalla conclusione del progetto, il beneficiario deve trasmettere al Ministero o alla regione o alla provincia autonoma di riferimento la relazione sull'attivita' svolta e sugli obiettivi raggiunti. 2. Entro i successivi sessanta giorni deve essere presentata la documentazione contabile, secondo le indicazioni che saranno fornite al momento della comunicazione di ammissione a finanziamento. 3. In caso di mancato svolgimento - parziale o totale - il finanziamento verra' ridotto in proporzione ovvero revocato per il successivo riutilizzo dei fondi ai sensi del precedente art. 7. 4. Il Ministero, la regione e la provincia autonoma possono effettuare, anche disgiuntamente, visite in loco durante la realizzazione dei progetti. 5. A conclusione delle procedure, il Comitato valutera' i risultati complessivi dei programmi finanziati e predisporra' una relazione sull'efficacia della misura.