Art. 9.
                    Relazione finale e verifiche

  1.   Entro   trenta  giorni  dalla  conclusione  del  progetto,  il
beneficiario  deve  trasmettere  al  Ministero  o alla regione o alla
provincia  autonoma di riferimento la relazione sull'attivita' svolta
e sugli obiettivi raggiunti.
  2.  Entro  i  successivi  sessanta giorni deve essere presentata la
documentazione  contabile, secondo le indicazioni che saranno fornite
al momento della comunicazione di ammissione a finanziamento.
  3.  In  caso  di  mancato  svolgimento  -  parziale  o  totale - il
finanziamento  verra'  ridotto  in proporzione ovvero revocato per il
successivo riutilizzo dei fondi ai sensi del precedente art. 7.
  4.  Il  Ministero,  la  regione  e  la  provincia  autonoma possono
effettuare,   anche   disgiuntamente,   visite  in  loco  durante  la
realizzazione dei progetti.
  5. A conclusione delle procedure, il Comitato valutera' i risultati
complessivi  dei  programmi  finanziati  e predisporra' una relazione
sull'efficacia della misura.