IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto l'art. 6 dello Statuto dell'Agenzia delle dogane;
  Vista  la  Convenzione  sul  commercio  internazionale delle specie
animali  e  vegetali  in  via  di estinzione, firmata a Washington il
3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
  Visto  il  regolamento  CE  n.  338/97 del Consiglio del 9 dicembre
1996,  relativo  alla  protezione di specie della flora e della fauna
selvatiche  mediante  il  controllo  del  loro commercio e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto  il regolamento CE n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio
2006,  recante modalita' di applicazione del regolamento CE n. 338/97
del  Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della
fauna   selvatiche  mediante  il  controllo  del  loro  commercio,  e
successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  legge  7 febbraio  1992,  n. 150, concernente il sistema
sanzionatorio   per   le  violazioni  alla  predetta  Convenzione  di
Washington,   cosi'   come   modificata   ed  integrata  dalla  legge
13 febbraio  1993, n. 59, in materia di disciplina dei reati relativi
all'applicazione   in   Italia   della   Convenzione   sul  commercio
internazionale  delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
dalla  legge  9 dicembre 1998, n. 426, in materia di nuovi interventi
in  campo ambientale, nonche' dal decreto legislativo 18 maggio 2001,
n.  275,  recante il riordino del sistema sanzionatorio in materia di
commercio di specie animali e vegetali protette;
  Visto  l'art.  28  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
comma 1,  lettera b),  sulle competenze del Ministero delle attivita'
produttive;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   17 luglio   2006,  n.  233,  recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri con il quale e'
stato   istituito,   tra   gli  altri,  il  Ministero  del  commercio
internazionale;
  Visto l'art. 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio
1992,  n.  150,  che  demanda  al  Ministero dell'agricoltura e delle
foreste,  tramite il Corpo forestale dello Stato, l'effettuazione dei
controlli  e delle certificazioni previsti dalla predetta Convenzione
di Washington;
  Visto  il  decreto  1° dicembre  2004  del Ministro delle politiche
agricole  e  forestali,  che  istituisce ed attiva i Nuclei operativi
CITES  del  Corpo  forestale  dello  Stato, che svolgono attivita' di
controllo  e supporto specialistico all'autorita' doganale presso gli
Uffici   delle  dogane  abilitati  alle  operazioni  di  importazione
definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di
riesportazione   delle   specie  animali  e  vegetali  incluse  nelle
Appendici della predetta Convenzione di Washington;
  Visto il decreto 8 luglio 2005, n. 176 del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio emanato di concerto con il Ministro delle
politiche   agricole   e   forestali,  il  Ministro  delle  attivita'
produttive  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, recante il
regolamento  concernente  i  controlli  sul  commercio internazionale
delle  specie  animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione
(CITES);
  Considerato  che l'art. 9-bis del testo unico delle leggi doganali,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 gennaio
1973,  n.  43,  conferisce  la  facolta'  di accentrare presso talune
dogane  le  operazioni  doganali  di  importazione e di esportazione,
anche  temporanea, relative a determinate merci o a merci trasportate
con   determinati  veicoli  o  viaggianti  sotto  determinati  regimi
doganali;
  Vista  la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n.
15468  del  27 novembre  2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
277  del  28 novembre  2007,  che  ha  definito l'elenco delle dogane
abilitate,   in   via  esclusiva,  alle  operazioni  di  importazione
definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di
riesportazione  degli  esemplari  di  flora  e  fauna selvatiche, ivi
inclusi  esemplari di legname, indicati negli allegati al regolamento
CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche
ed integrazioni;
  Vista  la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n.
601/UD  del  9 maggio  2007  relativa  all'istituzione ed attivazione
dell'Ufficio  delle  dogane  di  Pescara  e  con  la  quale  e' stata
soppressa  la  Dogana  di  Ortona,  che comprendeva nel suo ambito la
Sezione doganale di Vasto, anch'essa soppressa;
  Vista  l'istituzione della Sezione operativa territoriale di Vasto,
ove  venivano  e  vengono  effettivamente  svolte  le  operazioni  di
sdoganamento  di  esemplari  di  legname, inclusi negli elenchi della
CITES  e  del regolamento (CE) n. 338/1997, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista  la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n.
1919/UD  del 20 novembre 2007 relativa all'istituzione ed attivazione
dell'Ufficio  delle dogane di Roma 1 e l'Ufficio delle dogane di Roma
2;
  Vista  la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n.
1952/UD  del 23 novembre 2007 relativa all'istituzione ed attivazione
della Sezione operativa territoriale di Malpensa;
  Vista  la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n.
2001/UD  del 30 novembre 2007 relativa all'istituzione ed attivazione
dell'Ufficio  delle  dogane  di  Milano 1 e l'Ufficio delle dogane di
Milano 2;

                             A d o t t a
                     la seguente determinazione:

                               Art. 1.
  Le   operazioni   di   importazione  definitiva  e  temporanea,  di
esportazione  definitiva  e  temporanea  e  di  riesportazione  degli
esemplari  di  flora  e  fauna  selvatiche indicati negli allegati al
regolamento  CE  n.  338/97  del  Consiglio  del  9 dicembre  1996  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  possono  essere  effettuate
esclusivamente presso gli Uffici doganali elencati nell'allegato 1.