IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata dallo Stato italiano con legge 19 dicembre 1975, n. 874; Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 8 che prevede che il Ministero dell'ambiente curi gli adempimenti della citata Convenzione e ne stabilisca le procedure; Visti il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006, relativi alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio; Visto in particolare il capo XVI, articoli 64, 65, 66 e 68 del citato regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, riguardante tra l'altro la marcatura dei contenitori primari e secondari di caviale; Visto l'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, tra gli altri, i compiti e le funzioni riguardanti l'attuazione della Convenzione di Washington e dei relativi regolamenti comunitari; Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, in data 8 gennaio 2002, concernente l'istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca ed, in particolare, i codici assegnati agli stabilimenti di produzione di alimenti derivati da impianti di acquacoltura; Considerata la necessita' di provvedere a regolamentare la marcatura dei contenitori primari e secondari di caviale prevista dal citato regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, anche in base alle risoluzioni della Conferenza degli Stati Parte della Convenzione di Washington, ed in particolare alla risoluzione della medesima Conferenza 12.7 e successive modificazioni, riguardante la conservazione ed il commercio di storioni e che include l'applicazione di un sistema di etichettatura universale per l'identificazione del caviale, adottata alla dodicesima riunione della Conferenza delle Parti della CITES, tenutasi a Santiago (Cile) dal 3 al 12 novembre 2002, e alle notifiche agli Stati Parte emesse dal Segretariato di cui all'art. XII della Convenzione stessa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On.le prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministri presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) caviale: uova lavorate di specie appartenenti all'ordine Acipenseriformes (storioni e pesci spatola), di cui all'allegato 1 del presente decreto; b) numero identificativo del lotto: un numero corrispondente alle informazioni del sistema di tracciabilita' del caviale, usato dalle strutture di produzione e di riconfezionamento; c) etichetta non riutilizzabile: etichetta o contrassegno che non possono essere rimossi senza venire danneggiati e che non possono essere trasferiti ad altro contenitore, con le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 2; d) caviale pressato: caviale composto da uova di una o piu' specie appartenenti all'ordine Acipenseriformes, rimanente dopo la lavorazione e la preparazione di un caviale di piu' alta qualita'; e) contenitore primario: barattoli, lattine o altri contenitori in diretto contatto con il caviale; f) struttura di produzione: struttura presente nel Paese di produzione del caviale di specie appartenenti all'ordine Acipenseriformes, responsabile della prima lavorazione del caviale e del suo confezionamento in un contenitore primario; g) struttura di trattamento e riconfezionamento: struttura che riceve il caviale per riconfezionarlo, anche a seguito di eventuale trattamento, in nuovi contenitori primari; h) contenitore secondario: contenitore nel quale sono posti i contenitori primari; i) codice della fonte: codice corrispondente all'origine degli esemplari dai cui proviene il caviale (ad es. W per selvatico e C/D per nato e allevato in cattivita), cosi' come definito dall'allegato IX del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006 e successive modificazioni.