IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                                  e
                             IL MINISTRO
                    DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
                                  e
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la  Convenzione  sul  commercio  internazionale di specie di
fauna e flora in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington
il   3 marzo  1973  e  ratificata  dallo  Stato  italiano  con  legge
19 dicembre 1975, n. 874;
  Vista  la legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  e,  in  particolare,  l'art.  8 che prevede che il
Ministero dell'ambiente curi gli adempimenti della citata Convenzione
e ne stabilisca le procedure;
  Visti  il  regolamento  (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre
1996,  e  successive attuazioni e modificazioni e il regolamento (CE)
n.  865/2006  della  Commissione  del  4 maggio  2006,  relativi alla
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il
controllo del loro commercio;
  Visto  in  particolare  il  capo  XVI, articoli 64, 65, 66 e 68 del
citato  regolamento  (CE)  n. 865/2006 della Commissione, riguardante
tra  l'altro  la  marcatura  dei  contenitori  primari e secondari di
caviale;
  Visto  l'art.  35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300,  come modificato dal decreto legislativo 6 dicembre 2002, n.
287,  che  attribuisce  al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio,  tra  gli  altri,  i  compiti  e  le funzioni riguardanti
l'attuazione   della   Convenzione   di  Washington  e  dei  relativi
regolamenti comunitari;
  Visto  il  proprio  decreto  di  concerto  con  il  Ministro  delle
politiche  agricole  e forestali, in data 8 gennaio 2002, concernente
l'istituzione  del  registro  di  detenzione  delle  specie animali e
vegetali;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 531, relativo
all'attuazione  della direttiva n. 91/493/CEE che stabilisce le norme
sanitarie  applicabili  alla  produzione  e  commercializzazione  dei
prodotti  della  pesca  ed,  in  particolare, i codici assegnati agli
stabilimenti  di  produzione  di  alimenti  derivati  da  impianti di
acquacoltura;
  Considerata   la   necessita'  di  provvedere  a  regolamentare  la
marcatura dei contenitori primari e secondari di caviale prevista dal
citato  regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, anche in base
alle risoluzioni della Conferenza degli Stati Parte della Convenzione
di  Washington,  ed  in  particolare  alla risoluzione della medesima
Conferenza   12.7   e   successive   modificazioni,   riguardante  la
conservazione   ed   il   commercio   di   storioni   e  che  include
l'applicazione   di   un  sistema  di  etichettatura  universale  per
l'identificazione  del  caviale,  adottata  alla  dodicesima riunione
della  Conferenza delle Parti della CITES, tenutasi a Santiago (Cile)
dal  3  al 12 novembre 2002, e alle notifiche agli Stati Parte emesse
dal Segretariato di cui all'art. XII della Convenzione stessa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente
l'attribuzione  all'On.le  prof.  Vincenzo  Visco  del titolo di Vice
Ministri presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.   Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le  seguenti
definizioni:
    a) caviale:  uova  lavorate  di  specie  appartenenti  all'ordine
Acipenseriformes  (storioni  e  pesci spatola), di cui all'allegato 1
del presente decreto;
    b) numero identificativo del lotto: un numero corrispondente alle
informazioni  del  sistema di tracciabilita' del caviale, usato dalle
strutture di produzione e di riconfezionamento;
    c) etichetta non riutilizzabile: etichetta o contrassegno che non
possono  essere  rimossi  senza  venire danneggiati e che non possono
essere trasferiti ad altro contenitore, con le caratteristiche di cui
all'art. 3, comma 2;
    d) caviale  pressato:  caviale  composto  da  uova  di una o piu'
specie  appartenenti  all'ordine  Acipenseriformes, rimanente dopo la
lavorazione e la preparazione di un caviale di piu' alta qualita';
    e) contenitore  primario:  barattoli, lattine o altri contenitori
in diretto contatto con il caviale;
    f) struttura  di  produzione:  struttura  presente  nel  Paese di
produzione    del   caviale   di   specie   appartenenti   all'ordine
Acipenseriformes,  responsabile della prima lavorazione del caviale e
del suo confezionamento in un contenitore primario;
    g) struttura  di  trattamento  e riconfezionamento: struttura che
riceve  il  caviale per riconfezionarlo, anche a seguito di eventuale
trattamento, in nuovi contenitori primari;
    h) contenitore  secondario:  contenitore  nel  quale sono posti i
contenitori primari;
    i) codice  della  fonte:  codice corrispondente all'origine degli
esemplari  dai  cui proviene il caviale (ad es. W per selvatico e C/D
per  nato e allevato in cattivita), cosi' come definito dall'allegato
IX  del  regolamento  (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio
2006 e successive modificazioni.