Art. 10.
          Informazioni da inviare alla Commissione europea
                       dal Segretariato CITES
  1.  Entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministero dell'ambiente e
della  tutela del territorio e del mare - Direzione per la protezione
della  natura invia alla Commissione europea ed al segretariato CITES
le informazioni di cui all'art. 2, comma 3 ed all'art. 4, comma 2 del
presente  decreto, unitamente alle informazioni su tutte le strutture
autorizzate.  In  sede di prima applicazione le suddette informazioni
verranno inviate non appena le strutture saranno autorizzate.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 maggio 2008
                      Il Ministro dell'ambiente
                    e della tutela del territorio
                             e del mare
                           Pecoraro Scanio
                   Il Vice Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                                Visco
                             Il Ministro
                    del commercio internazionale
                               Bonino
                Il Ministro delle politiche agricole
                       alimentari e forestali
                              De Castro