Art. 10. Informazioni da inviare alla Commissione europea dal Segretariato CITES 1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per la protezione della natura invia alla Commissione europea ed al segretariato CITES le informazioni di cui all'art. 2, comma 3 ed all'art. 4, comma 2 del presente decreto, unitamente alle informazioni su tutte le strutture autorizzate. In sede di prima applicazione le suddette informazioni verranno inviate non appena le strutture saranno autorizzate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 maggio 2008 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Pecoraro Scanio Il Vice Ministro dell'economia e delle finanze Visco Il Ministro del commercio internazionale Bonino Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali De Castro