Art. 3.
                    Etichettatura nella struttura
                     di lavorazione e produzione
  1.  I  contenitori primari sono etichettati singolarmente per mezzo
di   etichette  non  riutilizzabili,  che  sigillano  il  contenitore
primario tra il coperchio ed il contenitore stesso.
  2.  L'etichetta  di  cui al comma precedente deve obbligatoriamente
recare i seguenti dati:
    a) un  codice  standard identificativo della specie come indicato
nell'allegato 1 al presente decreto;
    b) il codice della fonte;
    c) un  codice  unico identificativo della spedizione comprendente
il  codice  ISO  identificativo  dell'Italia  quale Paese di origine,
l'anno  di  produzione  e  raccolta  e un numero unico che indichi la
struttura  di  produzione  coincidente  con  il  numero  di controllo
veterinario assegnato alla ditta produttrice (XYZ) in base all'art. 7
del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 531 e il numero del
lotto  identificativo del caviale corrispondente al singolo esemplare
marcato (yyyyyy), secondo il seguente esempio:
      TRA/C/IT/2003/XYZ/yyyyyy;
    d) qualora  il  caviale  sia  prodotto  da esemplari prelevati in
natura  o  riprodotti  in  cattivita'  in uno Stato estero, il codice
standard  identificativo  deve  altresi'  recare  il codice ISO a due
lettere  del  Paese d'origine dell'esemplare, nonche' il numero della
licenza  di  importazione italiana o comunitaria emessa sulla base di
un   permesso   CITES   di   esportazione  o  di  un  certificato  di
riesportazione nel caso di importazione da un Paese terzo, secondo il
seguente esempio:
      TRA/W/US/IT/2003/00001/XYZ/yyyyyy.
  3. La quantita' esatta di caviale da esportare deve essere indicata
in  ogni  contenitore  secondario congiuntamente alla descrizione del
contenuto dell'imballaggio.