Art. 3. Etichettatura nella struttura di lavorazione e produzione 1. I contenitori primari sono etichettati singolarmente per mezzo di etichette non riutilizzabili, che sigillano il contenitore primario tra il coperchio ed il contenitore stesso. 2. L'etichetta di cui al comma precedente deve obbligatoriamente recare i seguenti dati: a) un codice standard identificativo della specie come indicato nell'allegato 1 al presente decreto; b) il codice della fonte; c) un codice unico identificativo della spedizione comprendente il codice ISO identificativo dell'Italia quale Paese di origine, l'anno di produzione e raccolta e un numero unico che indichi la struttura di produzione coincidente con il numero di controllo veterinario assegnato alla ditta produttrice (XYZ) in base all'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 e il numero del lotto identificativo del caviale corrispondente al singolo esemplare marcato (yyyyyy), secondo il seguente esempio: TRA/C/IT/2003/XYZ/yyyyyy; d) qualora il caviale sia prodotto da esemplari prelevati in natura o riprodotti in cattivita' in uno Stato estero, il codice standard identificativo deve altresi' recare il codice ISO a due lettere del Paese d'origine dell'esemplare, nonche' il numero della licenza di importazione italiana o comunitaria emessa sulla base di un permesso CITES di esportazione o di un certificato di riesportazione nel caso di importazione da un Paese terzo, secondo il seguente esempio: TRA/W/US/IT/2003/00001/XYZ/yyyyyy. 3. La quantita' esatta di caviale da esportare deve essere indicata in ogni contenitore secondario congiuntamente alla descrizione del contenuto dell'imballaggio.