Art. 4. Procedure di autorizzazione delle strutture di riconfezionamento del caviale 1. Le strutture che riconfezionano caviale di esemplari di specie di Acipenseriformi di cui all'allegato 1 del presente decreto, importato e/o acquisito in conformita' alla Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES) ed ai regolamenti CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni, ed al regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere in possesso di un'ulteriore autorizzazione, diversa da quella prevista dall'art. 2, rilasciata dalla Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla quale e' altresi' da indirizzare la domanda di cui al successivo comma 2. 2. La domanda per ottenere tale autorizzazione deve contenere, come indicato nell'allegato 3 del presente decreto, i seguenti dati: j) le generalita' del richiedente, ragione sociale, legale rappresentante, sede legale, sede/i stabilimento/i, recapiti telefonici, fax, e-mail; k) il possesso dei requisiti in materia di sanita' degli alimenti; l) la quantita' di caviale e la provenienza dello stesso con i documenti giustificativi, presenti in magazzino alla data di presentazione della domanda. 3. A tali strutture autorizzate verra' assegnato un codice unico identificativo della struttura progressivo a partire dal numero 0001. 4. Le strutture che gia' riconfezionano caviale devono presentare la domanda di autorizzazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzando il modulo di cui all'allegato 2. 5. Le nuove strutture devono attendere l'autorizzazione prima di poter commercializzare il caviale eventualmente riconfezionato. 6. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 2 del presente articolo, la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, verificato che siano stati soddisfatti i requisiti di cui allo stesso comma 2, e previo sopralluogo della Direzione stessa congiuntamente al servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, provvede al rilascio della prescritta autorizzazione.