Art. 4.
                     Procedure di autorizzazione
          delle strutture di riconfezionamento del caviale
  1. Le  strutture  che riconfezionano caviale di esemplari di specie
di  Acipenseriformi  di  cui  all'allegato  1  del  presente decreto,
importato e/o acquisito in conformita' alla Convenzione sul commercio
internazionale  di  specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di
estinzione  (CITES)  ed ai regolamenti CE n. 338/97 del Consiglio del
9 dicembre  1996,  e successive attuazioni, ed al regolamento (CE) n.
865/2006  della  Commissione del 4 maggio 2006 e successive modifiche
ed   integrazioni,   devono   essere   in  possesso  di  un'ulteriore
autorizzazione,  diversa  da  quella prevista dall'art. 2, rilasciata
dalla   Direzione  per  la  protezione  della  natura  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla quale e'
altresi' da indirizzare la domanda di cui al successivo comma 2.
  2.  La  domanda  per  ottenere  tale autorizzazione deve contenere,
come indicato nell'allegato 3 del presente decreto, i seguenti dati:
    j) le   generalita'  del  richiedente,  ragione  sociale,  legale
rappresentante,   sede   legale,   sede/i   stabilimento/i,  recapiti
telefonici, fax, e-mail;
    k) il   possesso  dei  requisiti  in  materia  di  sanita'  degli
alimenti;
    l) la  quantita'  di  caviale e la provenienza dello stesso con i
documenti   giustificativi,   presenti  in  magazzino  alla  data  di
presentazione della domanda.
  3.  A  tali  strutture autorizzate verra' assegnato un codice unico
identificativo della struttura progressivo a partire dal numero 0001.
  4.  Le  strutture che gia' riconfezionano caviale devono presentare
la  domanda  di  autorizzazione  entro  novanta  giorni dalla data di
entrata  in vigore del presente decreto, utilizzando il modulo di cui
all'allegato 2.
  5.  Le  nuove  strutture devono attendere l'autorizzazione prima di
poter commercializzare il caviale eventualmente riconfezionato.
  6.  Entro  sessanta  giorni dalla ricezione della domanda di cui al
comma 2  del  presente articolo, la Direzione per la protezione della
natura  del  Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare,  verificato che siano stati soddisfatti i requisiti di cui
allo  stesso  comma 2,  e  previo  sopralluogo della Direzione stessa
congiuntamente  al  servizio  CITES  del Corpo forestale dello Stato,
provvede al rilascio della prescritta autorizzazione.