Art. 5.
                    Etichettatura nelle strutture
                  di riconfezionamento del caviale
  1.  Le  strutture che riconfezionano caviale sono tenute a fare uso
di  etichette non riutilizzabili, idonee a sigillare ogni contenitore
primario nel quale il caviale viene riconfezionato.
  2.  L'etichetta  di  cui  al  comma precedente,  deve  includere  i
seguenti  dati:  un  codice standard identificativo della specie come
indicato  nell'allegato 1 al presente decreto, il codice della fonte,
il   codice  ISO  a  due  lettere  del  paese  d'origine,  l'anno  di
riconfezionamento   il   codice   ufficiale  di  registrazione  della
struttura  di  riconfezionamento  emesso  ai  sensi  dell'art.  4 del
presente  decreto  (IT0001IMyyyyyy),  che incorpori il codice ISO del
Paese  di  trattamento e riconfezionamento se differente dal Paese di
origine  ed  il  numero  della  licenza  di  importazione  italiana o
comunitaria  emessa sulla base di un permesso CITES di esportazione o
di  un  certificato di riesportazione, e l'eventuale numero del lotto
corrispondente secondo il seguente esempio:
    HUS/W/IR/2003/IT0001IMxxxxxxyyyy.
  3.  La  quantita'  esatta  di  caviale  da  riesportare deve essere
indicata   in   ogni   contenitore   secondario  congiuntamente  alla
descrizione del contenuto dell'imballaggio.