Art. 5. Etichettatura nelle strutture di riconfezionamento del caviale 1. Le strutture che riconfezionano caviale sono tenute a fare uso di etichette non riutilizzabili, idonee a sigillare ogni contenitore primario nel quale il caviale viene riconfezionato. 2. L'etichetta di cui al comma precedente, deve includere i seguenti dati: un codice standard identificativo della specie come indicato nell'allegato 1 al presente decreto, il codice della fonte, il codice ISO a due lettere del paese d'origine, l'anno di riconfezionamento il codice ufficiale di registrazione della struttura di riconfezionamento emesso ai sensi dell'art. 4 del presente decreto (IT0001IMyyyyyy), che incorpori il codice ISO del Paese di trattamento e riconfezionamento se differente dal Paese di origine ed il numero della licenza di importazione italiana o comunitaria emessa sulla base di un permesso CITES di esportazione o di un certificato di riesportazione, e l'eventuale numero del lotto corrispondente secondo il seguente esempio: HUS/W/IR/2003/IT0001IMxxxxxxyyyy. 3. La quantita' esatta di caviale da riesportare deve essere indicata in ogni contenitore secondario congiuntamente alla descrizione del contenuto dell'imballaggio.