Art. 6. Informazioni da riportare sulla licenza di esportazione o sul certificato di riesportazione 1. Le informazioni contenute nell'etichetta di cui all'art. 3 ed all'art. 5, dovranno obbligatoriamente essere riportate in una lista allegata alla licenza di esportazione, rilasciata dal Ministero del commercio internazionale od al certificato di riesportazione, rilasciato dal Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, formandone parte integrante, secondo le procedure di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni.