Art. 6.
       Informazioni da riportare sulla licenza di esportazione
                 o sul certificato di riesportazione
  1.  Le  informazioni  contenute nell'etichetta di cui all'art. 3 ed
all'art.  5, dovranno obbligatoriamente essere riportate in una lista
allegata  alla  licenza di esportazione, rilasciata dal Ministero del
commercio   internazionale   od  al  certificato  di  riesportazione,
rilasciato  dal  Servizio  CITES  del  Corpo  forestale  dello Stato,
formandone  parte  integrante, secondo le procedure di cui all'art. 5
del  regolamento  (CE)  n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e
successive modifiche ed integrazioni.