(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
CONVENZIONE   TRA   LA   PRESIDENZA  DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  -
   DIPARTIMENTO   PER   L'INFORMAZIONE   E  L'EDITORIA  E  LA  RAI  -
   RADIOTELEVISIONE  ITALIANA S.P.A. PER LE TRASMISSIONI DI PROGRAMMI
   RADIOFONICI E TELEVISIVI IN LINGUA SLOVENA, NONCHE' RADIOFONICI IN
   LINGUA ITALIANA PER LA REGIONE AUTONOMA FRIULI -VENEZIA GIULIA
    Visto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per  l'informazione  e  l'editoria,  ai  sensi degli articoli 19 e 20
della  legge  14 aprile  1975,  n.  103, e successive modificazioni e
integrazioni,  nonche'  ai  sensi della legge 14 aprile 1956, n. 308,
per  il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della
societa'   concessionaria   dello   Stato   per   l'effettuazione  di
trasmissioni  radiofoniche  e  televisive  in lingua slovena, nonche'
radiofoniche   in   lingua   italiana   per   la   regione   autonoma
Friuli-Venezia    Giulia,   attraverso   una   apposita   convenzione
aggiuntiva;
    Visto  che  la  RAI  -  Radiotelevisione Italiana S.p.a in quanto
concessionaria  dello Stato del servizio pubblico radiotelevisivo, ai
sensi  della  predetta  normativa, e' tenuta alle prestazioni oggetto
della presente convenzione;
    Visto  lo  statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia approvato con legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963;
    Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio
in  materia  di  assetto  del  sistema  radiotelevisivo e della RAI -
Radiotelevisione  Italiana  S.p.A.  nonche'  delega  al  Governo  per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione;
    Visto  l'art.  45  del  medesimo  testo  unico che prevede che il
servizio  pubblico generale radiotelevisivo sia svolto dalla societa'
concessionaria  sulla  base  di un Contratto nazionale di servizio di
durata triennale, stipulato con il Ministero delle comunicazioni;
    Visto  l'art.  49 del testo unico della radiotelevisione, emanato
con  decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che affida alla RAI -
Radiotelevisione  Italiana S.p.a la concessione del servizio pubblico
generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016;
    Visto   l'art.  31  del  decreto-legge  3 ottobre  2006,  recante
«Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito
in  legge  24 novembre  2006,  n.  286,  art.  1, comma 131, il quale
dispone  che  le  convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20
della  legge  14 aprile  1975,  n.  103 e successive modificazioni ed
integrazioni,   siano   approvate  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni
aggiuntive  di cui al terzo comma della stessa legge, con il Ministro
degli  affari  esteri  e  che  il  pagamento  dei  corrispettivi  sia
effettuato   nell'anno   successivo   alla  prestazione  dei  servizi
derivanti dalle convenzioni;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  in  data
6 aprile 2007 che approva il contratto nazionale di servizio pubblico
stipulato   tra   il   Ministero  delle  comunicazioni  e  la  RAI  -
Radiotelevisione   italiana   per   il   periodo  1° gennaio  2007  -
31 dicembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 123 del 29 maggio 2007;
    Vista  la natura obbligatoria e continuativa dei servizi da parte
della  RAI e finalizzati alla trasmissione di programmi radiofonici e
televisivi  in lingua slovena, nonche' radiofonici in lingua italiana
per  la  regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  ai  sensi  degli
articoli 19 e 20 della richiamata legge 14 aprile 1975, n. 103;
    Considerata  la  necessita'  di  stipulare  la convenzione tra la
Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   -   Dipartimento  per
l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione Italiana, per
la  trasmissione  di  programmi  radiofonici  e  televisivi in lingua
slovena,  nonche'  radiofonici  in  lingua  italiana  per  la regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia;
    Tra  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione  e  l'editoria  (codice  fiscale  n.  80407020587), in
seguito  indicata  anche  committente  e  la  RAI  - Radiotelevisione
Italiana  S.p.a. (codice fiscale n. 06382641006), di seguito indicata
anche  come  RAI  o  commissionaria,  con  sede  sociale  in Roma, si
conviene e si stipula quanto segue:
                               Art. 1.
                               Oggetto
    La  RAI si impegna a continuare, per l'anno 2007, la produzione e
la  diffusione delle trasmissioni televisive in lingua slovena per le
popolazioni  di  lingua  slovena  e  delle  province  di Trieste e di
Gorizia della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nella misura di:
    n.   208  ore  di  trasmissioni  televisive  in  lingua  slovena,
ripartite di regola in 4 ore settimanali.
    La  RAI  si  impegna  altresi'  a continuare, per l'anno 2007, la
produzione  e  la  diffusione  di trasmissioni radiofoniche in lingua
italiana  e  slovena  ai  sensi  della  legge  n.  308 del 1956 nella
seguente misura:
      n. 4.517 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua slovena;
      n. 1.667 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua italiana.
                               Art. 2.
                              Varianti
    Salvo  quanto  previsto  nell'art.  1  e  fermo  restando  quanto
disposto  ai  successivi  articoli 5  e  8,  eventuali variazioni nel
numero di ore di trasmissioni televisive, nonche' nella distribuzione
settimanale  dei  programmi, devono essere preventivamente concordate
tra  le  parti.  Per  quanto  attiene le trasmissioni radiofoniche in
lingua  italiana  e slovena si fa riferimento alle disposizioni della
legge  n.  308  del  1956.  Le  trasmissioni  devono  avere contenuto
informativo, artistico e culturale aderente alle particolari esigenze
delle zone interessate.
                               Art. 3.
                              Impianti
    I  programmi  oggetto  della  presente  convenzione  sono diffusi
attraverso  gli  impianti esistenti e quelli che in base alla vigente
normativa devono successivamente essere attivati.
                               Art. 4.
                       Modalita' di esecuzione
    La  RAI  predispone  il palinsesto trimestrale delle trasmissioni
radiofoniche   e   televisive  in  lingua  slovena  e  italiana,  con
l'indicazione  dei  contenuti, delle modalita' di realizzazione, reti
di  diffusione  e  orari  di  trasmissione, che viene sottoposto alla
commissione  istituita con legge n. 308 del 1956, art. 7, e approvato
con  le modalita' previste dalla medesima norma, salvo verifica della
rispondenza  alle  finalita'  previste  dalla  normativa  vigente con
particolare  riferimento  alle  esigenze specifiche delle popolazioni
interessate.
    Entro  il  primo  semestre  dell'anno  2008  la  RAI inoltra alla
Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   -   Dipartimento  per
l'informazione  e  l'editoria  una  relazione sui programmi trasmessi
nell'anno  2007 contenente dati disponibili ed aggiornati riguardanti
l'ascolto  e  il  gradimento  e  gli orari dei programmi ed eventuali
suggerimenti   recepiti   tramite   gli   enti  e  le  organizzazioni
interessate.
                               Art. 5.
                            Finanziamento
    La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, entro l'anno successivo alla prestazione
dei  servizi  derivanti  dalla presente convenzione, corrisponde alla
RAI un corrispettivo non superiore a euro 6.619.267,78 comprensivo di
IVA di legge.
    Il   competente  ufficio  circoscrizionale  del  Ministero  delle
comunicazioni fa pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
-  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  e per conoscenza
all'ufficio  territoriale  di  Governo,  una dichiarazione attestante
l'effettivita' delle trasmissioni di cui alla presente convenzione.
    La  RAI  rimette  alla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri -
Dipartimento   per   l'informazione   e   l'editoria,   una   fattura
posticipata,  con l'indicazione delle ore trasmesse e corredata della
relazione,  di cui all'art. 4, con specifica indicazione dell'oggetto
e della durata dei programmi.
    La  fattura  deve  contenere,  in  detrazione  dal  corrispettivo
globale  previsto  al  primo  comma del  presente articolo, il valore
dell'eventuale   diminuzione   del  numero  di  ore  di  trasmissione
effettuate  rispetto  al  numero  di  ore  indicate dall'art. 1 della
presente convenzione secondo il seguente parametro:
      euro  16.526,62  per ciascuna ora di trasmissione televisiva in
lingua slovena;
      euro  581,32  per  ciascuna  ora di trasmissione radiofonica in
lingua slovena;
      euro  180,76  per  ciascuna  ora di trasmissione radiofonica in
lingua italiana.
    Superato  il  10%  delle  ore  non  trasmesse si applica anche la
penalita' prevista nel successivo art. 8.
                               Art. 6.
                             Commissione
    La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento per
l'informazione   e   l'editoria  per  gli  ulteriori  adempimenti  di
competenza  in  ordine all'attuazione della presente convenzione puo'
avvalersi della medesima commissione di cui all'art. 7 della legge n.
308 del 1956, alle cui riunioni possono essere chiamati a partecipare
rappresentanti   della  RAI,  degli  organismi  e  delle  istituzioni
interessate.
                               Art. 7.
                         Deposito cauzionale
    A  garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la
RAI  mantiene,  alla  data  di  entrata  in  vigore della convenzione
medesima,  presso  l'Istituto  Bancario  San  Paolo IMI di Torino, un
deposito  cauzionale  di  euro 318.240,74 in numerario o in titoli di
Stato o equiparati al loro valore nominale.
    Qualora  il deposito risulti diminuito in conseguenza di prelievi
effettuati  a  titolo  di penalita' o per qualsiasi altra ragione, la
societa'  concessionaria deve integrarlo entro un mese dalla notifica
del prelievo.
    Gli  interessi  sulla  somma  depositata  sono di spettanza della
societa' concessionaria.
                               Art. 8.
                              Penalita'
    In  caso  di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi
previsti,  non dovuta a causa di forza maggiore, vengono applicate le
seguenti penali, salvo maggior danno:
      a) euro 955,44 per ciascun giorno di ritardo nella consegna del
palinsesto  dei  programmi  radiotelevisivi,  di cui all'art. 4 primo
comma,  consegna che deve essere effettuata entro il primo giorno del
mese precedente il trimestre di riferimento;
      b) euro  5.422,80  per  ciascuna ora di riduzione dei programmi
televisivi  da  applicare  al  numero  di  ore  non trasmesse, quando
quest'ultimo sia superiore al 10% delle ore complessive;
      c) euro  206,58  per  ciascuna  ora  di riduzione dei programmi
radiofonici  in  sloveno da applicare al numero di ore non trasmesse,
quando quest'ultimo sia superiore al 10% delle ore complessive;
      d) euro  61,97  per  ciascuna  ora  di  riduzione dei programmi
radiofonici  in italiano da applicare al numero di ore non trasmesse,
quando quest'ultimo sia superiore al 10% delle ore complessive;
    Tale  ridotto adempimento non genera responsabilita', ma soltanto
riduzione   del   corrispettivo,   quando  esso  sia  determinato  da
giustificate esigenze di modifica del palinsesto.
    Il  pagamento  della  suddetta  penalita'  non  esonera la RAI da
eventuale responsabilita' verso i terzi.
    Il  pagamento  della  penalita' suindicata deve essere effettuato
entro un mese dalla relativa richiesta dell'amministrazione.
    Trascorso  tale  termine,  gli  importi dovuti sono prelevati dal
deposito  cauzionale  costituito  dalla societa' ai sensi dell'art. 7
che  deve  essere  reintegrato  nei  termini  previsti  dallo  stesso
articolo.
    A  seguito  di  ripetute inadempienze la Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  -  Dipartimento  per l'informazione e l'editoria, dopo
averlo  notificato  puo',  a  suo  insindacabile  giudizio,  disporre
l'immediata risoluzione della presente convenzione.
                               Art. 9.
                              Arbitrato
    Le  parti  contraenti  si impegnano a risolvere in via amichevole
tutte  le  controversie che dovessero insorgere in applicazione della
presente convenzione.
    In  caso  di  mancato  accordo,  la  controversia  e' deferita al
giudizio  di  un  collegio arbitrale composto da tre membri nominati,
rispettivamente,  uno  dalla  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria,  uno  dalla  RAI ed
infine,  un  terzo,  con  funzioni  di presidente, dal Presidente del
Consiglio di Stato.
    Il collegio arbitrale decide ritualmente.
                              Art. 10.
                             R i n v i o
    Per  tutto  quanto  non previsto nella presente convenzione si fa
riferimento alle disposizioni di legge in materia radiotelevisiva, al
testo  unico  della  Radiotelevisione,  nonche'  alla normativa sulla
contabilita' generale dello Stato.
                              Art. 11.
                              S p e s e
    Tutte  le  spese  concernenti  la  corrente convenzione, comprese
quelle  di  registrazione,  ove  una  delle parti la richieda, sono a
carico della RAI.
                              Art. 12.
                             D u r a t a
    La  presente  convenzione decorre dal 1° gennaio 2007, con durata
pari   a   quella   prevista  dall'art.  49  del  testo  unico  della
radiotelevisione,  emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177.
    Le  condizioni  e  modalita'  delle  prestazioni  previste  nella
presente convenzione sono comunque rinegoziate ogni triennio.
    La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento per
l'informazione  e  l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana si
impegnano   ad   adeguare  la  presente  convenzione  alla  normativa
sopravvenuta  nel  corso  del triennio di vigenza ed in rapporto agli
adeguamenti  del  contratto  nazionale  di  servizio tra il Ministero
delle comunicazioni e la RAI.
    Entro  i  tre  mesi  precedenti  alla  scadenza di ogni esercizio
finanziario,  la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per  l'informazione  e  l'editoria  comunica  alla  RAI le condizioni
economiche  alle  quali intende continuare a fruire delle prestazioni
di  cui  alla presente convenzione per l'anno successivo in relazione
alla disponibilita' di bilancio sull'apposito capitolo di spesa.
    Qualora   circostanze   straordinarie  determinino  intollerabili
squilibri  delle  prestazioni  previste  nella presente convezione, a
richiesta  di  una  delle  parti puo' procedersi alla revisione degli
obblighi contrattuali.
                              Art. 13.
                            Esecutivita'
    La   presente   convenzione,  viene  approvata  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri e, mentre impegna la RAI per il
periodo  della  durata  della  convenzione,  diventa esecutiva per la
Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   -   Dipartimento  per
l'informazione  e  l'editoria  dopo  la  registrazione da parte degli
organi di controllo.