Allegato CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA E LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER LE TRASMISSIONI DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI IN LINGUA SLOVENA, NONCHE' RADIOFONICI IN LINGUA ITALIANA PER LA REGIONE AUTONOMA FRIULI -VENEZIA GIULIA Visto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' ai sensi della legge 14 aprile 1956, n. 308, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della societa' concessionaria dello Stato per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena, nonche' radiofoniche in lingua italiana per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, attraverso una apposita convenzione aggiuntiva; Visto che la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a in quanto concessionaria dello Stato del servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, e' tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione; Visto lo statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione; Visto l'art. 45 del medesimo testo unico che prevede che il servizio pubblico generale radiotelevisivo sia svolto dalla societa' concessionaria sulla base di un Contratto nazionale di servizio di durata triennale, stipulato con il Ministero delle comunicazioni; Visto l'art. 49 del testo unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che affida alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016; Visto l'art. 31 del decreto-legge 3 ottobre 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 1, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui al terzo comma della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri e che il pagamento dei corrispettivi sia effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 6 aprile 2007 che approva il contratto nazionale di servizio pubblico stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 2007; Vista la natura obbligatoria e continuativa dei servizi da parte della RAI e finalizzati alla trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, nonche' radiofonici in lingua italiana per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi degli articoli 19 e 20 della richiamata legge 14 aprile 1975, n. 103; Considerata la necessita' di stipulare la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione Italiana, per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, nonche' radiofonici in lingua italiana per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria (codice fiscale n. 80407020587), in seguito indicata anche committente e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a. (codice fiscale n. 06382641006), di seguito indicata anche come RAI o commissionaria, con sede sociale in Roma, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Oggetto La RAI si impegna a continuare, per l'anno 2007, la produzione e la diffusione delle trasmissioni televisive in lingua slovena per le popolazioni di lingua slovena e delle province di Trieste e di Gorizia della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nella misura di: n. 208 ore di trasmissioni televisive in lingua slovena, ripartite di regola in 4 ore settimanali. La RAI si impegna altresi' a continuare, per l'anno 2007, la produzione e la diffusione di trasmissioni radiofoniche in lingua italiana e slovena ai sensi della legge n. 308 del 1956 nella seguente misura: n. 4.517 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua slovena; n. 1.667 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua italiana. Art. 2. Varianti Salvo quanto previsto nell'art. 1 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 5 e 8, eventuali variazioni nel numero di ore di trasmissioni televisive, nonche' nella distribuzione settimanale dei programmi, devono essere preventivamente concordate tra le parti. Per quanto attiene le trasmissioni radiofoniche in lingua italiana e slovena si fa riferimento alle disposizioni della legge n. 308 del 1956. Le trasmissioni devono avere contenuto informativo, artistico e culturale aderente alle particolari esigenze delle zone interessate. Art. 3. Impianti I programmi oggetto della presente convenzione sono diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base alla vigente normativa devono successivamente essere attivati. Art. 4. Modalita' di esecuzione La RAI predispone il palinsesto trimestrale delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena e italiana, con l'indicazione dei contenuti, delle modalita' di realizzazione, reti di diffusione e orari di trasmissione, che viene sottoposto alla commissione istituita con legge n. 308 del 1956, art. 7, e approvato con le modalita' previste dalla medesima norma, salvo verifica della rispondenza alle finalita' previste dalla normativa vigente con particolare riferimento alle esigenze specifiche delle popolazioni interessate. Entro il primo semestre dell'anno 2008 la RAI inoltra alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria una relazione sui programmi trasmessi nell'anno 2007 contenente dati disponibili ed aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento e gli orari dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate. Art. 5. Finanziamento La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, entro l'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalla presente convenzione, corrisponde alla RAI un corrispettivo non superiore a euro 6.619.267,78 comprensivo di IVA di legge. Il competente ufficio circoscrizionale del Ministero delle comunicazioni fa pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e per conoscenza all'ufficio territoriale di Governo, una dichiarazione attestante l'effettivita' delle trasmissioni di cui alla presente convenzione. La RAI rimette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, una fattura posticipata, con l'indicazione delle ore trasmesse e corredata della relazione, di cui all'art. 4, con specifica indicazione dell'oggetto e della durata dei programmi. La fattura deve contenere, in detrazione dal corrispettivo globale previsto al primo comma del presente articolo, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. 1 della presente convenzione secondo il seguente parametro: euro 16.526,62 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua slovena; euro 581,32 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua slovena; euro 180,76 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua italiana. Superato il 10% delle ore non trasmesse si applica anche la penalita' prevista nel successivo art. 8. Art. 6. Commissione La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria per gli ulteriori adempimenti di competenza in ordine all'attuazione della presente convenzione puo' avvalersi della medesima commissione di cui all'art. 7 della legge n. 308 del 1956, alle cui riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI, degli organismi e delle istituzioni interessate. Art. 7. Deposito cauzionale A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI mantiene, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso l'Istituto Bancario San Paolo IMI di Torino, un deposito cauzionale di euro 318.240,74 in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale. Qualora il deposito risulti diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalita' o per qualsiasi altra ragione, la societa' concessionaria deve integrarlo entro un mese dalla notifica del prelievo. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della societa' concessionaria. Art. 8. Penalita' In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a causa di forza maggiore, vengono applicate le seguenti penali, salvo maggior danno: a) euro 955,44 per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi, di cui all'art. 4 primo comma, consegna che deve essere effettuata entro il primo giorno del mese precedente il trimestre di riferimento; b) euro 5.422,80 per ciascuna ora di riduzione dei programmi televisivi da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% delle ore complessive; c) euro 206,58 per ciascuna ora di riduzione dei programmi radiofonici in sloveno da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% delle ore complessive; d) euro 61,97 per ciascuna ora di riduzione dei programmi radiofonici in italiano da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% delle ore complessive; Tale ridotto adempimento non genera responsabilita', ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto. Il pagamento della suddetta penalita' non esonera la RAI da eventuale responsabilita' verso i terzi. Il pagamento della penalita' suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'amministrazione. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla societa' ai sensi dell'art. 7 che deve essere reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo. A seguito di ripetute inadempienze la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dopo averlo notificato puo', a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione. Art. 9. Arbitrato Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione. In caso di mancato accordo, la controversia e' deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, uno dalla RAI ed infine, un terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio arbitrale decide ritualmente. Art. 10. R i n v i o Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia radiotelevisiva, al testo unico della Radiotelevisione, nonche' alla normativa sulla contabilita' generale dello Stato. Art. 11. S p e s e Tutte le spese concernenti la corrente convenzione, comprese quelle di registrazione, ove una delle parti la richieda, sono a carico della RAI. Art. 12. D u r a t a La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2007, con durata pari a quella prevista dall'art. 49 del testo unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Le condizioni e modalita' delle prestazioni previste nella presente convenzione sono comunque rinegoziate ogni triennio. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana si impegnano ad adeguare la presente convenzione alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza ed in rapporto agli adeguamenti del contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI. Entro i tre mesi precedenti alla scadenza di ogni esercizio finanziario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria comunica alla RAI le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per l'anno successivo in relazione alla disponibilita' di bilancio sull'apposito capitolo di spesa. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente convezione, a richiesta di una delle parti puo' procedersi alla revisione degli obblighi contrattuali. Art. 13. Esecutivita' La presente convenzione, viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, mentre impegna la RAI per il periodo della durata della convenzione, diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.