Art. 2.
  1.  La  commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti
in  commercio  dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto e'
consentita fino al 30 settembre 2008, conformemente a quanto disposto
dall'art. 5, comma 1, del sopra citato decreto.
  2.  I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui
all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare
i  rivenditori  e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi
dell'avvenuta  revoca  e  del  rispetto  dei  tempi  fissati  per  lo
smaltimento delle relative scorte.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato in via amministrativa alle
imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 marzo 2008
                                      Il direttore generale: Borrello