Art. 2. 1. All'allegato II della legge sono aggiunte le sostanze indicate nell'allegato A) del presente decreto. 2. All'allegato III della legge sono apportate le modifiche riportate nell'allegato A) del presente decreto. 3. A decorrere dal 18 giugno 2008 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni dei commi 1 e 2 non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunita' e dagli importatori in essa stabiliti e non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale.