Art. 2.
    1. All'allegato II della legge sono aggiunte le sostanze indicate
nell'allegato A) del presente decreto.
    2.  All'allegato  III  della  legge  sono  apportate le modifiche
riportate nell'allegato A) del presente decreto.
    3.  A  decorrere  dal  18  giugno  2008  i prodotti cosmetici non
conformi alle disposizioni dei commi 1 e 2 non possono essere immessi
sul  mercato  dai  produttori  della Comunita' e dagli importatori in
essa  stabiliti  e non possono essere venduti o ceduti al consumatore
finale.