Art. 3.
    1.  All'allegato  III  della  legge  sono  apportate le modifiche
riportate nell'allegato B) del presente decreto.
    2.  A  decorrere  dal  19  gennaio  2009 i prodotti cosmetici non
conformi alle disposizioni del comma 1 non possono essere immessi sul
mercato  dai  produttori  della Comunita' e dagli importatori in essa
stabiliti  e  non  possono  essere  venduti  o  ceduti al consumatore
finale.