Art. 3. 1. All'allegato III della legge sono apportate le modifiche riportate nell'allegato B) del presente decreto. 2. A decorrere dal 19 gennaio 2009 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del comma 1 non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunita' e dagli importatori in essa stabiliti e non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale.