Art. 3. Infrastrutture regionali 1. Le regioni devono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, le infrastrutture regionali esistenti in grado di fornire servizi di connettivita' agli utenti e di interoperare con le infrastrutture di cooperazione applicativa del SAC. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle riforme e innovazioni, sentito il CNIPA, per le parti di rispettiva competenza, valutano congiuntamente la conformita' delle infrastrutture regionali alle regole tecniche previste dal Sistema Pubblico di Connettivita' (SPC).