Art. 3.
                      Infrastrutture regionali

  1.  Le regioni devono comunicare al Ministero dell'economia e delle
finanze  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del presente decreto, le infrastrutture regionali esistenti
in  grado  di  fornire  servizi  di  connettivita'  agli  utenti e di
interoperare  con  le  infrastrutture di cooperazione applicativa del
SAC.
  2.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze e la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento delle riforme e innovazioni,
sentito  il  CNIPA,  per  le parti di rispettiva competenza, valutano
congiuntamente  la  conformita'  delle  infrastrutture regionali alle
regole tecniche previste dal Sistema Pubblico di Connettivita' (SPC).