Art. 7. Definizioni 1. Ai fini della presente sezione si intendono: a) per «medico curante» ogni medico curante dal quale puo' pervenire la certificazione di malattia; b) per «certificato di malattia», l'attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verita' di fatti direttamente rilevabili dal medico curante nell'esercizio della professione, che attesti l'incapacita' temporanea al lavoro, con l'indicazione della diagnosi e della prognosi, di cui all'art. 2, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33; c) per «attestato di malattia» l'attestazione medica di cui alla lettera b) senza l'esplicitazione della diagnosi, da produrre al datore di lavoro, di cui all'art. 2, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33; d) per «datore di lavoro» ogni soggetto, persona fisica o giuridica che abbia alle proprie dipendenze lavoratori di cui alla lettera e); e) per «lavoratore» ogni soggetto che abbia diritto all'indennita' di malattia a carico dell'INPS.