Art. 7.
                             Definizioni

  1. Ai fini della presente sezione si intendono:
    a) per  «medico  curante»  ogni  medico  curante  dal  quale puo'
pervenire la certificazione di malattia;
    b)  per  «certificato  di malattia», l'attestazione scritta di un
fatto  di  natura  tecnica  destinata  a  provare la verita' di fatti
direttamente  rilevabili  dal  medico  curante  nell'esercizio  della
professione,  che  attesti  l'incapacita'  temporanea  al lavoro, con
l'indicazione  della  diagnosi  e  della prognosi, di cui all'art. 2,
comma 1  del  decreto-legge  30 dicembre  1979, n. 663 convertito con
modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
    c) per  «attestato di malattia» l'attestazione medica di cui alla
lettera b)  senza  l'esplicitazione  della  diagnosi,  da produrre al
datore  di  lavoro,  di  cui  all'art.  2,  comma 2 del decreto-legge
30 dicembre  1979,  n.  663  convertito con modificazioni dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33;
    d) per  «datore  di  lavoro»  ogni  soggetto,  persona  fisica  o
giuridica  che  abbia  alle proprie dipendenze lavoratori di cui alla
lettera e);
    e) per    «lavoratore»    ogni   soggetto   che   abbia   diritto
all'indennita' di malattia a carico dell'INPS.