ART. 16
                              COLLOQUIO

  1.  Il  colloquio  deve  svolgersi in un'unica soluzione temporale,
alla  presenza  dell'intera  commissione.  Non  possono  sostenere il
colloquio piu' candidati contemporaneamente.
  2.  Il  colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione
di  esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale,
scelti  dal  candidato.  Rientra  tra  le  esperienze di ricerca e di
progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati,
durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della
classe,  Negli  indirizzi  musicali  dei licei pedagogici lo studente
puo'  iniziare  il  colloquio  mediante  l'esecuzione di un brano sul
proprio   strumento   musicale.  Preponderante  rilievo  deve  essere
riservato  alla  prosecuzione  del  colloquio,  che,  in  conformita'
dell'art. 1,   capoverso  art. 3  comma 3,  della  legge  11  gennaio
2007,n. 1,  deve  vertere su argomenti di interesse multidisciplinare
proposti  al  candidato  e  con  riferimento  costante  e rigoroso ai
programmi  e  al  lavoro  didattico  realizzato  nella classe durante
l'ultimo  anno  di  corso.  Gli  argomenti  possono essere introdotti
mediante  la  proposta di un testo, di un documento, di un progetto o
di  altra  questione  di  cui  il  candidato  individua le componenti
culturali,  discutendole.  E'  d'obbligo,  inoltre,  provvedere  alla
discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
  3.  Il  colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare,
non  puo'  considerarsi  interamente  risolto  se  non  si sia svolto
secondo  tutte  le  fasi sopra indicate e se non abbia interessato le
diverse discipline.
  4.   A   tal   fine,   la  commissione  deve  curare  l'equilibrata
articolazione  e  durata  delle  diverse fasi del colloquio, che deve
riguardare  l'argomento  o  la  ricerca  o  il  progetto  scelti  dal
candidato,  la  discussione  degli  argomenti  attinenti  le  diverse
discipline e la discussione degli elaborati delle prove scritte.
  5.   Negli   Istituti   professionali,   la  commissione,  ai  fini
dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacita', organizza
il   colloquio,  tenendo  conto  anche  delle  esperienze  realizzate
nell'area   di  professionalizzazione,  indicate  nel  documento  del
consiglio di classe.
  6.  Per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti
tecnici,  nei  quali,  ai sensi della C.M. n. 15 del 31-1-2007, siano
stati designati commissari interni i tre docenti di lingue straniere,
oltre  a  due  docenti di altre discipline, si richiama l'obbligo del
Presidente   di   salvaguardare   la   composizione   numerica  della
commissione  -  non  piu'  di  sei  commissari  - in tutte le fasi di
svolgimento  degli  esami medesimi, ivi comprese quella relativa alla
valutazione  delle  tre  prove scritte e quella dell'attribuzione del
punteggio  finale. Per conseguenza, i commissari di lingue straniere,
fermo  restando  in  relazione  alle  scelte dei candidati il diretto
coinvolgimento  di  ciascuno  di  essi  nell'esame  sulla  lingua  di
competenza,  operano  di comune accordo, esprimendo una sola proposta
di  voto finale. Qualora non si raggiunga tale accordo, il Presidente
assume  la  proposta  risultante  dalla media aritmetica dei punteggi
presentati, con eventuale arrotondamento al numero piu' approssimato.
  7. Nei predetti corsi, di cui al comma 6,ove il consiglio di classe
proceda  alla designazione dei commissari di lingua straniera secondo
le  disposizioni dettate con la C.M. n. 15 del 31-1-2007, lo studente
sceglie  la  lingua  straniera da inserire tra le materie oggetto del
colloquio pluridisciplinare. Diversamente, ove il consiglio di classe
proceda  alla  designazione  dei commissari di lingua straniera senza
seguire  le  disposizioni  di cui alla predetta circolare n. 15/2007,
sono  oggetto del colloquio tutte le discipline linguistiche studiate
dai singoli candidati e rappresentate in commissione.
  8.  La  commissione  d'esame dispone di 35 punti per la valutazione
del  colloquio.  Al  colloquio  giudicato sufficiente non puo' essere
attribuito un punteggio inferiore a 22.
  9.  La  commissione  procede  all'attribuzione  del  punteggio  del
colloquio  sostenuto  da  ciascun  candidato  nello stesso giorno nel
quale  il  colloquio  viene  espletato. Il punteggio viene attribuito
dall'intera   commissione  a  maggioranza,  compreso  il  presidente,
secondo   i   criteri   di   valutazione   stabiliti   come  previsto
dall'art. 13,  comma 10  e  con  l'osservanza  della procedura di cui
all'art. 15, comma 7.