ART. 2
                          CANDIDATI INTERNI


  1. Sono ammessi all'esame di Stato:
   a) gli  alunni  delle  scuole  statali  e  paritarie  che  abbiano
frequentato   l'ultimo   anno   di   corso,   siano   stati  valutati
positivamente  in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato
i  debiti  formativi  contratti nei precedenti anni scolastici (legge
11.1.2007,n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 1, lettera a);
   b) gli  alunni  delle  scuole  statali e paritarie che siano stati
ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2;
   c) alle  stesse  condizioni  e con i requisiti di cui alla lettera
a),  gli  alunni  delle  scuole pareggiate e legalmente riconosciute,
nelle  quali  continuano  a  funzionare  corsi di studio fino al loro
completamento,  ai  sensi  dell'articolo  1-bis, comma 6, del decreto
legge  5  dicembre  2005,n. 250, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 febbraio 2006,n. 27;
   d) gli  alunni  delle  scuole pareggiate e legalmente riconosciute
che,  avendo  frequentato  la  penultima  classe di un corso di studi
avente  le  caratteristiche  di  cui al presente comma 1, lettera c),
siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2.
   e) limitatamente   all'anno   scolastico   2007/2008,  valgono  le
disposizioni   transitorie  contenute  nell'articolo  3  della  legge
11-1-2007,  n. 1, secondo cui la disciplina relativa ai debiti non si
applica  per tale anno. Conseguentemente, in sede di scrutinio finale
del  corrente  anno scolastico, il Consiglio di classe procede ad una
valutazione   complessiva   dello  studente  che  tenga  conto,  come
precisato  nella  C.M.  n. 5  del 17-1-2007, delle conoscenze e delle
competenze  acquisite  dallo  studente  nell'ultimo anno del corso di
studi,  delle  sue  capacita'  critiche  ed espressive e degli sforzi
compiuti  per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione
idonea  a  consentirgli  di  affrontare l'esame, anche in presenza di
valutazioni  non sufficienti nelle singole discipline. Dovra' essere,
pertanto,   formulato   dal   Consiglio  di  classe  un  giudizio  di
ammissione,  che assolvera' il compito di fornire alla Commissione di
esame ogni utile dato informativo sulla preparazione del candidato.
  In  particolare,  la  valutazione  del  Consiglio  di  classe  puo'
concludersi  con  un "giudizio di ammissione" ovvero con "un giudizio
di  non  ammissione".  Devono essere puntualmente motivate sia la non
ammissione  all'esame  sia  l'ammissione  all'esame dei candidati che
presentano  valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. Nei
confronti di candidati che non presentano insufficienze nelle singole
discipline,   il  Consiglio  di  classe,  nell'ambito  della  propria
autonomia  decisionale,  adotta  liberamente  criteri  e modalita' da
seguire per la formalizzazione del giudizio di ammissione.
  L'esito della valutazione e' pubblicato all'albo dell'Istituto sede
d'esame,  con  la  sola indicazione "Ammesso" o "Non ammesso". I voti
attribuiti  in ciascuna disciplina, in sede di scrutinio finale, sono
riportati  nelle  pagelle e nel registro generale dei voti. Non vanno
pubblicati perche' essi rilevano unicamente ai fini dell'attribuzione
del credito scolastico.
  2.   Possono  sostenere,  nella  sessione  dello  stesso  anno,  il
corrispondente  esame  di Stato, gli studenti iscritti alle penultime
classi che nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe
abbiano  riportato  non  meno di otto decimi in ciascuna materia, che
hanno  seguito  un  regolare  corso di studi di istruzione secondaria
superiore  e  che hanno riportato una votazione non inferiore a sette
decimi  in  ciascuna  disciplina  negli  scrutini finali dei due anni
antecedenti  il  penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due
anni predetti.
  Resta   ferma   la  particolare  disciplina  dei  motivati  esoneri
dall'esecuzione   di  tutte  o  parti  delle  esercitazioni  pratiche
dell'educazione fisica.
  3.   I   candidati   non   devono  essere  incorsi  nella  sanzione
disciplinare  della  non  ammissione all'esame di Stato, prevista dal
DPR 21 novembre 2007,n. 235.
  4.  Le  sanzioni  per  le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni  d'esame  sono  inflitte  dalla  commissione di esame e sono
applicabili   anche   ai   candidati  esterni  (art. 1,comma 11,  DPR
21-11-2007,n. 235).