ART. 2 CANDIDATI INTERNI 1. Sono ammessi all'esame di Stato: a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici (legge 11.1.2007,n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 1, lettera a); b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2; c) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute, nelle quali continuano a funzionare corsi di studio fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005,n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006,n. 27; d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui al presente comma 1, lettera c), siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2. e) limitatamente all'anno scolastico 2007/2008, valgono le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 3 della legge 11-1-2007, n. 1, secondo cui la disciplina relativa ai debiti non si applica per tale anno. Conseguentemente, in sede di scrutinio finale del corrente anno scolastico, il Consiglio di classe procede ad una valutazione complessiva dello studente che tenga conto, come precisato nella C.M. n. 5 del 17-1-2007, delle conoscenze e delle competenze acquisite dallo studente nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue capacita' critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea a consentirgli di affrontare l'esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. Dovra' essere, pertanto, formulato dal Consiglio di classe un giudizio di ammissione, che assolvera' il compito di fornire alla Commissione di esame ogni utile dato informativo sulla preparazione del candidato. In particolare, la valutazione del Consiglio di classe puo' concludersi con un "giudizio di ammissione" ovvero con "un giudizio di non ammissione". Devono essere puntualmente motivate sia la non ammissione all'esame sia l'ammissione all'esame dei candidati che presentano valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. Nei confronti di candidati che non presentano insufficienze nelle singole discipline, il Consiglio di classe, nell'ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalita' da seguire per la formalizzazione del giudizio di ammissione. L'esito della valutazione e' pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con la sola indicazione "Ammesso" o "Non ammesso". I voti attribuiti in ciascuna disciplina, in sede di scrutinio finale, sono riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti. Non vanno pubblicati perche' essi rilevano unicamente ai fini dell'attribuzione del credito scolastico. 2. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica. 3. I candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, prevista dal DPR 21 novembre 2007,n. 235. 4. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 1,comma 11, DPR 21-11-2007,n. 235).