ART. 21
                     PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

  1.  L'esito  degli  esami  e'  pubblicato,  per  tutti i candidati,
nell'albo   dell'istituto   sede   della  commissione,  con  la  sola
indicazione  della  dizione DIPLOMATO in caso di esito positivo e NON
DIPLOMATO  nel  caso  di  esito negativo. Qualora venga attribuita la
lode, deve esserne fatta menzione.
  2.  Il  punteggio  finale  deve  essere  riportato,  a  cura  della
Commissione,  sulla  scheda  di  ciascun  candidato  e  sui  registri
d'esame.