ART. 21 PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 1. L'esito degli esami e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione DIPLOMATO in caso di esito positivo e NON DIPLOMATO nel caso di esito negativo. Qualora venga attribuita la lode, deve esserne fatta menzione. 2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.