ART. 26
ESAMI  NELLA  REGIONE  VALLE  D'AOSTA  E  NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
                               BOLZANO

  1. Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui
alla  presente Ordinanza; ad eccezione di quelle incompatibili con il
Regolamento  emanato  con  D.P.R 7/1/99, n. 13, recante la disciplina
delle  modalita'  e dei criteri di valutazione delle prove dell'esame
di  Stato  conclusivo  dei  corsi  di studio di istruzione secondaria
superiore  in  quella  Regione,  ai sensi dell'art. 21, comma 20 bis,
della legge 15/3/97, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la
quarta  prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale
3/11/98, n. 52.
  2. Nella Provincia Autonoma di Bolzano, le modalita' di svolgimento
della terza prova scritta sono modificate secondo quanto previsto dal
Decreto  del Presidente della Provincia n. 14 del 7-4-2005,avente per
oggetto:  "  Modifica  del  regolamento  di esecuzione sugli esami di
Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore nelle scuole dell'Alto Adige".