ART. 27 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 1. Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa e di una piu' celere definizione degli adempimenti, i Direttori generali degli Uffici Scolastici regionali potranno valutare l'opportunita' di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli Uffici regionali o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza Roma, 10 marzo 2008 Il Ministro: Fioroni Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 4