ART. 27
                     DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

  1.  Ai  fini  dello snellimento dell'azione amministrativa e di una
piu' celere definizione degli adempimenti, i Direttori generali degli
Uffici  Scolastici  regionali  potranno  valutare  l'opportunita'  di
conferire  specifiche  deleghe  ai  dirigenti  in servizio presso gli
Uffici  regionali  o  le  strutture  periferiche  del  territorio  di
rispettiva competenza
  Roma, 10 marzo 2008

                                                 Il Ministro: Fioroni
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 4