Art. 3
                           CANDIDATI ESTERNI

  1.  Sono  ammessi  all'esame di Stato, alle condizioni previste dal
presente articolo coloro che:
   a) compiano  il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in
cui  si  svolge  l'esame  e  dimostrino di aver adempiuto all'obbligo
scolastico;
   b) siano  in possesso del diploma di licenza di scuola media da un
numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto,
indipendentemente dall'eta';
   c) compiano  il  ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare in
cui  si  svolge  l'esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla
presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
   d) siano  in  possesso di altro titolo conseguito al termine di un
corso  di  studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno
quadriennale;
   e) abbiano  cessato  la  frequenza dell'ultimo anno di corso prima
del 15 marzo.
  Gli   alunni  delle  classi  antecedenti  l'ultima,  che  intendano
partecipare  agli  esami  di  Stato in qualita' di candidati esterni,
devono  aver  cessato  la  frequenza  prima  del  15  marzo  e devono
possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
  2.  Sono  ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e
negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle
seguenti condizioni:
   a) compiano  il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in
cui  si  svolge  l'esame  e  siano  in possesso da almeno un anno del
diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;
   b) siano  in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di
licenza  da  un  numero di anni almeno pari a quello della durata del
corso prescelto indipendentemente dall'eta';
   c) compiano  il  ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare in
cui  si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla
presentazione  di  qualsiasi  titolo  di studio inferiore, compresi i
diplomi,  rispettivamente,  di qualifica e di licenza corrispondente,
salvo quanto previsto dal comma 3;
   d) siano  in  possesso di altro titolo conseguito al termine di un
corso  di  studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno
quadriennale  e  del  diploma,  rispettivamente,  di  qualifica  e di
licenza corrispondenti;
   e) abbiano  cessato  la  frequenza dell'ultimo anno di corso prima
del 15 marzo.
  Gli   alunni  delle  classi  antecedenti  l'ultima,  che  intendano
partecipare  agli  esami  di  Stato in qualita' di candidati esterni,
devono  aver  cessato  la  frequenza  prima  del  15  marzo  e devono
possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
  3.  I  candidati  agli  esami  negli  istituti  professionali,  ivi
compresi  quelli  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  2,  debbono
documentare, altresi', di aver esperienze di formazione professionale
o  lavorative  coerenti,  per durata e contenuto, con quelle previste
dall'ordinamento  del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame. Le
esperienze  di  formazione  o lavorative sono riferite allo specifico
indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve
consistere   in   un'attivita'   caratterizzata   da   contenuti  non
esclusivamente  esecutivi. L'esperienza lavorativa deve risultare, se
subordinata,  da  una  dichiarazione  del  datore  di  lavoro redatta
secondo  lo  schema  allegato  alla presente ordinanza e, se di altra
natura,  da  idonea  documentazione.  Per comprovare le esperienze di
formazione  o  lavorative  svolte presso pubbliche amministrazioni e'
ammessa   l'autocertificazione,  mediante  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'  conforme  al modello allegato, prodotta ai
sensi  del  D.P.R.  n. 445/2000.  La  disposizione di cui al presente
comma non si applica ai candidati agli esami nei corsi post-qualifica
ad esaurimento.
  4.  I  candidati  esterni  agli  esami di Stato di istituto tecnico
commerciale,  se  in  possesso  di  promozione  o  idoneita' a classe
terminale   dei  seguenti  indirizzi  ad  oggi  non  piu'  esistenti:
Amministrativo,  Mercantile,  Commercio con l'estero, Amministrazione
industriale   possono   sostenere  le  prove  degli  esami  di  Stato
unicamente   per   l'indirizzo  Giuridico  -  economico  -  aziendale
dell'attuale ordinamento, senza sottoporsi ad esame preliminare Se in
possesso   di   idoneita'   o  promozione  a  classe  non  terminale,
sostengono, invece, esame preliminare sulle materie dell'anno o degli
anni  per  i  quali  non siano in possesso di promozione od idoneita'
alla  classe successiva nonche' su quelle previste dal piano di studi
dell'ultimo anno.
  5.   E'  consentito  ai  candidati  esterni  agli  esami  di  Stato
conclusivi  dei  corsi di studio di Istituto tecnico per le Attivita'
Sociali,  indirizzo  dirigenti di comunita' e di Istituto tecnico per
il   Turismo,   i   quali,  per  motivi  di  impedimento  debitamente
comprovati,  non  abbiano,  rispettivamente,  svolto  il tirocinio di
psicologia  e pedagogia o effettuato la pratica di agenzia, sostenere
ugualmente  gli  esami  di  Stato  stessi. Il mancato svolgimento del
tirocinio  e  la  mancata  effettuazione  della  pratica  di  agenzia
dovranno essere annotati nella certificazione integrativa del diploma
prevista  dall'art. 13  del  DPR  n. 323/1998.  In particolare, per i
candidati  esterni  agli  esami  di  Stato di istituto tecnico per le
attivita'  sociali  -  indirizzo  dirigenti  di comunita', il mancato
svolgimento  del  tirocinio  di  psicologia e pedagogia e' consentito
solo  con  riferimento  al  segmento  formativo  proprio della classe
terminale.
  Per  i candidati, quindi, che sostengono esami preliminari, al pari
di  quelli  che  sostengono  esami  di idoneita', tale carenza non e'
ammessa  in  relazione  agli anni precedenti l'ultimo (terza e quarta
classe),  anche  atteso che il loro superamento costituisce titolo di
frequenza  di una classe che, come da programma, ha nel tirocinio una
parte integrante della corrispondente materia.
  6.  L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di
promozione  o  idoneita' all'ultima classe, anche riferita a un corso
di  studi  di  un  Paese  appartenente  all'Unione  Europea di tipo o
livello  equivalente, e' subordinata, ai sensi della legge 11.1.2007,
n. 1,  art  1,  capoverso  art. 2, comma 3, al superamento dell'esame
preliminare di cui all'art. 7 della presente ordinanza.
  7.  I  candidati esterni, provenienti da paesi dell'Unione Europea,
che  non  siano  in  possesso  di  promozione od idoneita' all'ultima
classe  di  un  corso  di  studi  di tipo e livello equivalente, sono
ammessi  a  sostenere  l'esame  di  Stato, nelle ipotesi previste dai
commi  1  e  2,  lettere  a),  c),  d), previo superamento dell'esame
preliminare  sulle  materie  previste  dal piano di studi dell'anno o
degli  anni  per  i  quali  non  siano in possesso della promozione o
dell'idoneita' alla classe successiva, nonche' su quelle previste dal
piano  di  studi  dell'ultimo  anno.  Il  requisito  dell'adempimento
dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1,
si  intende  soddisfatto  con  la  frequenza  di un numero di anni di
istruzione  almeno  pari  a quello previsto dall'ordinamento italiano
per  l'assolvimento  dell'obbligo  di  istruzione  di cui all'art. 1,
comma 622 della legge 27-12-2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), al
DM 22 agosto 2007,n. 139 e al Dl 29 novembre 2007.
  8.  I  candidati  non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, che
abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni
scolastiche  italiane  all'estero  classi  di  istruzione  secondaria
superiore,  possono  sostenere, ai sensi della legge 11.1.2007, n. 1,
arti,  capoverso  art. 2,  comma 7,  l'esame  di Stato, nelle ipotesi
previste  dai  commi  1  e  2, lettere a), b), c), d), in qualita' di
candidati esterni, previo superamento, qualora non abbiano conseguito
la promozione o l'idoneita' all'ultima classe, dell'esame preliminare
di   cui  all'art. 7  della  presente  ordinanza.  Sono  fatti  salvi
eventuali obblighi internazionali (ivi compresa l'Intesa tra Italia e
Svizzera,   di  cui  allo  Scambio  di  lettere  firmato  a  Roma  il
12-10-2006, entrata in vigore il 15 gennaio 2008).
  9.  Non  sono  ammessi  agli esami di Stato i candidati che abbiano
sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo
di esame relativo allo stesso corso di studio.
  10.  Non  e'  consentito  ripetere  esami  di  Stato  dello  stesso
tipo,indirizzo o specializzazione gia' sostenuti con esito positivo.
  11.  I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli
istituti  statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di
ordinamento  e  struttura.  In  tal caso, i candidati medesimi devono
sostenere  gli  esami,  compresi  quelli  preliminari,  sui programmi
relativi    all'indirizzo    sperimentale    prescelto   e   presente
nell'istituto  scolastico  sede  d'esame. Nel caso di assegnazione ad
istituti  statali  o  paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali
linguistici,  i  candidati  esterni  hanno  facolta' di sostenere gli
esami,  compresi  quelli  preliminari,  sui  programmi  approvati con
decreto  ministeriale  31  luglio  1973  oppure  su  quelli del corso
sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di esami.
  I  candidati  esterni  non possono sostenere gli esami di Stato nei
corsi   sperimentali   ove  e'  attivato  il  c.d.  "Progetto  SIRIO"
dell'istruzione  tecnica.  Qualora  ne  fosse consentita l'ammissione
nelle commissioni del citato indirizzo "Sirio", i medesimi sostengono
l'esame di Stato sui programmi del corso ordinario.
  12.  Negli  istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di solo
ordinamento  o  "non  assistite"  (dette anche minisperimentazioni) e
sperimentazioni  "assistite"  dette  anche  coordinate,  i  candidati
esterni  devono  dichiarare,  nella  domanda  di  partecipazione agli
esami,  se  intendono  sostenere  gli  esami sui programmi oggetto di
sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.