ART. 8
                         CREDITO SCOLASTICO

  1.  Il  Consiglio  di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi
delle  vigenti  disposizioni,  procede  all'attribuzione  del credito
scolastico  ad  ogni  candidato  interno,  sulla base della tabella A
allegata  al  DPR  n. 323  del  23.7.1998  e della nota in calce alla
medesima.  In  considerazione  dell'incidenza  che hanno le votazioni
assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale
credito  scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai
fini  dell'attribuzione  dei  voti  sia  in  corso  d'anno  sia nello
scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.
  2 L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della
banda  di  oscillazione,  tiene  conto  del  complesso degli elementi
valutativi  di  cui all'art. 11, comma 2, del DPR n. 32311998, con il
conseguente  superamento  della  stretta  corrispondenza con la media
aritmetica  dei  voti  attribuiti  in  itinere o in sede di scrutinio
finale  e; quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai
docenti.
  3.  Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui all'art.
2,  comma 2,  il  credito  scolastico  per  l'anno non frequentato e'
attribuito  dal  Consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art.
11, comma 5 del DPR n. 32311998.
  4.  Agli  alunni  interni, che, per il penultimo e terzultimo anno,
non  siano in possesso di credito scolastico, lo stesso e' attribuito
dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno,
in  base  ai  risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneita'
(secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le
indicazioni  della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti
negli  esami  preliminari,  sostenuti  negli  anni scolastici decorsi
quali  candidati  esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni
della  Tabella  C.  Agli  alunni  che frequentano l'ultima classe per
effetto  della  dichiarazione  di  ammissione alla frequenza di detta
classe  da  parte  di  commissione  di esame di maturita', il credito
scolastico  e'  attribuito  dal  consiglio  di classe nella misura di
punti 2 per la classe terza e ulteriori punti 2 per la classe quarta,
non  frequentate.  Qualora  l'alunno  sia  in possesso di idoneita' o
promozione   alla   classe   quarta,  otterra'  il  relativo  credito
acquisito, unitamente ad ulteriori punti 2 per la quarta classe.
  5.   Negli   istituti   professionali,   i   consigli   di  classe,
nell'attribuzione   del   credito  scolastico,  tengono  conto  della
valutazione  conseguita  dagli alunni nelle attivita' che si svolgono
nell'area di professionalizzazione e che concorre ad integrare quella
nelle discipline coinvolte nelle attivita' medesime.
  6.   L'attribuzione  del  credito  scolastico  ad  ogni  alunno  va
deliberata,  motivata  e  verbalizzata. Il consiglio di classe, nello
scrutinio  finale  dell'ultimo  anno  di  corso,  puo'  motivatamente
integrare,  ferma  restando  il  massimo  di 20 punti attribuibili, a
norma  del  4°  comma dell'art.  11 del DPR n. 32311998, il punteggio
complessivo  conseguito  dall'alunno,  quale  risulta dalla somma dei
punteggi  attribuiti  negli scrutini finali degli anni precedenti. Le
deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate,
vanno   ampiamente   verbalizzate  con  riferimento  alle  situazioni
oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.
  7.  Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno
e' pubblicato all'albo dell'istituto.
  8.  Ai  candidati  esterni  il credito scolastico e' attribuito dal
Consiglio  di  classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare
di  cui  all'art. 7,  sulla  base della documentazione del curriculum
scolastico,  dei  crediti  formativi  e  dei  risultati  delle  prove
preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere
valutate  come  crediti  formativi. I crediti formativi devono essere
opportunamente  certificati  e ritenuti coerenti con il tipo di corso
cui   si   riferisce  l'esame.  Il  Consiglio  di  classe  stabilisce
preventivamente i criteri per l'attribuzione del credito scolastico e
formativo.   L'attribuzione   del  credito  deve  essere  deliberata,
motivata  e  verbalizzata.  Il  punteggio  attribuito  quale  credito
scolastico  e'  pubblicato  all'albo  dell'Istituto  sede d'esame. Si
precisa  che  il  punteggio  attribuito  nell'ambito  delle  bande di
oscillazione,  indicate  nella Tabella C, andra' moltiplicato per due
nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre
nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni.
  9.  Ai  candidati esterni che, a seguito di esami di maturita' o di
Stato,  siano  stati  ammessi  o dichiarati idonei all'ultima classe,
che,  pero',  non  hanno frequentato e che non devono sostenere esami
preliminari,  il  credito  scolastico e' attribuito dalla Commissione
d'esame nella misura di punti 2 sia per l'ultimo che per il penultimo
anno  e,  qualora  non  in  possesso  di  promozione o idoneita' alla
penultima classe, di ulteriori 2 punti per il terzultimo anno
  10.  Ai  candidati  esterni, in possesso di promozione od idoneita'
all'ultima  classe del corso di studi, il credito scolastico relativo
al  penultimo  e  al  terzultimo  anno  e' il credito gia' maturato o
quello  attribuito,  per tali anni, dalla Commissione d'esame in base
ai  risultati  conseguiti, a seconda dei casi, per idoneita', secondo
le   indicazioni  della  Tabella  B  e  per  promozione,  secondo  le
indicazioni  della  Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti
negli  esami  preliminari  nei  decorsi  anni  scolastici, secondo le
indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i quali i candidati non
sono  in  possesso  ne'  di  promozione, ne' di idoneita' ne' abbiano
sostenuto  esami  preliminari,  il  credito  scolastico e' attribuito
nella misura di punti 2 per anno.
  11.  Per i candidati esterni in possesso di promozione od idoneita'
all'ultima  classe del corso di studi per il quale sostengono l'esame
di  Stato  ma  non  l'esame  preliminare,  il  credito scolastico per
l'ultimo  anno  e'  attribuito dalla Commissione d'esame nella misura
ottenuta per il penultimo anno (DPR n. 32311998, art. 11, comma 10).
  12.   Per  tutti  i  candidati  esterni,  in  possesso  di  crediti
formativi,  la  Commissione  o  il Consiglio di classe per coloro che
sostengono  l'esame  preliminare possono aumentare il punteggio nella
misura  massima  di  punti  due,  fermo restando il limite massimo di
punti venti (DPR n. 32311998, art. 11, comma 11).
  13. I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica
partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe
concernenti  l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si
avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di
attribuzione  del  credito  scolastico,  ai  docenti  delle attivita'
didattiche  e  formative alternative all'insegnamento della religione
cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attivita'
medesime.
  14.  L'attribuzione  del  punteggio,  nell'ambito  della  banda  di
oscillazione,   tiene   conto,   in   coerenza  con  quanto  previsto
all'art. 11,  comma 2,  del  DPR  n. 323  del 23.7.1998, del giudizio
formulato  dai  docenti  di  cui  al  precedente comma 13 riguardante
l'interesse  con  il  quale  l'alunno ha seguito l'insegnamento della
religione  cattolica ovvero l'attivita' alternativa e il profitto che
ne  ha  tratto,  ovvero  altre  attivita',  ivi  compreso  lo  studio
individuale  che  si  sia  tradotto  in  un arricchimento culturale o
disciplinare  specifico,  purche' certificato e valutato dalla scuola
secondo  modalita'  deliberate dalla istituzione scolastica medesima.
Nel  caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per
partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potra'
far  valere  tali  attivita'  come  crediti formativi se presentino i
requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.