Art. 2.
  1.  La  domanda di inserimento nell'elenco, sottoscritta dal legale
rappresentante,  corredata  da  copia autentica dell'atto costitutivo
dell'ente,  nonche'  della completa indicazione di coloro che ne sono
soci,  amministratori o promotori, e della documentazione comprovante
il possesso dei restanti requisiti, e' indirizzata al Ministero della
giustizia,  Dipartimento  per  gli  affari  di  giustizia,  Direzione
generale della giustizia civile.
  2. Entro centoventi giorni decorrenti dalla ricezione della domanda
di   annotazione,  il  Dipartimento  per  gli  affari  di  giustizia,
Direzione generale della giustizia civile verifica la sussistenza dei
requisiti  e  richiede  al  Consiglio  nazionale  dell'economia e del
lavoro il prescritto parere. Almeno venti giorni prima della scadenza
di  tale termine puo' chiedere, per una volta, chiarimenti o elementi
integrativi  all'ente  che  ha  presentato  la domanda, assegnando un
termine   di   venti   giorni   per   il   deposito   della  relativa
documentazione. Durante questo periodo la procedura per l'annotazione
nell'elenco  resta  sospesa.  Decorsi  inutilmente venti giorni dalla
ricezione  della  richiesta,  l'istanza e' archiviata e per una nuova
valutazione   e'   necessaria   la  presentazione  di  una  ulteriore
documentata istanza.