Art. 2. 1. La domanda di inserimento nell'elenco, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia autentica dell'atto costitutivo dell'ente, nonche' della completa indicazione di coloro che ne sono soci, amministratori o promotori, e della documentazione comprovante il possesso dei restanti requisiti, e' indirizzata al Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile. 2. Entro centoventi giorni decorrenti dalla ricezione della domanda di annotazione, il Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile verifica la sussistenza dei requisiti e richiede al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il prescritto parere. Almeno venti giorni prima della scadenza di tale termine puo' chiedere, per una volta, chiarimenti o elementi integrativi all'ente che ha presentato la domanda, assegnando un termine di venti giorni per il deposito della relativa documentazione. Durante questo periodo la procedura per l'annotazione nell'elenco resta sospesa. Decorsi inutilmente venti giorni dalla ricezione della richiesta, l'istanza e' archiviata e per una nuova valutazione e' necessaria la presentazione di una ulteriore documentata istanza.