Art. 3.
  1.  Sessanta  giorni  prima  del  compimento  di  ogni triennio per
ciascuna  annotazione  la  Direzione generale per la giustizia civile
del Ministero della giustizia verifica la permanenza delle condizioni
e dei requisiti prescritti.
  2.  Ai  fini  della verifica di cui al comma 1, trenta giorni prima
dell'inizio  della  procedura il legale rappresentante dell'ente deve
depositare   la   documentazione   comprovante   l'attualita'   delle
condizioni e dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il termine
di  trenta  giorni  l'annotazione  e'  sospesa.  Decorso  inutilmente
l'ulteriore  termine  di  novanta  giorni  dalla  comunicazione della
sospensione, l'annotazione e' revocata.