Art. 3. 1. Sessanta giorni prima del compimento di ogni triennio per ciascuna annotazione la Direzione generale per la giustizia civile del Ministero della giustizia verifica la permanenza delle condizioni e dei requisiti prescritti. 2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, trenta giorni prima dell'inizio della procedura il legale rappresentante dell'ente deve depositare la documentazione comprovante l'attualita' delle condizioni e dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni l'annotazione e' sospesa. Decorso inutilmente l'ulteriore termine di novanta giorni dalla comunicazione della sospensione, l'annotazione e' revocata.