Art. 6.
  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  relative alle esenzioni
fiscali  in  materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli
interessi e al rimborso del capitale, ai buoni emessi con il presente
decreto   si   applicano  le  disposizioni  del  decreto  legislativo
1° aprile  1996,  n.  239 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
  Ai  sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato decreto
legislativo   n.   239   del  1996,  nel  caso  di  riapertura  delle
sottoscrizioni  dell'emissione  di  cui  al presente decreto, ai fini
dell'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  di  cui  all'art. 2 del
medesimo  provvedimento  legislativo  alla differenza fra il capitale
nominale  sottoscritto  da  rimborsare  ed il prezzo di emissione, il
prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.
  La  riapertura  della  presente emissione potra' avvenire anche nel
corso  degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo
relativo   concorrera'   al  raggiungimento  del  limite  massimo  di
indebitamento previsto per gli anni stessi.
  I  buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono
compresi  tra  le  attivita'  ammesse  a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.
  Ai  sensi  del  decreto  ministeriale  28 dicembre 2007, pubblicato
nella   Gazzetta   Ufficiale   n.   6  dell'8 gennaio  2008,  recante
disposizioni   per  le  operazioni  di  separazione,  negoziazione  e
ricostituzione    delle   componenti   cedolari,   della   componente
indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale di rimborso dei
titoli  di  Stato,  sui titoli emessi con il presente decreto possono
essere effettuate operazioni di «coupon stripping».