(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato 1
                         CLAUSOLA ANTIMAFIA

    Contenuti  della  clausola  antimafia,  da  inserire nel bando di
gara,  indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle  grandi  opere di cui ai decreti-legge 14 marzo 2003 e 8 giugno
2004.
    L'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre
che  nei  confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei
subcontraenti  quando  l'importo  del  subappalto  superi i limiti di
valore  precisati  al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 118
del  decreto  legislativo  12  aprile  2006, n. 163, e s.m.i., pone a
carico   dell'appaltatore   l'obbligo  di  comunicare  alla  stazione
appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
    La  necessita'  di  analoga estensione delle verifiche preventive
antimafia,  ad  esse  applicando  le  piu'  rigorose informazioni del
Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita',
sotto   il  profilo  del  rischio  di  infiltrazione  criminale,  dei
sub-appalti  e  dei  cottimi,  nonche'  di talune tipologie esecutive
attinenti  a  una  serie di prestazioni (trasporto e movimento terra,
noli  a  caldo  e  a  freddo,  ecc.)  comunque  ricorrenti nella fase
realizzativa  a  prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di
tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
    Pertanto  nel  bando  di  gara per l'appalto dei lavori di cui al
progetto  definitivo  oggetto  della  presente delibera dovra' essere
inserita  apposita  clausola  che - oltre all'obbligo di conferimento
dei  dati  relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118
del decreto legislativo n. 163/2006 - preveda che:
      1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale
siano  subordinati  all'espletamento  delle  informazioni antimafia e
sottoposti  a  clausola  risolutiva espressa, in maniera da procedere
alla  revoca  dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica
risoluzione  del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa,
in  caso  di  informazioni  positive.  A fini di accelerazione potra'
prevedersi  che  per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a
dire  di  importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10,
comma  1,  lettera  c) del decreto del Presidente della Repubblica n.
252/1998   -   l'autorizzazione  di  cui  all'art.  118  del  decreto
legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del
certificato   camerale   con  l'apposita  dicitura  antimafia,  ferma
restando  la  successiva  acquisizione delle informazioni prefettizie
con  gli  eventuali  effetti  rescissori sopra indicati. Tenuto conto
dell'ulteriore  estensione  di  tali  verifiche  anche a tipologie di
prestazioni  non  inquadrabili  nel sub-appalto, ai sensi delle norme
richiamate,  si  potra'  inoltre  prevedere  una  fascia di esenzione
dall'espletamento  delle  verifiche  antimafia  per  gli  acquisti di
materiale  di  pronto  reperimento  fino  all'importo  di 50.000 euro
(fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
      2)  nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa,
l'appaltatore  principale  applichi,  quale ulteriore deterrente, una
penale,  a  titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10%
del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
      3)  il  soggetto  aggiudicatore  valuti  le  cd.  in formazioni
supplementari  atipiche - di cui all'art. 1-septies del decreto-legge
6  settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n.
726,  e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa
sub-affidataria,  per  gli  effetti  di cui all'art. 11, comma 3, del
richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
      4)  vengano  previste  apposite misure di monitoraggio relative
alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
        a) controllare    gli   assetti   societari   delle   imprese
sub-affidatarie,  fino  a  completamento  dell'esecuzione  dell'opera
stessa,  fermo  restando  che, in caso di variazioni, dovranno essere
aggiornati   i  dati  gia'  forniti  in  attuazione  dell'obbligo  di
comunicazione di cui si e' detto;
        b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono
arrivare  fino  alla  revoca  degli  affidamenti,  che i tentativi di
pressione    criminale   sull'impresa   affidataria   e   su   quelle
sub-affidatarie,  nella  fase di cantierizzazione (illecite richieste
di  denaro,  «offerta  di  protezione», ecc.), vengano immediatamente
comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla
Autorita' giudiziaria.