Art. 2.
  1.  Le  aree  da  sottoporre ad interventi di caratterizzazione, di
messa  in  sicurezza  di emergenza, bonifica, ripristino ambientale e
attivita' di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro
provvisorio indicato nella cartografia allegata al presente decreto.
  2.  La  cartografia  ufficiale e' conservata in originale presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3.  L'attuale  perimetrazione  non  esclude  l'obbligo  di bonifica
rispetto   ad  eventuali,  ulteriori  aree  che  dovessero  risultare
inquinate  e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli Enti
locali, non sono state individuate con il presente decreto.
  4  La  perimetrazione  potra'  essere  modificata  con  decreto del
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare nel
caso   in  cui  dovessero  emergere  altre  aree  con  una  possibile
situazione  di  inquinamento,  tale  da  rendere  necessari ulteriori
accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.
  Il  presente  decreto,  con l'allegato, dopo la registrazione della
Corte  dei  conti,  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 aprile 2008
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio
Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2008
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio registro n. 4, foglio n. 294