Art. 4.
         Trasferimento delle attrezzature e beni strumentali
  1.  Le  attrezzature, gli arredi, i beni strumentali afferenti alle
attivita'     sanitarie     di     proprieta'     del    Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia
minorile  del  Ministero  della giustizia, cosi' come elencati, entro
trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
in  apposito  inventario  redatto  dal  Ministero  della  giustizia e
trasmesso  alle  singole  regioni  e da esse convalidato con apposito
atto   formale,   vengono   trasferiti,   in   base  alle  competenze
territoriali, alle Aziende sanitarie locali, con la sottoscrizione di
un  verbale  di  consegna.  I  suddetti  beni entrano a far parte del
patrimonio  delle  Aziende  sanitarie  locali  di  cui all'art. 5 del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
modificazioni,  e  vengono  sottoposti  al regime giuridico di cui al
citato art. 5.
  2.  I  locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie, cosi'
come  elencati  in apposito inventario alla data del 31 dicembre 2007
redatto  dal  Ministero  della  giustizia  e  trasmesso  alle singole
regioni  e  da  esse  convalidato  con  apposito  atto  formale, sono
concessi  in  uso  a  titolo  gratuito, per l'utilizzo da parte delle
Aziende  sanitarie  locali  del  Servizio sanitario nazionale nel cui
territorio  sono  ubicati  gli  istituti  e  servizi  penitenziari di
riferimento,  sulla  base di apposite convenzioni stipulate entro tre
mesi  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, secondo
schemi tipo approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano.  Gli  inventari  dovranno  includere  anche  i  locali  gia'
utilizzati   gratuitamente  dalle  aziende  sanitarie  per  attivita'
connesse alle patologie da dipendenza.