Art. 4. Commercializzazione di pollame parzialmente eviscerato 1. La commercializzazione delle carni di pollame parzialmente eviscerato deve essere conforme a quanto previsto dal regolamento CE n. 1906/1990 e successive modifiche e dal regolamento n. 1538/1991, art. 2 e art. 6. Roma, 15 novembre 2007 Il presidente: Lanzillotta Il segretario: Busia