Art. 4.
       Commercializzazione di pollame parzialmente eviscerato

  1.  La  commercializzazione  delle  carni  di  pollame parzialmente
eviscerato  deve essere conforme a quanto previsto dal regolamento CE
n. 1906/1990  e  successive modifiche e dal regolamento n. 1538/1991,
art. 2 e art. 6.
    Roma, 15 novembre 2007
                                           Il presidente: Lanzillotta
Il segretario: Busia