Art. 2.
  Le  offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1
del  presente  decreto,  dovranno  pervenire,  con l'osservanza delle
modalita'  indicate  negli  articoli 6  e  7  del  citato decreto del
25 febbraio 2008, entro le ore 11 del giorno 29 maggio 2008.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui  agli  articoli 8,  9  e  10 del ripetuto decreto del 25 febbraio
2008.
  Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.