Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avra' inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al "prezzo di esclusione". La tranche supplementare verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 febbraio 2008, in quanto applicabili, e verra' collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto. Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 maggio 2008. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.