Art. 2.

  1.  Ai  fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  di  cui  all'articolo  2,  comma  109,  della legge 24
dicembre  2007,  n. 244,  per  la  restituzione, in misura ridotta al
quaranta  per  cento  senza  aggravio  di  sanzioni  e  di interessi,
mediante rateizzazione per 120 rate mensili, dei tributi e contributi
sospesi  di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza
28 settembre  1997,  n. 2668,  agli  articoli 1 e 2 dell'ordinanza 22
dicembre  1997,  n. 2728, e all'articolo 2 dell'ordinanza 30 dicembre
1998,  n. 2908,  emanate  dal  Ministro dell'interno, delegato per il
coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, e'
autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  euro 17.820.000 per l'anno 2008,
euro  51.730.000  per l'anno 2009 ed euro 39.510.000 per l'anno 2010.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  del  fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva  e  speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2008,  allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti secondo
la seguente tabella:

=====================================================================
        Anni di riferimento         |   2008   |   2009   |   2010
=====================================================================
Ministero della giustizia....       |3.616.000 |29.959.000|20.429.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della pubblica            |          |          |
istruzione.....                     |10.900.000|0         |0
---------------------------------------------------------------------
Ministero per i beni e le attivita' |          |          |
culturali.....                      |1.116.000 |10.190.000|13.287.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero dei trasporti....         |486.000   |4.768.000 |4.107.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero dell'universita' e della  |          |          |
ricerca....                         |1.702.000.|6.813.000 |1.687.000

    2. Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:

              -  Si  riporta il testo del comma 109 dell'art. 2 della
          gia' citata legge n. 244 del 2007:
              «109.  I soggetti che hanno usufruito delle sospensioni
          dei  termini  dei  versamenti tributari, previste dall'art.
          14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre
          1997,   del   Ministro   dell'interno,   delegato   per  il
          coordinamento   della   protezione   civile,  dall'art.  2,
          comma 1,  dell'ordinanza  n. 2728 del 22 dicembre 1997, del
          Ministro  dell'interno, delegato per il coordinamento della
          protezione  civile,  e dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza
          n. 2908  del  30 dicembre  1998, del Ministro dell'interno,
          delegato  per  il  coordinamento della protezione civile, e
          della    sospensione    dei    pagamenti   dei   contributi
          previdenziali,   assistenziali  ed  assicurativi,  prevista
          dall'art.  13 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997,
          del  Ministro  dell'interno,  delegato per il coordinamento
          della   protezione   civile,  e  successive  modificazioni,
          possono  definire  la propria posizione relativa al periodo
          interessato  dalla  sospensione, corrispondendo l'ammontare
          dovuto  per  ciascun  tributo  e  contributo  oggetto della
          sospensione  al  netto  dei  versamenti gia' eseguiti nella
          misura  e  con  le  modalita' da stabilire nei limiti di 50
          milioni  di euro a decorrere dall'anno 2008 con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro dell'economia e delle finanze.».
              - Si  riporta il testo degli articoli 13 e 14, commi 1,
          2 e 3 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668 (Interventi
          urgenti  diretti  a  fronteggiare  i danni conseguenti alla
          crisi  sismica  iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha
          colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria).
              «Art. 13. - 1. Nei confronti dei soggetti residenti nei
          comuni  di  cui  all'art.  1,  commi  2 e 3, e dei soggetti
          gravemente danneggiati residenti nei comuni di cui all'art.
          1,  comma 1,  della  presente  ordinanza  sono  sospesi,  a
          decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997,
          i  pagamenti  dei  contributi  di  previdenza ed assistenza
          sociale,  ivi  compresa la quota di contributi a carico dei
          dipendenti,  nonche'  dei contributi per le prestazioni del
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28 febbraio  1986,  n. 41,  e  successive modificazioni. Il
          versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto
          della   predetta  sospensione  avviene  senza  aggravio  di
          sanzioni,  interessi  o altri oneri. Nel caso di versamenti
          effettuati entro la data della pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale   della   Repubblica   italiana   della  presente
          ordinanza non si da' luogo al rimborso. Gli oneri derivanti
          dalla  presente  disposizione,  sono  valutati  in lire 300
          milioni.
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          ai  soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente
          alle  obbligazioni  di  previdenza e assistenza sociale che
          afferiscono  in  via  esclusiva  alle  attivita' svolte nei
          comuni  indicati  all'art.  1,  commi 2 e 3, dell'ordinanza
          n. 2694 del 13 ottobre 1997.».
              «Art.  14.  -  1.  Nei confronti delle persone fisiche,
          anche  in qualita' di sostituti d'imposta che alla data del
          26 settembre  1997 avevano il domicilio, o la residenza nei
          comuni individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della
          presente   ordinanza,   sono   sospesi,   a  decorrere  dal
          26 settembre  1997  e  fino  al 31 dicembre 1997, i termini
          relativi  agli  adempimenti  ed  ai  versamenti  di  natura
          tributaria  connessi  all'accertamento  ed alla riscossione
          di'  imposte  e  tasse  erariali,  regionali  e locali, ivi
          compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale
          ed  assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad
          enti pubblici anche locali.
              2.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 si applicano,
          altresi',  nei confronti dei soggetti, anche in qualita' di
          sostituti  d'imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi
          sede alla data del 26 settembre 1997 nei comuni individuati
          e  ai  sensi  dell'art.  1,  commi 2  e  3,  della presente
          ordinanza,  comprese le persone fisiche, aventi residenza o
          sede   altrove,   limitatamente   alle   obbligazioni   che
          afferiscono  in  via  esclusiva  alle  attivita' svolte nei
          predetti comuni. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente
          domiciliati,  a  richiesta  degli  interessati., non devono
          operare  le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione.
          La  sospensione  dei  pagamenti  delle imposte sui redditi,
          effettuata   mediante   ritenuta  alla  fonte,  si  applica
          soltanto  per  le  ritenute  operate  a titolo d'acconto ai
          sensi  degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600. La sospensione non si applica ai soggetti che
          svolgono attivita' bancarie od assicurative di cui all'art.
          2195, commi 1 e 4, del codice civile.
              3.  Le  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
          anche  nei  confronti  delle persone fisiche e dei soggetti
          gravemente  danneggiati  aventi residenza, domicilio o sede
          nei  comuni  di  cui  all'art.  1,  comma 1, della presente
          ordinanza.».
              - Si   riporta   il   testo   degli   articoli 1   e  2
          dell'ordinanza   22 dicembre   1997,   n. 2728   (Ulteriori
          disposizioni  per  fronteggiare  la situazione di emergenza
          conseguente   alla   crisi   sismica   iniziata  il  giorno
          26 settembre  1997  che  ha  colpito  il  territorio  delle
          regioni Marche e Umbria).
              «Art.   1.   -   1.  Il  termine  di  cui  all'art.  13
          dell'ordinanza  del  Ministero dell'interno delegato per il
          coordinamento   della   protezione   civile   n. 2668   del
          28 settembre    1997,   e   successive   modificazioni   ed
          integrazioni,  e' prorogato al 31 marzo 1998 per i soggetti
          residenti  nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, ed al
          31 dicembre  1998,  per  i soggetti residenti o aventi sede
          operativa  nei  comuni  di  cui  all'art.  1, comma 1 della
          stessa  ordinanza, le cui abitazioni e i cui immobili, sede
          di  attivita'  produttive,  sono stati oggetto di ordinanze
          sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale
              Art.   2.   -   1.   Il  termine  di  cui  all'art.  14
          dell'ordinanza  del  Ministero dell'interno delegato per il
          coordinamento   della   protezione   civile   n. 2668   del
          28 settembre    1997,   e   successive   modificazioni   ed
          integrazioni,  e' prorogato al 31 marzo 1998 per i soggetti
          aventi  il  domicilio  o  la  residenza  nei  comuni di cui
          all'art.  1,  commi 2  e  3,  ed al 31 dicembre 1998, per i
          soggetti  residenti  o aventi sede operativa nei comuni di'
          cui  all'art.  1,  comma 1  della  stessa ordinanza, le cui
          abitazioni  e i cui immobili, sede di attivita' produttive,
          sono  stati  oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per
          inagibilita' totale o parziale.».
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  2  dell'ordinanza
          30 dicembre  1998,  n. 2908  (Ulteriori  disposizioni per i
          danni conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre
          1997  nel, territorio delle regioni Umbria e Marche e altre
          disposizioni di protezione civile):
              «Art.  2.  -  1.  Il  termine  31 dicembre  1998 di cui
          all'art. 1 dell'ordinanza n. 2728/1997 e' prorogato fino al
          30 giugno  1999.  Gli  adempimenti  conseguenti  la ripresa
          della riscossione decorrono dopo otto mesi dalla scadenza e
          con  una rateizzazione, su base mensile, tale da comportare
          una  percentuale  aggiuntiva  non superiore al 30 per cento
          della  rata ordinaria che devono corrispondere le imprese e
          i lavoratori autonomi.
              2.  Il  termine  del 31 dicembre 1998 di cui all'art. 2
          dell'ordinanza  n. 2728/1997 e' prorogato fino al 30 giugno
          1999.».