Art. 2. 1. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la restituzione, in misura ridotta al quaranta per cento senza aggravio di sanzioni e di interessi, mediante rateizzazione per 120 rate mensili, dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all'articolo 2 dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, emanate dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 17.820.000 per l'anno 2008, euro 51.730.000 per l'anno 2009 ed euro 39.510.000 per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti secondo la seguente tabella: ===================================================================== Anni di riferimento | 2008 | 2009 | 2010 ===================================================================== Ministero della giustizia.... |3.616.000 |29.959.000|20.429.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero della pubblica | | | istruzione..... |10.900.000|0 |0 --------------------------------------------------------------------- Ministero per i beni e le attivita' | | | culturali..... |1.116.000 |10.190.000|13.287.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero dei trasporti.... |486.000 |4.768.000 |4.107.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero dell'universita' e della | | | ricerca.... |1.702.000.|6.813.000 |1.687.000 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 109 dell'art. 2 della gia' citata legge n. 244 del 2007: «109. I soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall'art. 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall'art. 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti gia' eseguiti nella misura e con le modalita' da stabilire nei limiti di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.». - Si riporta il testo degli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668 (Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria). «Art. 13. - 1. Nei confronti dei soggetti residenti nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, e dei soggetti gravemente danneggiati residenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza sono sospesi, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonche' dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza non si da' luogo al rimborso. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione, sono valutati in lire 300 milioni. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni di previdenza e assistenza sociale che afferiscono in via esclusiva alle attivita' svolte nei comuni indicati all'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997.». «Art. 14. - 1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta che alla data del 26 settembre 1997 avevano il domicilio, o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della presente ordinanza, sono sospesi, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria connessi all'accertamento ed alla riscossione di' imposte e tasse erariali, regionali e locali, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei confronti dei soggetti, anche in qualita' di sostituti d'imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 26 settembre 1997 nei comuni individuati e ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della presente ordinanza, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attivita' svolte nei predetti comuni. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati, a richiesta degli interessati., non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d'acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' bancarie od assicurative di cui all'art. 2195, commi 1 e 4, del codice civile. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti gravemente danneggiati aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza.». - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728 (Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria). «Art. 1. - 1. Il termine di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato al 31 marzo 1998 per i soggetti residenti nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, ed al 31 dicembre 1998, per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni di cui all'art. 1, comma 1 della stessa ordinanza, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attivita' produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale Art. 2. - 1. Il termine di cui all'art. 14 dell'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato al 31 marzo 1998 per i soggetti aventi il domicilio o la residenza nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, ed al 31 dicembre 1998, per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni di' cui all'art. 1, comma 1 della stessa ordinanza, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attivita' produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale.». - Si riporta il testo dell'art. 2 dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908 (Ulteriori disposizioni per i danni conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nel, territorio delle regioni Umbria e Marche e altre disposizioni di protezione civile): «Art. 2. - 1. Il termine 31 dicembre 1998 di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2728/1997 e' prorogato fino al 30 giugno 1999. Gli adempimenti conseguenti la ripresa della riscossione decorrono dopo otto mesi dalla scadenza e con una rateizzazione, su base mensile, tale da comportare una percentuale aggiuntiva non superiore al 30 per cento della rata ordinaria che devono corrispondere le imprese e i lavoratori autonomi. 2. Il termine del 31 dicembre 1998 di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2728/1997 e' prorogato fino al 30 giugno 1999.».