Art. 3.

    1.  La  comunicazione  di  cui  all'art.  2, comma 2, deve essere
sottoscritta per accettazione dal Comitato organizzatore e restituita
al  Dipartimento  per  le politiche giovanili e le attivita' sportive
entro il termine richiesto.
    2.   Puo'  essere  disposta  la  revoca  totale  o  parziale  del
finanziamento nei seguenti casi:
      a) mancata  ottemperanza  agli  adempimenti  di rendicontazione
richiesti, con le cadenze e le modalita' specificate;
      b) ottenimento,  per  le  stesse spese oggetto della domanda di
finanziamento,  di  finanziamenti  erogati  da amministrazioni o enti
pubblici nazionali o da istituzioni comunitarie;
      c) mancata realizzazione dell'evento;
      d) minor costo sostenuto per la realizzazione dell'evento.
    3.  Nel  caso  di  revoca  totale o parziale del finanziamento le
somme  resesi  disponibili  tornano nella dotazione del Fondo per gli
eventi   sportivi   di   rilevanza   internazionale   ai  fini  della
assegnazione di ulteriori finanziamenti secondo i criteri determinati
con separato decreto ministeriale.
    Il   presente  decreto  e'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
      Roma, 3 marzo 2008
                                                Il Ministro: Melandri
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2008
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 4, foglio n. 397