Art. 3. 1. La comunicazione di cui all'art. 2, comma 2, deve essere sottoscritta per accettazione dal Comitato organizzatore e restituita al Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive entro il termine richiesto. 2. Puo' essere disposta la revoca totale o parziale del finanziamento nei seguenti casi: a) mancata ottemperanza agli adempimenti di rendicontazione richiesti, con le cadenze e le modalita' specificate; b) ottenimento, per le stesse spese oggetto della domanda di finanziamento, di finanziamenti erogati da amministrazioni o enti pubblici nazionali o da istituzioni comunitarie; c) mancata realizzazione dell'evento; d) minor costo sostenuto per la realizzazione dell'evento. 3. Nel caso di revoca totale o parziale del finanziamento le somme resesi disponibili tornano nella dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale ai fini della assegnazione di ulteriori finanziamenti secondo i criteri determinati con separato decreto ministeriale. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 2008 Il Ministro: Melandri Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2008 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 397