(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A

    a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova
attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia
all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda;
    b) La  prova  scritta  consiste  in  una  materia  a  scelta  del
candidato  tra  le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3)
diritto   amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  4)  diritto
processuale civile, 5) diritto processuale penale;
    c) La prova orale e' unica e consiste su due materie di cui una a
scelta  tra  le  seguenti:  1)  diritto penale, 2) diritto civile, 3)
diritto  costituzionale,  4)  diritto  commerciale,  5)  diritto  del
lavoro,  6)  diritto  amministrativo  (sostanziale e processuale), 7)
diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto
internazionale privato, l'altra su deontologia e ordinamento forense;
    d) Il  candidato  potra'  accedere a questo secondo esame solo se
abbia superato con successo la prova scritta;
    e) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.