Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda; b) La prova scritta consiste in una materia a scelta del candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale; c) La prova orale e' unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, l'altra su deontologia e ordinamento forense; d) Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta; e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.