(all. 1 - art. 1)
Allegato

Sintesi   delle   posizioni   espresse   dagli  operatori  che  hanno
   partecipato al procedimento di cui alla delibera n. 111/07/CIR

La posizione di Telecom Italia
    Telecom  Italia  ritiene  che  le  modalita' e i termini adottati
dall'Autorita'  per  ottemperare alla decisione 4888/2007 della Sesta
Sezione  del  Consiglio  di  Stato  (nel  seguito  la  Decisione) non
sembrano corrispondere allo spirito della Decisione.
    A  parere  di  Telecom,  infatti,  la delibera n. 111/07/CIR (nel
seguito  la  Delibera)  sviluppa  un  ragionamento  non corretto. Nel
provvedimento    di   avvio,   l'Autorita'   rammenta   le   delibere
nn. 11/03/CONS  (il  cui  art. 4.3 e' stato ritenuto dal Consiglio di
Stato  illegittimo)  e 417/06/CONS (che dovrebbe costituire parametro
per individuare ex post criteri di ragionevolezza e proporzionalita),
nonche'  la  decisione  4888/2007  della  VI Sezione del Consiglio di
Stato.
    Telecom,  nel  richiamare  il  percorso  svolto  dalla  Delibera,
sottolinea  che  la  stessa non tiene in alcun conto quanto affermato
nella  decisione  del  Consiglio  di  Stato,  la  quale prevede che i
criteri   che   l'Autorita'  dovra'  dettare  debbono  costituire  un
parametro  oggettivo  di  riferimento  che consenta di ricavare delle
indicazioni  quantitative  sui  prezzi di terminazione, cui i singoli
OLO  debbono  attenersi.  La detta decisione afferma, infatti, che la
misura  asimmetrica  contenuta  nella delibera n. 11/03/CONS « doveva
essere  accompagnata  da  adeguati  criteri  di  ragionevolezza  e di
proporzionalita'  e  da  limiti temporali certi. Criteri e limiti che
sono stati previsti con la menzionata delibera n. 417/06/CONS, ma che
erano  assenti  nell'impugnata  delibera  n. 11/03/CIR».  A  siffatti
criteri  oggettivi  di ragionevolezza e proporzionalita', prosegue la
sentenza, avrebbero dovuto «attenersi anche gli operatori alternativi
nel  presentare le proprie richieste di prezzi di terminazione»; tali
criteri  avrebbero,  poi, costituito «il parametro per la definizione
dell'eventuale contenzioso».
    La  conclusione  e' che la delibera n. 11/03/CONS «e' illegittima
nella parte in cui e' stata omessa la fissazione di specifici criteri
di  ragionevolezza  e  proporzionalita'  per i prezzi di terminazione
degli  operatori  alternativi  ed e' stata omessa la fissazione di un
limite   temporale   certo   o  di  un  percorso  regolatorio,  anche
temporalmente  certo,  per  l'attenuazione  nel  tempo  della  misura
asimmetrica  in  questione»; conseguentemente l'Autorita', in sede di
esecuzione  del  giudicato,  dovra'  «determinare fin dall'entrata in
vigore  delle  misure  contenute  nei  due  atti impugnati del 2003 i
suddetti criteri e limiti, da utilizzare anche in sede di definizione
delle  controversie poste a valle della delibera n. 11/2003 ed aventi
ad  oggetto  la fissazione dei prezzi di terminazione degli operatori
alternativi».
    Secondo  Telecom,  l'impostazione della delibera n. 111/07/CIR e'
viziata  ab  origine,  sia in quanto proponendo di prendere meramente
atto   dei   costi   sostenuti   non   prevede  adeguati  criteri  di
ragionevolezza  e di proporzionalita', sia in quanto non considera il
quadro regolatorio all'interno del quale l'adeguamento della delibera
n. 11/03/CONS deve collocarsi.
    Secondo Telecom, se l'adeguamento deve avvenire «ora per allora»,
il  punto di partenza non puo' che essere «l'ora regolatorio» e cioe'
il quadro ordinamentale di settore attualmente vigente che, in quanto
tale,    costituisce    parametro    necessario    di    legittimita'
dell'adeguamento.
    Telecom,   nel   riassumere   il   quadro   regolatorio   («l'ora
regolamentare»)   richiama  le  premesse  ed  i  «considerata»  della
delibera n. 642/06/CONS, ove si ricorda:
      i) che  con  il parere 24 maggio 2006 la Commissione europea ha
invitato  l'Autorita'  «a  specificare  il percorso regolamentare che
conduce  alla  piena  simmetria  tra  le  tariffe  di terminazione di
Telecom Italia e quelle degli operatori fissi concorrenti» nonche' «a
sviluppare  un  modello  di  costi  per  il  calcolo  del  valore  di
terminazione degli operatori alternativi che, basato sui costi, tenga
in  considerazione  la necessita' degli stessi di divenire efficienti
nel tempo»;
      ii) che  l'Autorita'  ha  «tenuto nella massima considerazione»
l'invito   della   Commissione   europea  disponendo  nella  delibera
n. 417/06/CONS  «il  percorso  regolamentare  che  conduce alla piena
simmetria  tra  le  tariffe di terminazione di Telecom e quelle degli
operatori fissi concorrenti»;
      iii)   che  l'Autorita'  ha,  ancora,  recepito  l'invito della
Commissione  europea  avviando  «un'attivita'  per  la costruzione ed
applicazione  di  un  modello  contabile finalizzato alla definizione
delle tariffe di terminazione di un operatore alternativo efficiente,
con la previsione di concludere tale attivita' a marzo 2007»;
      iv) che  l'Autorita',  sempre  sulla  scorta delle segnalazioni
della  Commissione  europea,  ha  individuato  come  «di fondamentale
importanza»  il  fatto di «procedere alla ridefinizione delle tariffe
di  terminazione degli operatori alternativi - oltre che della durata
del  glide path - sulla scorta di una piu' accurata metodologia quale
quella  garantita  dalla  applicazione  di  un  modello  di costi che
definisca  il  valore  della tariffa di terminazione per un operatore
alternativo efficiente».
    Telecom,   dalla  propria  ricostruzione  deduce  che  il  quadro
regolatorio vigente («l'ora regolamentare»), pone un tetto massimo al
prezzo di terminazione degli OLO, ed identifica la regola del riesame
dei  prezzi massimi di terminazione degli OLO e del relativo decalage
in  un  criterio  oggettivo  che e' dato dal modello teorico dell'OLO
efficiente.  Tale  soluzione  e' del tutto diversa dalla metodologia,
soggettiva,  fondata  sui costi dei singoli operatori alternativi che
si  basava  sul  calcolo del costo effettivo, correlandolo alla somma
degli   investimenti  totali  effettuati,  rapportati  ai  minuti  di
traffico.
    Telecom  sostiene che la scelta di adottare il modello oggettivo,
teorico, dei costi dell'OLO efficiente come unico modello applicabile
e'  vincolante  poiche' la stessa Autorita' ha dato esecuzione a tale
soluzione  con  le  delibere  n. 611/06/CONS  e n. 633/06/CONS con le
quali  ha  conferito  alla  societa'  Europe  Economics l'incarico di
definire  «un  modello  contabile  volto  alla  determinazione  della
tariffa  di  terminazione  di  un operatore alternativo di rete fissa
efficiente»  e  conferito  al  prof.  Gerard  Pogorel  l'incarico  di
supervisione  «dell'attivita' relativa alla definizione di un modello
contabile  per  la  determinazione  del  valore di terminazione di un
operatore  alternativo  efficiente».  Telecom  ricorda  altresi'  che
l'Autorita'   ha   istituito,  con  la  determinazione  22/06/SG  del
20 dicembre  2006,  «un  apposito  gruppo di lavoro con il compito di
coordinare  le  attivita'  per  la  definizione  ed  applicazione del
modello  [volto  alla determinazione della tariffa di terminazione di
un  operatore  alternativo di rete fissa efficiente], con particolare
riferimento  ai  compiti  affidati  ai  consulenti  esterni, cosi' da
garantire che le attivita' svolte siano coerenti con tali compiti».
    Telecom  sostiene che, alla luce del quadro regolatorio, anche in
considerazione   di   specifiche   indicazioni   e   richieste  della
Commissione  europea,  e  cosi'  ricostruito  nei «considerata» della
delibera  n. 642/06/CONS  ed  attuato  con  le delibere 611/06/CONS e
633/06/CONS, la pretesa di ottemperare alla Sentenza conformandosi ad
un  criterio  secondo  cui  «il prezzo di terminazione richiesto deve
risultare   giustificato   dai  costi  effettivamente  sostenuti»  ed
impostando  un'istruttoria  volta  semplicemente ed esclusivamente ad
acquisire   dagli  operatori  alternativi  «tutta  la  documentazione
necessaria a supportare le motivazioni tecniche ed economiche poste a
giustificazione  della  richiesta», e' pretesa elusiva dei principi e
delle puntuali disposizioni della sentenza cui dichiara di voler dare
esecuzione che prevede, invece criteri oggettivi e predeterminati, ed
in  particolare  quello  dato  dal  costo  di  terminazione di un OLO
efficiente, cui gli OLO e la stessa Autorita' si debbono attenere.
    Secondo  Telecom  la Delibera, dunque, non rispetta i principi di
ragionevolezza  e  proporzionalita'  come  sono  attualmente ricevuti
dall'ordinamento  di  settore  vigente  e  disapplica  il significato
complessivo  e  le disposizioni puntuali della sentenza del Consiglio
di Stato.
    Telecom   chiede   pertanto  che  il  provvedimento  d'avvio  del
procedimento  di ottemperanza al giudicato del Consiglio di Stato sia
riesaminato  e nuovamente adottato dall'Autorita' in contemporaneita'
con  la  definizione  e  l'adozione  del  modello  contabile dell'OLO
efficiente.  Telecom  sostiene  che  e'  ormai  diritto  positivo  la
prescrizione  che  il  prezzo  massimo  di  terminazione  che gli OLO
possono   richiedere   nel  tempo  e'  quello  che  si  determina  in
applicazione del modello contabile dell'OLO efficiente.
    Telecom  suggerisce  altresi',  che  in  via provvisoria si possa
adottare  una  soluzione  equitativa  che,  partendo dall'esigenza di
determinare  il  prezzo  di  terminazione con riferimento al criterio
oggettivo  dato  dal  costo di produzione del servizio da parte di un
OLO  efficiente  -  costo  per  ora equitativamente fissato - indichi
criteri   e   limiti   che,  nell'ambito  dei  contenziosi  pendenti,
consentano  di  regolare i rapporti tra le parti in via provvisoria e
disponga  successivi  conguagli,  assistiti  da  opportune  garanzie,
all'esito  della  definizione  del  modello  contabile attualmente in
corso di costruzione.
    Telecom  sottolinea  che  nella  Delibera  si  fa riferimento «ai
rapporti  per  i quali sono tuttora pendenti procedimenti contenziosi
(per non avere gli operatori concordato tra loro la misura dei prezzi
di   terminazione)  che  devono  conseguentemente  ritenersi  i  soli
rapporti  ancora  pendenti».  Secondo  Telecom, non si rinviene nella
Delibera alcun riferimento al limite soggettivo, che sarebbe evidente
nella lettera e nella ratio delle delibere 417/06/CONS e 642/06/CONS,
secondo  le  quali  gli  obblighi  in  materia  di  terminazione sono
applicabili  solo  nei  confronti  degli  OLO  notificati (si veda ad
esempio il capo V, articoli 37-40, delibera n. 417/06/CONS).
    Telecom conclude che tale limite rende inapplicabile la procedura
prevista   dalla   Delibera   -  o  l'altra  che  sara'  adottata  in
ottemperanza  alla decisione - agli OLO non notificati, e dunque alle
controversie attualmente in corso tra Telecom e questi ultimi.
    Telecom  pertanto chiede che la Delibera sia, in sede di riesame,
integrata  con  una  precisa individuazione dell'ambito soggettivo di
applicazione della procedura.
    Secondo  Telecom  Italia, la necessita' di vincolare l'asimmetria
delle  tariffe  di  terminazione  fissa  alle  risultanze del modello
contabile   dell'OLO   efficiente   deriverebbe   altresi',   e  cio'
indipendentemente   dal  quadro  regolatorio  nazionale  applicabile,
dall'applicazione  della  rilevante  normativa  comunitaria.  A  tale
proposito,  Telecom  sottolinea  che  la  Commissione  ha  piu' volte
affermato  che  gli  obblighi  regolamentari  imposti  ai sensi della
Direttiva  Accesso  devono  essere  basati  sulla natura del problema
identificato,  devono  rispettare il principio di proporzionalita' ed
essere  coerenti  con  gli  obiettivi  identificati dall'art. 8 della
Direttiva  Quadro (si veda ad esempio risposta della Commissione alla
notifica della CMT sul mercato 9, caso ES/2005/0250).
    Per    quanto   in   particolare   riguarda   il   principio   di
proporzionalita',  Telecom ricorda che tale principio, esplicitamente
richiamato anche dal Consiglio di Stato nella decisione n. 4888/2007,
e' stato indicato dalla Commissione europea come parametro chiave per
valutare  l'adeguatezza  delle  misure  proposte  dalle  autorita' di
regolamentazione  a  norma  della  procedura  di cui all'art. 7 della
direttiva 2002/21/CE (Direttiva Quadro).
    A  questo  proposito  le  linee  direttrici della Commissione per
l'analisi  del  mercato  e la valutazione del significativo potere di
mercato indicano che l'applicazione del principio di proporzionalita'
richiede  che  il mezzo usato per conseguire un dato fine deve essere
strettamente adeguato e necessario al conseguimento di tale fine. Per
stabilire  se  una misura regolatoria proposta sia compatibile con il
principio  di  proporzionalita',  l'azione intrapresa deve perseguire
uno  scopo  legittimo e i mezzi impiegati per ottenerlo devono essere
necessari  e  il  meno onerosi possibile, devono cioe' consistere nel
minimo   necessario  per  conseguire  lo  scopo  (si  veda  le  Linee
direttrici   della   Commissione  per  l'analisi  del  mercato  e  la
valutazione  del  significativo  potere di mercato ai sensi del nuovo
quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica paragrafi 117 e 118).
    Telecom  ricorda  altresi'  che  per  quanto riguarda la coerenza
della  regolamentazione  con  gli obiettivi fissati dall'art. 8 della
Direttiva  Quadro,  il  comma 2 di tale norma specifica che gli Stati
membri    sono   chiamati   a   garantire   che   le   autorita'   di
regolamentazione,   nello   svolgere   le   funzioni  che  il  quadro
regolamentare  attribuisce  loro, devono primariamente: (i) garantire
che i consumatori ne traggano il massimo beneficio; (ii) evitare ogni
distorsione  e/o  restrizione  della  concorrenza; (iii) incoraggiare
investimenti efficienti in infrastrutture e promuovere l'innovazione.
Lo  stesso  articolo chiarisce  inoltre  che tutte le misure intese a
conseguire  tali  obiettivi devono essere ragionevoli e proporzionate
agli  stessi  (trasposti  agli  articoli 4.3,  13.4 e 13.5 del Codice
delle comunicazioni).
    Secondo  Telecom,  la  lettura  dei  suddetti  obiettivi  porta a
concludere  che, laddove l'Autorita' decidesse di consentire agli OLO
di  applicare  tariffe  di terminazione fissa legate ai costi da essi
effettivamente  sostenuti  indipendentemente  dalle  applicazioni  di
qualsivoglia  criterio  di  efficienza,  da un lato, cio' non sarebbe
compatibile   con   i   suddetti  obiettivi  della  regolamentazione,
dall'altro lato non sarebbe comunque proporzionale agli stessi.
    Con  riferimento  ai  singoli  obiettivi  regolamentari,  Telecom
osserva quanto segue:
      In merito alla necessita' che i consumatori traggano il massimo
beneficio  possibile dalla regolamentazione, e' la stessa Commissione
ad  affermare  che  l'applicazione  di  alti  prezzi  di terminazione
produce  effetti  negativi  sul livello dei prezzi al dettaglio che i
consumatori sono chiamati a pagare. Questo e' particolarmente vero in
un   contesto   come  quello  italiano  in  cui  l'Operatore  cui  e'
attualmente  collegata  la  maggior  parte  degli utenti (Telecom) e'
obbligato  a  pagare prezzi di terminazione molto piu' alti di quelli
da  esso  applicati  senza potere differenziare i propri prezzi sulla
base  dell'operatore  sulla  cui  rete la chiamata e' terminata. Cio'
porta   inevitabilmente  ad  un  innalzamento  delle  tariffe  retail
generalizzate  di  Telecom  (che come detto riguardano attualmente la
maggior  parte  degli  utenti),  tanto  maggiore  quanto  maggiore e'
l'asimmetria consentita dal regolatore.
    Con  riferimento  al  secondo  obiettivo  ossia  all'esigenza  di
evitare  ogni  distorsione  o  restrizione della concorrenza, Telecom
rileva  che,  secondo  la  Commissione  il mercato della terminazione
fissa e' un monopolio naturale e come tale crea un forte incentivo su
ogni  operatore  ad  applicare  un  prezzo da monopolista e quindi un
prezzo  inefficiente  foriero  di  distorsioni  e  restrizioni  della
concorrenza.
    A  cio'  va  aggiunto  che,  nel  momento  in  cui l'incumbent e'
obbligato  dal  regolatore  ad  acquistare  la terminazione degli OLO
senza  poter  differenziare i propri prezzi al dettaglio, l'OLO avra'
la  possibilita' e dunque l'incentivo di applicare prezzi addirittura
superiori   a   quelli   applicabili  da  un  monopolista  producendo
inefficienze e distorsioni ancora maggiori. Tutto cio', naturalmente,
sul  presupposto che l'OLO incorra effettivamente nei costi alla base
delle   proprie  tariffe  di  terminazione  e  che  tali  costi  esso
effettivamente imputi alle proprie divisioni commerciali. Nel caso in
cui  invece  l'OLO  decidesse  di  imputarsi dei costi inferiori alle
proprie  tariffe  di terminazione cio' implicherebbe ulteriori e piu'
importanti  restrizioni della concorrenza tanto piu' probabili quanto
maggiore e' l'asimmetria dei costi di terminazione.
    Telecom  sostiene  che  cio'  e' esattamente quanto e' accaduto e
continua  ad accadere nel caso di Fastweb che ha infatti applicato, e
continua  ad  applicare,  dei  prezzi  al  dettaglio  sostanzialmente
inferiori ai prezzi che applica per il servizio di terminazione sulla
sua rete (ad es. in caso di gare pubbliche).
    Per   quanto   infine   riguarda   l'obiettivo   di  incoraggiare
investimenti efficienti in infrastrutture e promuovere l'innovazione,
secondo   Telecom   e'   la   Commissione   a   mettere  in  evidenza
l'inadeguatezza   dell'approccio   paventato  dall'Autorita'.  Questa
avrebbe   infatti   rilevato   come   l'applicazione  di  tariffe  di
terminazione asimmetrica costituisce un incentivo per gli operatori a
non  incrementare  la propria base di clienti per non rischiare cosi'
di  vedersi ridurre le tariffe di terminazione dal regolatore. In una
siffatta  ipotesi l'asimmetria delle tariffe di terminazione anziche'
incoraggiare  investimenti inefficienti in infrastrutture, incoraggia
gli  operatori  a  mantenere inalterata l'inefficienza e l'estensione
della propria architettura di rete nonche' ad astenersi dal competere
in  maniera piu' agguerrita sul mercato a valle. Secondo Telecom cio'
sarebbe  particolarmente  vero  in  Italia  qualora la determinazione
delle  tariffe  di terminazione fosse fatta dal regolatore garantendo
una  copertura totale dei costi dell'OLO anche quando questi superano
di svariate volte quelli dell'operatore efficiente.
    Secondo  Telecom,  alla  luce  di  quanto  suesposto, l'approccio
dell'Autorita'    nella    Delibera,   se   confermato   al   termine
dell'istruttoria,  non  sarebbe  compatibile  con gli obiettivi della
regolamentazione  cosi'  come individuati dall'art. 8, comma 2, della
Direttiva Quadro.
    Telecom  ritiene che la soluzione proposta sia non proporzionata.
Con  particolare  riferimento  al  mercato  in questione, infatti, la
Commissione  ha piu' volte chiarito che, l'applicazione di tariffe di
terminazione  asimmetriche  e'  possibile solo in via eccezionale, al
fine di riequilibrare le maggiori economie di scala e di scopo di cui
si  giova  l'incumbent  rispetto  ai  nuovi  entranti e deve comunque
implicare  un rapido ritorno alla simmetria attraverso l'applicazione
di modelli di costo di un OLO efficiente.
    A  tale  proposito  l'analisi  delle  valutazioni  compiute dalla
Commissione  nell'esercizio delle sue competenze ai sensi dell'art. 7
della  Direttiva  Quadro  fornisce  delle utili indicazioni in questo
senso.
    Secondo   Telecom,  la  Commissione  ha  piu'  volte  esplicitato
l'applicazione  del  principio di proporzionalita' in questo contesto
chiarendo  che  gli  obblighi  regolamentari  imposti  ai sensi della
Direttiva  Accesso  devono  essere  basati  sulla natura del problema
identificato  ed  essere  coerenti  con  gli  obiettivi  identificati
dall'art. 8 della Direttiva Quadro.
    Al  riguardo Telecom rileva che nella valutazione della dominanza
degli  OLO  sul  mercato  della  terminazione  fissa, le autorita' di
regolamentazione  hanno  sempre  considerato gli OLO come aventi SMP.
Nell'unico  caso  in  cui  un'autorita'  non ha notificato gli OLO su
questo  mercato  la  Commissione  e'  intervenuta  esercitando il suo
diritto di veto.
    Per  quanto  riguarda  poi  gli  obblighi  regolamentari imposti,
Telecom   rileva  che  in  molti  di  questi  casi  le  autorita'  di
regolamentazione hanno imposto agli operatori alternativi di maggiori
dimensioni  rimedi  analoghi  a  quelli  imposti  agli incumbent. Non
risulta   che  la  Commissione  sia  mai  intervenuta  per  criticare
l'imposizione  di misure regolamentari simmetriche. Laddove invece le
autorita'  di  regolamentazione  sono  intervenute  introducendo  una
regolamentazione  asimmetrica,  ad esempio imponendo minori controlli
sui  prezzi  di terminazione agli operatori che erano entrati da poco
nel  mercato,  la Commissione ha sempre sottolineato la necessita' di
motivare   adeguatamente   l'imposizione  di  obblighi  regolamentari
asimmetrici  nonche'  di  garantire coerenza fra i diversi interventi
regolamentari all'interno dell'Unione europea.
    Proprio  nell'ottica  di  garantire  maggiore  uniformita'  degli
interventi   regolamentari   asimmetrici,   Telecom   rileva  che  la
Commissione  e'  intervenuta  piu'  volte chiedendo alle autorita' di
regolamentazione  di  modificare gli obblighi imposti. In altri casi,
la  Commissione e' invece intervenuta al fine di contenere il livello
di    asimmetria   imposto   dalle   autorita'   nei   limiti   della
proporzionalita'.
    A  questo  fine  la  Commissione  ha  piu'  volte  sollecitato le
autorita'  di  regolamentazione a rivedere gli obblighi regolamentari
asimmetrici che intendevano imporre. Piu' in generale, la Commissione
ha   sempre   sottolineato   la   necessita'   che  le  autorita'  di
regolamentazione   specifichino,   gia'  nell'adozione  delle  misure
finali,    il    percorso    regolamentare   che   dovrebbe   portare
all'applicazione  di  misure simmetriche e cio' sviluppando, nel piu'
breve  tempo possibile, un modello di costi per il calcolo del valore
di   terminazione   degli   operatori   alternativi   che   tenga  in
considerazione  la necessita' degli stessi di divenire efficienti nel
tempo.
    Secondo  Telecom Italia un discorso piu' dettagliato va fatto, in
questo  contesto, per cio' che riguarda l'entita' dell'asimmetria che
si  puo'  considerare compatibile con l'applicazione del principio di
proporzionalita'.  A  questo  proposito  la  Commissione avrebbe piu'
volte ribadito la necessita' che la misura regolamentare sia adeguata
al  tipo  di  problema  da affrontare, che garantisca una sufficiente
trasparenza   e   certezza  del  diritto  e  che  sia  mantenuta  una
sostanziale  coerenza  fra  gli  interventi regolamentari all'interno
dell'Unione europea.
    Telecom  rileva  che  il  problema  da affrontare e' quello delle
diverse  economie  di  scala  e  di  scopo  e  dello squilibrio fra i
differenti  volumi  di traffico terminato. A tale fine la Commissione
ammette   in   astratto  la  possibilita'  di  applicare  tariffe  di
terminazione  asimmetriche ma solo per il periodo di tempo necessario
all'operatore in questione per adattarsi alle condizioni presenti nel
mercato. Secondo Telecom, la Commissione ha anche piu' volte aggiunto
che, al fine di garantire la certezza del diritto e la protezione dei
consumatori,  le autorita' di regolamentazione dovrebbero determinare
le  tariffe  di  terminazione  degli  OLO  sulla  base  di un modello
economico  che  non si limiti a tener conto dei costi sostenuti da un
singolo  OLO ma tenga in considerazione un OLO che raggiunge in tempi
ragionevoli adeguati livelli di efficienza.
    A  tale proposito, Telecom rileva che, sebbene la Commissione non
si  sia  espressa  nel  dettaglio  sul livello di asimmetria che puo'
essere considerato proporzionale, la stessa ha pero' dato indicazioni
precise  sul  metodo  da  seguire. In particolare, con riferimento ai
costi  di  terminazione  di  operatori  di  piccole dimensioni, ossia
quegli  operatori  per  i  quali  e' massima l'esigenza di asimmetria
regolamentare,  la Commissione ha suggerito di utilizzare come metodo
quello del benchmark con i prezzi di operatori di maggiori dimensioni
sottoposti  ad  obblighi di contabilita' regolatoria (prezzi che - lo
si ricorda - quasi mai hanno rispecchiato i costi sostenuti, ma molto
spesso  sono  stati  corretti  dai Regolatori nazionali sulla base di
best  practice  o,  appunto,  sulla  base  di  modelli  di  operatore
efficiente,  es.  modelli  LRAIC).  Secondo  Telecom,  se rapportiamo
questa indicazione in Italia e al caso di specie vediamo come l'unico
operatore di dimensioni maggiori di Fastweb e soggetto ad obblighi di
contabilita'  regolatoria  con  il  quale  avrebbe senso operare tale
benchmark sarebbe la stessa Telecom.
    Telecom  rileva che, se cosi' fosse, tenuto conto che il problema
cui, secondo l'Autorita', e' necessario dare una risposta regolatoria
e'  quello  delle asserite differenti economie di scala e di scopo di
cui     beneficerebbe    l'incumbent,    bisognerebbe    innanzitutto
verificare: a) che tali diverse economie di scala e di scopo (ammesso
che  ve ne siano) costituiscano un'oggettiva barriera all'entrata per
nuovi  entranti e b) che la asimmetria dei prezzi di terminazione sia
una adeguata risposta a tale problema.
    Secondo  Telecom  Italia,  che  a tal fine allega il parere di un
proprio  consulente, la dottrina economica ha seri dubbi al riguardo,
anche  alla  luce del fatto che in un contesto che fosse competitivo,
mai  un  operatore  nuovo  entrante  proporrebbe  ai  propri  clienti
prezzi: i) basati semplicemente sui volumi di domanda iniziali (e non
su valutazioni prospettiche); ii) avulsi da un benchmarking di prezzi
efficienti.  In tale ottica, data la natura «bottleneck» del servizio
in   questione,   il   regolatore  dovrebbe  spingere  l'operatore  a
comportarsi  secondo  i  canoni  di  efficienza  tipici di un mercato
competitivo.
    In  secondo  luogo, anche ammettendo che il problema esista e che
l'asimmetria  sia  ritenuta un'adeguata risposta regolamentare a tale
problema, il rispetto del principio di proporzionalita' imporrebbe di
limitare il livello di asimmetria al minimo necessario alla soluzione
di  tale  problema.  In tal senso, agli OLO dovrebbe dunque essere al
massimo  consentita  l'opportunita'  di  determinare  i propri prezzi
applicando  ai  prezzi medi di Telecom Italia un mark-up limitato nel
tempo  e  quantitativamente  non  superiore a quelli riscontrabili in
altre realta' paragonabili all'Italia.
    Secondo  Telecom,  l'unica,  eccezionale possibilita' individuata
dalla  Commissione  per  poter imporre misure asimmetriche che vadano
oltre  i  rigidi  criteri appena descritti e' che tale asimmetria sia
giustificata  da  «objective  cost  differences  which are beyond the
control  of the operators concerned». Secondo Telecom, in sostanza la
Commissione  ammette  tale eccezione laddove l'operatore in questione
sia  soggetto  a  degli incrementi di costo dovuti a delle situazioni
oggettive  indipendenti  dalla  sua obiettiva efficienza. Ne consegue
che  tale  eccezione  non fa che confermare la suddetta regola per la
quale l'applicazione di misure regolamentari asimmetriche in tanto e'
proporzionale  e  dunque  ammissibile in quanto non si tramuti in una
remunerazione  acritica  dei costi dell'OLO indipendentemente dal suo
livello di efficienza. Cio' sarebbe tanto piu' vero se si tiene conto
del  fatto che le tariffe di terminazione medie di cui Fastweb chiede
l'applicazione per il periodo 2003-2006, sono almeno 5 volte maggiori
di  quelle  mediamente  applicabili  da  Telecom sulla base della sua
contabilita' regolatoria.
    Telecom  ritiene  che, anche a parere del proprio consulente, non
solo  il  livello  di asimmetria richiesto da Fastweb e' smodatamente
superiore  a  quanto  necessario  a  compensare  le eventuali diverse
economie  di  scala e di scopo nonche' il diverso volume del traffico
terminato,  ma  e'  anche  smodatamente  sproporzionato  rispetto  ai
livelli  di  asimmetria  mediamente  consentiti ad operatori analoghi
negli altri Paesi dell'Unione europea.
    Telecom  rileva  che  prendendo  a  riferimento  i dati di Cullen
International,  negli  altri Paesi il mark-up piu' elevato consentito
non supera il 30% delle tariffe di terminazione dell'incumbent.
    Secondo  Telecom,  una  tale  situazione  rende  le  richieste di
Fastweb,  nonche'  l'approccio  regolamentare dell'Autorita' che tali
richieste   volesse  soddisfare,  sostanzialmente  incompatibili  con
alcuni   degli  obiettivi  che,  secondo  l'art.  8,  comma 3,  della
Direttiva  Quadro,  contribuiscono  allo sviluppo del mercato interno
delle comunicazioni elettroniche e cioe':
      a) la  rimozione degli ostacoli residui che si frappongono alla
fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica;
      b) lo  sviluppo  di  reti transeuropee, l'interoperabilita' dei
servizi paneuropei e la connettivita' end-to-end;
      c) la  garanzia  che,  in  circostanze  analoghe,  non vi siano
discriminazioni  nel  trattamento delle imprese che forniscono reti e
servizi di comunicazione elettronica;
      d) lo  sviluppo  di  prassi normative coerenti e l'applicazione
coerente del quadro regolamentare.
    Secondo   Telecom,   tale   asimmetria   e'   sproporzionata   al
conseguimento dell'obiettivo a), e' incompatibile con l'obiettivo b),
e non rispetta gli obiettivi c) e d).
    Telecom  ritiene che, per quanto infatti riguarda l'obiettivo c),
esso  e'  disatteso  in quanto consentire ad un OLO l'applicazione di
tariffe  di  5  volte  superiori  a  quelle dell'incumbent implica un
livello  di  discriminazione  non giustificabile da alcuna differenza
nelle economie di scala e/o di scopo.
    Secondo Telecom, sia l'obiettivo c) che l'obiettivo d), sarebbero
disattesi  se  l'Autorita'  decidesse  di  riconoscere  a  Fastweb la
copertura  di tutti i suoi costi imponendo cosi' a Telecom un livello
di  asimmetria  di  gran  lunga superiore a quello imposto agli altri
incumbent  nei  Paesi  dell'Unione europea. Da cio' deriverebbero due
conseguenze  negative. In primo luogo che Telecom, la quale e' attiva
in  almeno  tre  altri Paesi dell'Unione europea sarebbe discriminata
rispetto  agli altri incumbent cui sono imposti livelli piu' bassi di
asimmetria.  In  secondo luogo che una tale discrepanza fra i diversi
livelli   di   asimmetria   costituirebbe   un   rilevante   ostacolo
all'applicazione coerente del quadro regolamentare.
    Telecom  richiede  dunque che i criteri individuati all'esito del
procedimento:
      a) garantiscano il massimo beneficio per i consumatori;
      b) evitino ogni distorsione e/o restrizione della concorrenza;
      c) incoraggino investimenti efficienti in infrastrutture;
      d) includano  il  benchmark  con  i costi di altri operatori di
maggiori   dimensioni   e   soggetti   ad  obblighi  di  contabilita'
regolatoria;
      e) parametrino il livello di asimmetria imposto a TI al livello
di asimmetria imposto ad altri incumbent di dimensioni comparabili, e
che  indichino  il  criterio dell'OLO efficiente eliminando qualsiasi
riferimento ai costi effettivamente sostenuti dall'OLO.
    Telecom  ha  dato  altresi'  evidenza  dei principi e dei criteri
tecnico/economici  che la stessa reputa necessari al fine di arrivare
al calcolo dei prezzi dell'OLO efficiente.
    Secondo  Telecom, tanto il quadro regolamentare nazionale, quanto
il  quadro comunitario, come piu' volte richiamato dalla Commissione,
non  consentono  di  utilizzare  il  riferimento  ai costi sostenuti,
indipendentemente   da  una  valutazione  degli  stessi,  basata  sul
criterio dell'OLO efficiente.
    Un'eventuale  asimmetria  dovrebbe  essere ancorata ad una misura
oggettiva,  nonche'  essere  eliminata  in  tempi brevi; questo e' il
principio   che  la  stessa  Commissione  europea  ha  esplicitamente
individuato.
    Telecom  ricorda  in  particolare  che  la  dominanza  degli  OLO
nell'offerta  dei  servizi  di  terminazione  e' una «ultradominanza»
(100%  della  quota di mercato) riconosciuta in tutta Europa che tale
ultradominanza  non  viene  meno  dal  fatto  che gli OLO non fossero
ancora non notificati come SMP alla data dell'adozione della delibera
n. 11/03/CIR.  Nello  specifico  caso  di  Fastweb,  la dominanza nel
mercato  della  terminazione  anche in tale periodo e' stata definita
anche  da un giudice competente (Giudice dott. Domenico Urbano, Corte
d'appello  di Milano, nell'ambito di un'istanza cautelare avanzata da
Telecom  nei  confronti Fastweb e respinta con sentenza depositata il
21 settembre 2006).
    Secondo  Telecom  operatori  dominanti  e verticalmente integrati
sono   tenuti  all'obbligo  di  non  discriminazione  interno/esterno
(secondo  Telecom  imposto  agli  OLO  all'art.  39,  comma 1,  della
delibera n. 417/06/CONS) al fine di evitare che possano utilizzare il
proprio potere di mercato per distorcere le condizioni di concorrenza
nel mercato a valle dell'offerta di servizi di telefonia fissa.
    Secondo  Telecom, in qualita' di operatori dominanti gli OLO sono
comunque  sottoposti  agli  obblighi dell'art. 82 del Trattato, cosi'
come   chiarito   dalla   Comunicazione   della  Commissione  europea
«sull'applicazione  delle  regole  di  concorrenza  agli  accordi  di
accesso nel settore delle telecomunicazioni» del 22 agosto 1998.
    Secondo Telecom, in virtu' della qualifica di operatori dominanti
gli OLO sono assoggettati ad un obbligo di non discriminazione tra le
proprie divisioni commerciali e gli altri operatori.
    Telecom  evidenzia  che le motivazioni indicate in varie delibere
dall'Autorita'  in  merito  all'opportunita' di consentire livelli di
prezzo di terminazione sulle reti OLO piu' elevati dei prezzi dell'OR
di  Telecom  ed  ai  criteri  per la definizione dei medesimi possono
cosi' brevemente riassumersi:
      1) delibera n. 11/03/CONS
        a) assenza  di  obblighi  regolamentari  sulla  modalita'  di
definizione del prezzo di terminazione;
        b) minori economie di scala e di scopo rispetto all'operatore
incumbent,  soprattutto  quando  il nuovo entrante investa in rete di
accesso;
        c) benefici sulla concorrenza e sugli investimenti;
      2) delibera n. 417/06/CONS - Allegato A
        d) accettazione   del   principio  stabilito  nella  delibera
n. 11/03/CONS  che  i prezzi fissati dagli OLO debbano rispecchiare i
costi  effettivi  sottostanti,  superiori  a  quelli  di Telecom, per
diversi  motivi,  tra i quali le maggiori difficolta' nel reperimento
dei capitali finanziari.
    Al riguardo, Telecom rileva quanto segue:
    con   riferimento   al   punto   sub a),  l'assenza  di  obblighi
regolamentari  (nazionali)  definiti  non  puo' comportare la mancata
applicazione  del quadro normativo vigente. La delibera n. 11/03/CONS
e' stata emanata in vigenza dell'attuale quadro regolamentare europeo
e,  in  ogni caso, delle norme del Trattato (specificamente dell'art.
82);  secondo  Telecom,  pertanto,  sono applicabili tanto i principi
generali  per  gli operatori dominanti, quali gli OLO con riferimento
all'offerta  di  servizi di terminazione sulla propria rete, quanto i
principi  generali  richiamati dal quadro regolamentare europeo, come
sopra richiamati.
    Con riferimento al punto sub b), pur riconoscendo la possibilita'
che  sussistano  degli  effetti  di  scala  per  gli  operatori nuovi
entranti, valgono le seguenti considerazioni:
      1)  nella  fornitura  di  un servizio bottleneck come quello in
oggetto  la  valutazione dei costi non puo' prescindere da una logica
di  periodo, e quindi anche accettando la visione semplicistica che i
costi  unitari  di  Fastweb dovrebbero essere semplicemente calcolati
sulla   base  della  sua  domanda,  un  tale  calcolo  dovrebbe,  fin
dall'inizio,  tenere  conto della crescita attesa dell'utilizzo della
rete di Fastweb;
      2)  in  aggiunta  tali  effetti sono gia' stati considerati (ai
fini  della  regolamentazione  di  sistema) nel momento in cui AGCOM,
seguendo  la logica della ladder of investments, ha obbligato Telecom
Italia  a  fornire servizi che facilitassero gli operatori non ancora
completamente  infrastrutturati  (raccolta  in  CS/CPS;  fornitura di
servizi  di inoltro/trasporto del mercato 10; fornitura di servizi di
trasmissione  del mercato 13-14; fornitura di servizi di colocazione,
etc.)  consentendo  loro  -  proprio  in  virtu' di tali servizi - di
godere  fin dall'inizio delle economie di scala conseguite da Telecom
Italia,    in    attesa    di    una   maggiore   e   piu'   completa
infrastrutturazione.
    In   aggiunta,   Telecom   osserva   che   anche   un   operatore
«inefficiente» che ipoteticamente intendesse offrire i propri servizi
di terminazione su una rete monoservizio PSTN analoga a quella legacy
di  Telecom  Italia  acquisendo  da Telecom tutti i servizi intermedi
necessari  per  la fornitura del servizio, non avrebbe una differenza
di  economie  di  scala  significativa rispetto a Telecom Italia, una
volta  raggiunto  un  numero di clienti per ciascuna area di presenza
sufficiente   ad  ammortizzare  le  componenti  di  costo  fisso.  Al
riguardo,  Telecom Italia valuta che, con una copertura del 50% della
clientela, tale soglia ammonterebbe a circa 100.000 clienti.
    Con  riferimento  al  punto c),  Telecom  evidenzia  come una non
marginale  asimmetria  possa danneggiare sia i consumatori finali che
l'efficienza economica; questo in quanto:
      1)  entranti non regolamentati hanno incentivo a fissare prezzi
di  terminazione  alti  ed  inefficienti,  finanche  in  alcuni  casi
superiori al prezzo di monopolio;
      2)  nel  quadro  regolamentare  italiano  gli  OLO  hanno forti
incentivi ed effettiva possibilita' di fissare prezzi di terminazione
elevati ed inefficienti;
      3)  gli asseriti benefici per i consumatori derivanti da prezzi
asimmetrici  sono  quantomeno  ambigui nella teoria, e verosimilmente
negativi nella pratica.
    Con  riferimento  al  punto d),  l'Autorita'  non  ha mai fornito
evidenza,   tramite   una  analisi  specifica  e  documentata,  della
affermazione  secondo  cui gli OLO avrebbero maggiori difficolta' nel
reperimento  dei capitali finanziari; in realta' non c'e' ragione per
pensare  che  i  nuovi  entranti,  e specialmente Fastweb, incontrino
barriere nell'accesso al mercato dei capitali.
    Telecom  rileva  che  nella  delibera l'Autorita' ritiene che, in
prima approssimazione, tenendo conto della delibera n. 417/06/CONS, e
senza alcuna ulteriore motivazione, tra i criteri adottabili potrebbe
essere  adottato quello dei costi effettivamente sostenuti dagli OLO.
A   tal   fine,  la  delibera  indica  come  ulteriore  criterio  che
l'Autorita'  possa richiedere agli OLO la documentazione necessaria a
supportare  le  motivazioni  tecniche ed economiche a giustificazione
della richiesta.
    Secondo  Telecom manca quindi qualsiasi motivazione che individua
il  perche'  tale  di  criterio, che derogherebbe al «principio della
simmetria»,  dovrebbe  effettivamente  consentire  di  conseguire gli
obiettivi dell'azione regolamentare individuati a livello comunitario
e trasposti nell'ordinamento nazionale.
    Secondo Telecom il criterio dei costi sostenuti:
      non incoraggia investimenti efficienti;
      puo' generare (ed ha generato) distorsioni della concorrenza;
      ha  effetti  probabilmente  negativi  e  quantomeno  dubbi  sui
consumatori.
    Criteri   «ragionevoli»  e  «proporzionali»  dovrebbero,  secondo
Telecom,  quantomeno  rispettare  il  quadro regolamentare europeo, e
specificamente  rispondere ai tre obiettivi dell'azione regolamentare
sopra richiamati.
    Telecom  ritiene  che  se l'Autorita' si basasse unicamente sulla
dimostrazione  che  i costi sono stati semplicemente sopportati dagli
OLO,  senza  valutazioni di efficienza e senza considerare se siano o
meno  superiori  al  livello massimo risultante dall'applicazione del
modello  teorico  dell'OLO  efficiente,  allora  si determinerebbe un
grave  rischio  di  danno  per  i  consumatori,  la  concorrenza e la
promozione di investimenti efficienti.
    Secondo  Telecom,  un  criterio di definizione dei prezzi che non
consideri tali effetti negativi, e che non sia in grado di ponderarli
rispetto  ad  asseriti ed indimostrati effetti positivi, non potrebbe
certo essere considerato ne' ragionevole, ne' proporzionale.
    A  sostegno  della  proposta  di  impiegare  il  modello dell'OLO
efficiente   Telecom,   sottolinea  che,  l'art.  13,  comma 2  della
Direttiva  Accesso  ed  Interconnessione  prevede  che  «Le autorita'
nazionali di regolamentazione provvedono affinche' tutti i meccanismi
di  recupero  dei  costi  o  metodi di determinazione dei prezzi resi
obbligatori  servano  a  promuovere  l'efficienza  e  la  concorrenza
sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori».
    Secondo Telecom, il criterio dell'OLO efficiente:
      Produce   indubbi  benefici  sul  consumatore,  in  quanto  non
trasferisce  allo  stesso,  ne'  direttamente, ne' indirettamente, il
costo delle inefficienze;
      Non  puo'  distorcere  la  concorrenza,  in quanto non consente
sussidi  alle  divisioni  commerciali,  particolarmente  probabili in
mercati two-sided quale quello della fonia vocale;
      Promuove,  per  tabulas, investimenti efficienti, in quanto non
incentiva investimenti inefficienti
    In  alternativa  all'utilizzo  di  un  modello  di costo dell'OLO
efficiente,   Telecom  sottolinea  che  la  normativa  vigente  dalla
possibilita'  alle  NRA di fare ricorso anche al benchmark in mercati
internazionali comparabili ai fini della definizione dei prezzi. Tale
previsione,  di  cui  all'art.  13,  comma 2 della Direttiva 2002/19,
costituisce  quindi  un  criterio  utile  per  valutare le risultanze
derivanti dalle valutazioni di un costo efficiente.
    Telecom  ritiene  che  tale  criterio  sia assolutamente utile ad
integrare/completare  le  risultanze  derivanti dall'applicazione del
modello  dei  costi  efficienti,  in  quanto  fornisce indicazioni su
operatori con analoghe strutture di costo in altri paesi europei.
    Telecom  evidenzia  che  nel  momento  in  cui si definiscono dei
prezzi   di   terminazione  di  operatori  dominanti,  e'  essenziale
considerare  i possibili effetti delle misure sui mercati a valle, in
particolare  nel  caso  di  mercati two-sided, nei quali tali effetti
sono piu' immediati.
    Al  riguardo,  Telecom  ricorda  che  il  considerando (20) della
Direttiva  Accesso  e  Interconnessione afferma che: «In particolare,
gli  operatori  con significativo potere di mercato devono evitare di
applicare  una  compressione  dei prezzi tale che la differenza tra i
prezzi  al  dettaglio  e  i  prezzi  di interconnessione fatturati ai
concorrenti che forniscono servizi al dettaglio similari non sia tale
da  garantire  una concorrenza sostenibile». Tale previsione discende
direttamente  dall'applicazione di regole di concorrenza e si ritrova
anche,  in  modo piu' esteso, nella «Notice on the application of the
competition  rules  to  access  agreements  in the telecommunications
sector (98/C 265/02)».
    Telecom  ritiene  che  piu'  in  generale,  viga  sugli operatori
dominanti  verticalmente integrati un obbligo di non discriminare tra
le  proprie  divisioni  commerciali e gli altri operatori, confermato
anche  dalla  regolamentazione  nazionale  con  riferimento  agli OLO
(vedasi l'art. 39 della delibera n. 417/06/CONS).
    Telecom sottolinea che per uno degli operatori che richiedono una
terminazione  asimmetrica  (Fastweb), e' stato accertato che i prezzi
applicati  alle proprie divisioni commerciali sono significativamente
inferiori  a  quello  richiesti  agli  altri operatori. La Consulenza
Tecnica  d'Ufficio  (CTU)  nominata  dal  TAR  del  Lazio nel ricorso
6855/2006, proposto da Telecom avverso Consip, ha infatti concluso in
merito  alla  sussistenza di una discriminazione operata da Fastweb a
favore  delle  proprie  divisioni commerciali nell'ambito di una gara
indetta  da  Consip  nel  2005  (e quindi nel periodo di applicazione
della delibera n. 11/03/CIR).
    Telecom  rileva  che la CTU, nelle «Risposte ai quesiti formulati
dal   collegio  giudicante»  del  30 marzo  2007,  non  solo  avrebbe
accertato tale discriminazione, ma avrebbe anche calcolato che, anche
trascurando  alcuni costi che avrebbero dovuto essere invece presi in
considerazione,  il  valore  di  terminazione che Fastweb ha imputato
alle  proprie  divisioni  commerciali  e'  pari,  al  massimo, a 0,70
Eurocent/minuto  (nel  caso di uno dei due lotti di gara contestati),
oppure  a  0,96  Eurocent/minuto  (nel  caso dell'altro lotto di gara
contestato).  Come  rileva  la  stessa  CTU  ambedue tali valori sono
inferiori  non solo al prezzo di terminazione richiesto da Fastweb in
quel periodo (il prezzo di 2,71 Eurocent/minuto, oggetto del presente
contenzioso), ma anche ai valori fissati da AGCOM per il 2007, 2008 e
2009.
    Secondo  Telecom  cio'  accerta che Fastweb, mentre richiedeva la
definizione  di  un  prezzo di terminazione pari a 2,71 Eurocent/min,
applicava  alle  proprie  divisioni  commerciali  un  prezzo pari, al
massimo, a 0,7 ovvero 0,96 Eurocent/min, in violazione degli obblighi
di  non  discriminazione  tra  le proprie divisioni commerciali e gli
altri operatori.
    Telecom  ritiene che tale elemento sia essenziale nell'ambito del
presente  provvedimento  e che l'Autorita' dovrebbe, sulla base delle
considerazioni   sopra  espresse,  indicare  il  criterio  della  non
discriminazione  come criterio principale, prevalente anche su quello
dei  costi  efficienti,  nonche'  indicare,  almeno con riferimento a
Fastweb,  un  livello  massimo  di  prezzo pari al livello (0,70 0,96
Eurocent/min)   calcolato  per  eccesso  dalla  CTU  sopra  indicata.
Diversamente,  il  valore  di  terminazione  riconosciuto  a  Fastweb
comporterebbe    automaticamente    l'efficacia   del   comportamento
discriminatorio operato da Fastweb.
    Telecom  evidenzia  che un ulteriore aspetto di specifico rilievo
e' quello della durata dell'asimmetria. Anche in questo caso, Telecom
ritiene  che  l'Autorita'  debba  applicare  il quadro previsto dalla
delibera   n. 417/06/CONS   e   coerente  con  tutte  le  indicazioni
comunitarie in materia di asimmetria tariffaria, che prevede un glide
path  che conduca alla simmetria entro 5 anni (o meglio entro 4 anni,
come indicato dalla Commissione europea).
    Telecom  non  ritiene  infatti  che  l'intervento  postumo  possa
giustificare una modifica della durata dell'asimmetria:
      definendo  una  durata  complessiva dell'asimmetria superiore a
quella indicata dalla Commissione Europea;
      differenziando gli operatori che hanno effettuato una richiesta
ante delibera n. 417/06/CONS dagli altri operatori notificati.
    Tale   situazione  comporterebbe,  secondo  Telecom  Italia,  una
lesione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalita'. Telecom
ritiene  che  necessariamente  debba  essere  raggiunta  della  piena
simmetria in 4 anni.
    Una  diversa  interpretazione  in  relazione  al punto precedente
comporterebbe,  secondo  Telecom,  anche  la definizione di un doppio
regime  per  gli OLO con riferimento alla durata dell'asimmetria. Gli
OLO  che hanno fatto richiesta di una tariffa asimmetrica nel periodo
di   applicazione   della   delibera  n. 11/03/CONS  si  troverebbero
riconosciuta  un'asimmetria  di durata pari al periodo richiesto ante
delibera n. 417/06/CONS piu' tutto il periodo previsto dalla delibera
n. 417/06/CONS,  mentre gli altri OLO si vedrebbero riconosciuto solo
il periodo di asimmetria previsto dalla delibera n. 417/06/CONS.
    Tale  differenza,  ad avviso di Telecom, non sarebbe giustificata
da alcuna differenza oggettiva tra tali soggetti, ma unicamente dalla
diversa data di richiesta di una terminazione asimmetrica.
    Secondo  Telecom,  l'OLO  efficiente  deve  raggiungere una piena
simmetria  in  un  numero  definito  di anni, quindi ad una richiesta
anticipata  di tale prezzo asimmetrico non puo' che corrispondere una
conclusione     proporzionalmente     anticipata     dell'asimmetria.
Diversamente  si  discriminerebbe  anche tra i diversi OLO in un modo
che   certo   non   puo'   essere   definito   ne'  ragionevole,  ne'
proporzionale.
    Telecom,  sulla  scorta  di  quanto  suesposto,  richiede  che a)
l'Autorita'  non  includa  tra  i  criteri quello dei costi sostenuti
dall'OLO; b)  l'Autorita'  indichi  il  criterio dei costi efficienti
quale  criterio  principale,  e  che,  conseguentemente,  sospenda la
definizione  dei  contenziosi  sui  prezzi  di  terminazione  fino al
termine,  dello  studio  sul modello di costo dell'OLO efficiente; c)
l'Autorita'  indichi  il  benchmarking  internazionale  con  i  paesi
strutturalmente   piu'  simili  all'Italia  (Regno  Unito,  Germania,
Francia,  Spagna) quale criterio integrativo dei costi efficienti; d)
l'Autorita'    indichi   esplicitamente   il   criterio   della   non
discriminazione    come    criterio   sussidiario   ai   fini   della
determinazione  del  prezzo  di  terminazione; e) l'Autorita' indichi
come  criterio  un  glide  path  di  4  anni  che  conduca alla piena
simmetria con Telecom.
    Ad  integrazione di quanto gia' esposto, Telecom ritiene altresi'
necessario  che  l'Autorita'  individui  specificamente  i criteri di
costo  da prendere a riferimento. La definizione di tali criteri, che
risulta  propedeutica  anche  ai  fini di una mera verifica dei costi
effettivamente sopportati dagli OLO, e' ugualmente essenziale ai fini
del  modello  di OLO efficiente. Telecom sottolinea che in assenza di
tali  criteri,  coerenti  con  la disciplina nazionale e comunitaria,
ogni valutazione risulterebbe inattendibile e non verificabile.
    Secondo  Telecom,  qualsiasi valutazione dei costi di un servizio
deve necessariamente presupporre la definizione del servizio stesso e
la    correlata   individuazione   del   «perimetro»   della   catena
impiantistica  sottostante  il  servizio e delle attivita' correlate.
Tale esigenza e' indipendente dal tipo di metodologia che si utilizza
per valutare i costi, sia essa basata su modelli di costo efficiente,
sia sui costi sostenuti sia su benchmarking.
    Telecom  ritiene  che  adeguati  riferimenti  al riguardo possano
essere  rinvenuti sia nelle definizioni stesse dei Mercati Rilevanti,
sia  nelle  Raccomandazioni  della  Commissione  sui  criteri di Cost
Accounting,  e che sulla base di tali riferimenti si debbano da parte
dell'Autorita'  fornire ulteriori precisazioni utili nel contesto dei
servizi  di  terminazione  di  Fonia forniti da reti non basate sulla
tecnologia tradizionale della commutazione di circuito.
    Tuttavia   Telecom   ha  potuto  riscontrare,  nell'ambito  della
Controversia  con  Fastweb  di cui alla delibera n. 31/07/CIR, che la
predetta Societa' non ritiene che ai fini della valutazione dei costi
del servizio di terminazione di fonia possano essere considerati come
riferimenti   le  definizioni  stesse  dei  Mercati  Rilevanti  e  le
Raccomandazioni della Commissione sui criteri di Cost Accounting.
    Risulta  pertanto assolutamente necessario, ad avviso di Telecom,
che  l'Autorita'  fornisca  chiare  indicazioni  in merito, sia - per
quanto  detto  -  ai riferimenti normativi e di principi applicabili,
sia su aspetti specifici.
    In    particolare,    secondo    Telecom,    la   necessita'   di
un'esplicitazione  su  tale  tematica  deriva  dal  fatto  che  dalla
documentazione  di «Contabilita' regolatoria» prodotta da Fastweb per
il  2004  e  2005  (nell'ambito  del contenzioso di cui alla delibera
n. 31/07/CIR)  e  da altra documentazione in tale contesto presentata
dalla  medesima  apparirebbe  evidente  che nei costi del Servizio di
Terminazione  per  fonia  vocale  Fastweb  ha  incluso  costi  sia di
componenti  impiantistiche  non  pertinenti e non facente parte della
catena  impiantistica  sottostante il Servizio di Terminazione sia di
attivita' non correlate alla erogazione del servizio in esame.
    Telecom  ritiene  che  tale  inclusione  sia ingiustificata e non
legittima ed evidenzia che, data la rilevanza di tali costi, una loro
inclusione  altererebbe  in  maniera significativa la valutazione del
costo del Servizio di terminazione in esame.
    Telecom   ritiene   pertanto   che   l'Autorita'   dovrebbe,  nel
riformulare   la   Delibera,  confermare  che  anche  ai  fini  della
valutazione  dei  costi del Servizio di Terminazione per Fonia vocale
su reti di Operatori alternativi:
      valgono  le  definizioni  dei  mercati/servizi  stabilite dalla
Commissione e precisate nelle market analysis dell'Autorita';
      vale  l'obbligo  di  adottare  metodologie  di  allocazione  ed
attribuzione  dei costi coerenti con le Raccomandazioni 1998/322/CE e
2005/698/CE su Cost Accounting;
      confermi altresi', in maniera puntuale, tramite anche opportune
specificazioni,  che viene esclusa la possibilita' di includere costi
di componenti impiantistiche non pertinenti e non facenti parte della
catena  impiantistica sottostante il Servizio di Terminazione e costi
di  attivita' non correlate alla erogazione del servizio wholesale in
esame.
    Secondo  Telecom,  la  posizione  di Fastweb e' rinvenibile nella
memoria  inviata ad Agcom (nell'ambito della controversia di cui alla
delibera n. 31/07/CIR) il 10 settembre 2007, pagg. 21-22, secondo cui
ai   fini  della  determinazione  dei  costi  di  terminazione  degli
operatori  nuovi entranti, il quadro regolatorio non preclude «invece
in  alcun  modo  la  possibilita' di conteggiare nella terminazione i
costi  di accesso di operatori nuovi entranti che intendano investire
su  una  rete  alternativa  a  quella dell'operatore dominante e anzi
devono  essere incentivati a farlo proprio in funzione dello sviluppo
della concorrenza.».
    Telecom  ritiene che tale asserzione sia priva di fondamento, per
i seguenti motivi:
      a) la  lettura  dei  vari passi della delibera n. 11/03/CONS (e
della  precedente 3/03/CONS) non consente di per se' di affermare che
tali  delibere  autorizzino a «conteggiare nella terminazione i costi
di  accesso»;  infatti,  da  una  parte il dispositivo della delibera
n. 11/03/CONS  in  questione  non  tratta assolutamente, nell'art. 4,
comma 3,   in  cui  si  occupa  della  terminazione  degli  operatori
alternativi,    tale    specifico    aspetto;    dall'altra,    nelle
«considerazioni»,  la  posizione  dell'Autorita' e' piu' articolata e
non  consente  di  dare  la interpretazione sostenuta da Fastweb; del
resto  la  normativa  di  settore  e'  al riguardo esplicita. Telecom
dettaglia  negli  allegati alla propria memoria quali costi rientrino
nel  perimetro  del  servizio  e  se sia lecito includere i costi del
doppino  d'utente  con  riguardo  ai  Riferimenti  di Cost Accounting
presenti nella delibera n. 417/06/CONS;
      b) la  medesima Autorita' ha dato un'interpretazione autentica,
in  direzione  del  tutto  contraria  a  quanto da Fastweb sostenuto;
infatti,   nell'Allegato   B   della   delibera   n. 208/07/CONS,  al
paragrafo 4.4.  (intitolato «La terminazione sulle reti alternative»)
l'Autorita'    inequivocabilmente    afferma    che:    «Una    delle
caratteristiche  peculiari  del  modello regolamentare italiano e' la
scelta  di  consentire,  tramite  il  servizio  di  terminazione, una
remunerazione  anche  parziale - degli investimenti in infrastrutture
di   rete   che   risultino   capillari  e  indipendenti  dalla  rete
dell'operatore   dominante  (con  l'esclusione  della  sola  rete  di
accesso).  Solo  garantendone  un'adeguata remunerazione, infatti, e'
possibile   incentivare   i   rilevanti  investimenti  necessari  per
realizzare  infrastrutture  di  rete.  In tale ottica, l'Autorita' ha
ritenuto  che  la terminazione sulle reti degli operatori alternativi
potesse   risultare   maggiore   di   quella   attualmente  richiesta
dall'operatore dominante».
    Ne  deriva,  ad  avviso  di  Telecom,  che  i costi della rete di
Accesso  non  possono  assolutamente essere conteggiati nei costi del
servizio di terminazione.
    Secondo  Telecom,  le  scelte  specifiche  adottate da Fastweb in
termini  di  contabilita'  dei  costi  risultano  invece aver portato
all'inclusione dei seguenti costi, che Telecom non ritiene pertinenti
al  servizio di Terminazione, sia in quanto taluni riferiti alla Rete
di accesso, sia in quanto altri riferiti ad attivita' commerciali:
      a) Costi relativi alla rete di Accesso (capex e opex);
      b) Costi  (capex  e  opex)  relativi  a  risorse  della Rete di
Trasporto  (e relative attivita) che non risultano correlate - per la
loro natura - alla catena impiantistica del servizio di terminazione;
      c) Costi  relativi  ad apparati d'utente ubicati in sede utente
(capex e opex);
      d) Costi   relativi   ad  attivita'  commerciali  rivolte  alla
clientela retail (capex e opex);
      e) Costi  relativi  ad  attivita' di Customer care e/o Gestione
clienti rivolte alla clientela retail (capex e opex);
      f) Costi  relativi  ad  attivita'  di Provisioning rivolte alla
clientela retail (capex e opex);
      g) Costi di avviamento.
    Alla  luce  di  tutto  quanto  sopra,  in  linea generale Telecom
ritiene  che l'Autorita' dovrebbe esplicitamente escludere tali voci,
per le seguenti ragioni.
a) Costi relativi alla rete di Accesso (capex e opex)
    Telecom  ha  illustrato  le motivazioni normative generali per la
non  inclusione  dei  costi  dell'accesso  -  ai fini del servizio di
terminazione  -  negli  allegati 4 e 5 della propria memoria. Telecom
evidenzia che, ricordando i principi di contabilita' dei costi, vanno
esclusi  dal  perimetro  impiantistico  da  considerare  ai  fini del
servizio  anche  tutti  gli  elementi di rete dedicati allo specifico
utente.
    Telecom  ha  presentato  in  allegato alla propria memoria alcuni
estratti  dal  Documento:  «Osservazioni  e  documentazioni  di TI in
merito  ai  dati  di  contabilita'  regolatoria depositati da Fastweb
S.p.A»  inviato  all'Autorita' il 1° giugno 2007. Sebbene focalizzato
sul   caso   di   Fastweb,  Telecom  evidenzia  come  la  descrizione
architetturale  della catena impiantistica sottostante al servizio di
accesso ivi riportata sia generale e rifletta le soluzioni di rete IP
che gli Operatori alternativi a TI hanno adottato.
    Su  tale  base,  Telecom  fornisce  una  lista, non esaustiva, di
elementi  (cui  vanno  aggiunte  le attivita' correlate es. planning,
provisioning,  manutenzione, etc. - e relativi costi) che non possono
essere considerati tra i costi del Servizio di Terminazione:
      I  costi  degli  accessi  in  ULL  (sia costi propri che canoni
mensili e contributi una tantum);
      I   costi   degli  accessi  in  fibra  dell'utenza  affari  (ed
eventualmente  residenziale)  e  dei  relativi  cavidotti  (sia costi
propri che canoni mensili e contributi una tantum);
      I  costi  relativi  ai  circuiti  CVP o Virtual Path (sia costi
propri che canoni mensili e contributi una tantum);
      I  costi  relativi  alle  schede  di  utente  sugli Apparati di
accesso (es.: DSLAM, Catalyst di palazzo, Switch, ADM e Router);
      Tutti  gli  apparati  in  sede  d'utente  che  costituiscono le
terminazioni  di  rete;  ad  es. modem, CPE, Router, e Home-Gateway o
HAG;
      I costi relativi ai cablaggi verticali degli edifici;
      La  quota  di costi generali assorbita dalle categorie di costo
sopra elencate.
b) Costi  relativi  a  risorse  della  Rete  di Trasporto (e relative
attivita'  )  che non risultano correlate - per la loro natura - alla
catena impiantistica del servizio di terminazione
    Telecom  sottolinea  in  particolare  che  con riferimento ad una
architettura   di  rete  di  OLO  efficiente  il  traffico  di  Fonia
proveniente  da  altri Operatori e' da questi consegnato nei punti di
interconnessione  della  rete  dell'OLO in questione ubicati almeno a
livello  regionale  (se  non  piu'  capillare)  e  quindi  vengono ad
interessare  solamente  le  parti  di  rete  «Regionale» e MAN; vanno
pertanto  esclusi  i  costi relativi alla Rete di Backbone, nonche' i
costi  di  banda  Internet  nazionale e internazionale. Vanno inoltre
esclusi  i costi di apparati di rete non riferibili al servizio voce,
quali ad esempio hardware e software per servizi dati e video e costi
per i contenuti per l'IP-TV.
c) Costi  relativi ad apparati d'utente ubicati in sede utente (capex
e opex)
    Telecom  ritiene  che debbano essere esclusi i costi di tutti gli
apparati in sede d'utente che o rivestono la funzione di terminazioni
di   rete   (es.:  modem,  CPE,  Router,  e  Home-Gateway  o  HAG)  o
costituiscono  sistemi  elettronici telefonici e impianti specifici e
generali in sede utente.
d) Costi  relativi  ad  attivita'  commerciali rivolte alla clientela
retail (capex e opex)
    Telecom  sottolinea  che  nessuno  dei  costi  Commerciali retail
(capex  e  opex)  puo'  essere  incluso  nel  Servizio  wholesale  di
Terminazione  di  Fonia,  ai  sensi  al quadro regolamentare generale
comunitario  -  (con  particolare  riferimento  alla  Raccomandazione
2005/698/CE)  e  nazionale  -  vigente  in  materia  di  contabilita'
regolatoria di rete fissa nel periodo considerato.
    Secondo  Telecom, in nessun passo della delibera n. 11/03/CONS e'
rinvenibile  il  concetto  che  i  costi  Commerciali  possono essere
inclusi nel Costo di Terminazione. Infatti, la Sezione D della citata
delibera  chiarisce  che «La "quota di terminazione" e' il prezzo che
l'operatore  di  "originazione"  deve corrispondere per terminare una
chiamata  originata  da un proprio cliente (direttamente o in carrier
selection/preselection)  sulla  rete di un altro operatore, fornitore
del  servizio  di  accesso  per  l'utenza  chiamata.  La terminazione
rappresenta  dunque  un  servizio  di interconnessione necessario per
garantire l'interoperabilita' tra le reti di telecomunicazione».
    Inoltre,   sempre  nella  medesima  Sezione  D  sono  rinvenibili
esclusivamente  riferimenti  a  «oneri  di infrastrutturazione», od a
«investimenti  necessari alla realizzazione di infrastrutture», e mai
sono presenti riferimenti a costi Commerciali.
    Telecom  ritiene che eventuali riferimenti a prassi in atto per i
servizi  mobili  non sono pertinenti, sia per il differente perimetro
dei  Mercati  (nel  caso  in esame si sta trattando del mercato della
Terminazione  di  fonia  su  rete  fissa)  e  la differente normativa
applicabile,  sia  alla luce del fatto che nei servizi mobili offerti
alla clientela retail non sono individuabili, come invece nei servizi
di rete fissa, dei Servizi di Accesso a se' stanti, cioe' acquisibili
dal  cliente  finale  separatamente dai servizi a traffico e anche da
Operatore differente da quello che eroga i servizi a traffico (ad es.
in   CPS).   Tale   sostanziale   diversita'  ha  implicazioni  sulla
(necessariamente   diverse)  modalita'  che  vengono  utilizzate  nei
differenti   contesti  Fisso  e  Mobile  per  recuperare  quei  costi
commerciali che sono correlabili alla presenza del cliente sulla rete
(es. acquisizione cliente, provisioning del servizio, etc.).
e) Costi  relativi ad attivita' di Customer care e/o Gestione clienti
rivolte alla clientela retail (capex e opex)
    Telecom  ritiene  che i costi di Customer care non possono essere
attribuiti,  neppure  in  quota  parte,  al servizio di Terminazione,
essendo costi relativi ad attivita' di attivazione di servizi retail,
all'accoglienza   delle  segnalazioni  di  guasto  provenienti  dalla
clientela,  alla  offerta  di  nuovi  servizi,  etc.  da  e  verso la
clientela retail dell'Operatore in questione.
    Non  si  puo'  neppure  sostenere,  secondo Telecom, che un altro
operatore interconnesso, che ha solo necessita' di terminare chiamate
di  fonia  vocale  originate  sulla  piattaforma  di  rete (da propri
clienti)  sulla  rete  dell'OLO  in  questione, possa in qualche modo
accedere  e  quindi  consumare  risorse  afferenti  il  customer care
(oppure le risorse ad es. predisposte per il self provisioning ). Ne'
si  puo'  affermare  che il customer care svolga «attivita' tecniche»
relative  ai  servizi  di  rete,  quindi ipoteticamente traslabili al
servizio  di  terminazione.  Infatti,  i  customer care rappresentano
l'interfaccia  tra  l'azienda  ed il cliente Retail (oltre a svolgere
attivita'  di  back  office,  innescate dal contatto con il cliente);
pertanto  se  e' sicuramente ipotizzabile che il Customer Care svolga
«attivita'  tecniche»  ad  es.  per  un guasto sulla linea di accesso
(infatti,   ricevuta  la  segnalazione  di  guasto,  l'operatore  del
Customer Care puo' effettuare- ad es. nel caso di accesso in rame - i
cosiddetti  primi  «controlli  da remoto della linea», verificando la
continuita'   elettrica  della  linea  stessa  nella  tratta  borchia
d'utente primo concentratore, cioe' nella parte di «rete di accesso»)
o  su  alcune  prestazioni  opzionali  richieste  dal cliente, non e'
invece  ipotizzabile alcuna attivita' tecnica dei Customer Care sulle
tratte  di  rete  «oltre» il primo concentratore; in altri termini il
Customer  Care  non  interviene  sulla  rete  di  Trasporto (ne' Rete
Regionale, ne' MAN, ne' Backbone) e quindi sul perimetro del Servizio
di terminazione.
    Riguardo  poi  ai  costi  della Gestione Clienti, tali attivita',
secondo  Telecom nulla hanno a che fare con un servizio wholesale, ed
in  particolare con il servizio wholesale di terminazione, e pertanto
neanche tali costi non possono assolutamente essere inclusi nei costi
di terminazione.
f) Costi relativi ad attivita' di Provisioning rivolte alla clientela
retail (capex e opex)
    In  merito  si  evidenzia  che  ai  fini dei servizi wholesale di
Terminazione  non  possono  essere  evidentemente  inclusi  costi  di
servizi  retail,  in  aggiunta dalla documentazione Fastweb e' emerso
che  trattasi  di  attivita'  legate  alla attivazione di Apparati di
Utente, quindi di apparati che si trovano ben al di la' della «catena
impiantistica» afferente il Servizio di Terminazione.
    In definitiva tali costi non possono assolutamente essere inclusi
nei   costi   di   terminazione,   ne'   sotto  forma  di  Opex,  ne'
eventualmente, sotto forma di costi capitalizzati.
g) Costi di avviamento
    Telecom ritiene che voci del tipo «Avviamento», essendo in genere
riconducibili  ad operazioni finanziarie, non possano rientrare nella
composizione  dei costi del servizio di terminazione. Infatti, per la
valutazione  di  questo  costo vanno prese in considerazione tutte le
componenti  di  capitale  inerenti  strettamente  alla  fruizione del
servizio in relazione a un principio di casualita'.
    Telecom   rileva   infine   che   nelle   architetture   di  reti
multiservizio  basate  su tecnologia IP la piattaforma di rete e' per
sua  natura finalizzata a fornire non solo servizi di fonia vocale ma
anche  servizi  dati,  di  accesso  a Internet, di IPTV, etc. I costi
della piattaforma vanno quindi ripartiti sui vari servizi.
    Telecom  ritiene  dunque che la definizione dei principi generali
di  allocazione  ed  attribuzione sui singoli servizi dei costi della
piattaforma di rete (e delle associate attivita) risulta propedeutica
gia' ai fini di una mera verifica dei costi effettivamente sopportati
da un operatore ed e' ugualmente essenziale ai fini della definizione
del modello di OLO efficiente.
    Telecom  ritiene  al  riguardo  che  l'Autorita' debba confermare
esplicitamente l'applicabilita', anche nel caso della valutazione dei
costi  del  servizio  di  terminazione  di fonia fornito da Operatori
alternativi,  dei  principi generali sanciti dalle Raccomandazioni CE
1998/322/CE e 2005/698/CE sul cost accounting.
    In  particolare,  Telecom  richiede che l'Autorita' ribadisca, in
via  generale,  che  nell'allocare  ed  attribuire i costi di rete (e
delle associate attivita) ai vari servizi:
      a) va   assicurato   il   rispetto  dei  seguenti  principi  di
causalita'  dei  costi,  proporzionalita',  trasparenza,  pertinenza,
affidabilita', comparabilita' e materialita';
      b) deve  essere  fornita  adeguata  evidenza delle modalita' di
applicazione  di  detti  principi,  con  particolare riferimento alla
descrizione  dei  metodi  di  contabilita'  dei  costi,  compreso  il
riferimento  alla base dei costi ed allo standard di costo, ai metodi
di  attribuzione  e  valutazione, all'individuazione e al trattamento
dei costi indiretti.
    Telecom,  in  particolare,  rammenta che il documento ERG (05) 29
«Guidelines   for   implementing   the  Commission  Recommendation  C
(2005)3480  on  Accounting Separation & Cost Accounting Systems under
the regulatory framework for electronic communications». prevede che:
    «Costing   systems  should  allow  the  allocation  of  costs  to
unbundled  network components, in particular to determine the cost of
unbundled  services.  Clear attribution to individual services and or
to   network   components   is  fundamental  to  the  improvement  of
transparency  and  of  the quality of information provided by costing
systems used for regulatory purposes. Therefore, detailed scrutiny by
NRAs in this matter may be required.».
    Il  medesimo  documento,  focalizzandosi  poi  sul  principio  di
Causalita', precisa che:
    «The  principle  of  causality  implies that costs are allocated,
directly  or  indirectly, to the services that «cause» the costs (and
revenues)  to  arise. This requires the implementation of appropriate
and detailed cost allocation methodologies.
    In practice, this requires that operators:
      Review  and justify the relevance of each item of cost, capital
employed and revenue;
        Establish  and  quantify  the  factor or «driver» that caused
each item to arise; and
        Use   the   driver   to  allocate  each  item  to  individual
businesses/activities/network components or services.».
    Pertanto  Telecom ritiene che l'Autorita' dovrebbe esplicitamente
richiamare  i  principi  contenuti nel citato documento ERG (05) 29 e
indicare  esplicitamente  che  ai fini della valutazione dei costi si
atterra' ai principi di verifica indicati nel medesimo.
    Telecom  evidenzia  che  il  citato  documento ERG (05) 29 indica
(Sez.  3)  che  «The  use  of  current cost evaluation is intended to
measure the financial performance of notified operators in a way that
is  broadly  consistent  with  the  costs  faced  by new or potential
competitors  in  a  market  wishing to offer services at a price that
would allow them to recover their current costs.».
    Secondo  Telecom, quindi, che se questa qualificazione del metodo
dei  costi  correnti  vale  per  un  operatore  incumbent  (operatore
storico), deve a maggior valore valere per i «new competitors».
    Telecom  ritiene pertanto che ai fini della valutazione dei costi
della  terminazione  su  rete fissa l'Autorita' debba chiarire che e'
necessario adottare la base dei Costi Correnti.
    In  aggiunta  Telecom  ritiene  che  tale base dei Costi Correnti
debba  essere  utilizzata  i  fini  del Modello di OLO efficiente, da
svilupparsi,  in  linea  con quanto indicato dal citato documento ERG
(05) 29 e con quanto post in atto dalla medesima Autorita' ai fini di
quanto   stabilito   dalla   delibera  n. 417/06/CONS  (art.  40.11),
utilizzando  un  approccio  forward  looking di tipo LRAIC. Lo stesso
documento  ERG  (05)  29  afferma  (Sez. 4.1) che: «Conceptually, the
LRIC/LRAIC  (Long  Run  Incremental  Cost) methodology calculates the
cost  of  providing  a  defined  increment of output, on the basis of
forward looking costs incurred by an efficient operator.» e che (Sez.
4.1.2)  «LRIC  cost  modelling  could  be  applied  to determine this
efficient cost level.».
    Telecom richiede pertanto che:
      1)  l'Autorita'  indichi esplicitamente che sono applicabili le
Raccomandazioni  1998/322/CE  e 2005/698/CE su Cost accounting, e che
il  perimetro  dei  costi  del  servizio  di terminazione di fonia in
questione  sia definito in coerenza con le definizioni dei Mercati di
cui alle Delibere Agcom sui mercati 8-9-10 e sul mercato 11;
      2)  che  l'Autorita'  indichi  esplicitamente che ai fini della
valutazione dei costi del servizio e' necessario adottare la base dei
Costi  Correnti  su  cui  poi  realizzare  un  modello di valutazione
forward looking di tipo LRAIC;
      3)   che  l'Autorita'  nella  valutazione  dei  costi  e  nella
realizzazione  del  modello  si  attenga  ai  principi implementativi
indicati  nel  documento ERG (05) 29 «Guidelines for implementing the
Commission  Recommendation  C  (2005)3480  on Accounting Separation &
Cost  Accounting Systems under theregulatory framework for electronic
communications».
La posizione di Fastweb
    Fastweb sottolinea che la decisione 4888/2007 della Sesta Sezione
del Consiglio di Stato ha confermato il principio di asimmetria nella
formulazione  dei  prezzi di terminazione degli operatori alternativi
di  rete  fissa,  riconoscendo  quindi indirettamente quanto espresso
dalla delibera n. 417/06/CONS.
    La  delibera  n. 111/07/CIR  ha dunque correttamente assunto come
riferimento  normativo,  nell'attuazione  della sentenza 4888/2007, i
medesimi criteri espressi dalla delibera n. 417/06/CONS.
    Fastweb  ritiene  che  la  parziale illegittimita' della delibera
n. 11/03/CIR  possa  essere pianamente sanata da quanto gia' previsto
nella  delibera  n. 417/06/CONS sia per quanto riguarda la necessita'
di fissare limiti temporali, sia per quanto riguarda la fissazione di
criteri  di  ragionevolezza  e  proporzionalita' per la fissazione di
prezzi  asimmetrici  da  parte  degli  operatori  alternativi di rete
fissa.
    Fastweb   sottolinea  che  il  Consiglio  di  Stato  ha  ritenuto
opportuno   che   la  misura  simmetrica  introdotta  dalla  delibera
n. 11/03/CIR  debba  essere  accompagnata  da limiti temporali certi.
Tali  limiti,  secondo  Fastweb, sono correttamente individuati dalla
delibera   n. 111/07/CIR   nel  momento  in  cui  questa  circoscrive
l'applicabilita'   dei  criteri  e  gli  effetti  degli  stessi  fino
all'entrata  in vigore della delibera n. 417/06/CONS. Fastweb ritiene
dunque   che   il  limite  temporale  di  applicazione  delle  misure
introdotte  dalla  delibera  n. 11/03/CIR  coincida  con l'entrata in
vigore della n. 417/06/CONS.
    Con  riferimento ai criteri di ragionevolezza e proporzionalita',
Fastweb condivide le modalita' proposta dalla delibera n. 111/07/CIR,
ossia  che  il prezzo richiesto debba risultare giustificato da costi
effettivamente  sostenuti,  sulla  base  di  opportuna documentazione
tecnica  ed  economica  e  che  l'Autorita'  effettui l'analisi della
documentazione  prodotta  dall'operatore, richiedendo le integrazioni
di dettaglio ritenute necessarie.
    Fastweb sottolinea in particolare che i prezzi proposti devono in
primo luogo garantire l'interoperabilita' delle reti. In tal senso un
possibile test e' costituito dal numero di operatori che accettano il
prezzo richiesto.
    In  secondo luogo, Fastweb sottolinea come il ricorso a benchmark
europei  o nazionali non puo' surrogare in alcun modo il criterio dei
costi  effettivamente  sostenuti.  Nel  caso  degli  operatori  nuovi
entranti  e'  infatti  estremamente  difficile  tenere  in  conto  le
sostanziali  differente  tecnologiche, economiche e di mercato in cui
operano i diversi operatori.
    In   terzo   luogo,   Fastweb   sottolinea   la   differenza  tra
«giustificare   il   prezzo   sulla  base  dei  costi  effettivamente
sostenuti» ed l'imposizione dell'obbligo di orientamento al costo. Il
secondo  infatti  si  accompagna a complessi obblighi di contabilita'
dei  costi e separazione contabile che non risulterebbe proporzionati
se imposti agli operatori nuovi entranti.
    Secondo Fastweb, il principio di causalita' deve essere impiegato
come   criterio   principale  nella  definizione  dei  perimetri  del
servizio; in particolare tutte le risorse in un dato processo vanno a
determinare  il  costo  di  quel  servizio  nella quota parte ad esso
riconducibile.
    Circa  le  modalita'  di  analisi  della documentazione prodotta,
Fastweb  richiede  che  il  processo  di revisione coinvolga soltanto
l'operatore  che  ha  prodotto  i documenti e l'Autorita', al fine di
garantire l'opportuna riservatezza delle informazioni prodotte.
    Fastweb  ritiene  che  l'Autorita', nella delibera n. 417/06/CONS
abbia  correttamente  previsto, per gli operatori alternativi, per la
prima  volta  notificati  sul  mercato 9, che volessero richiedere un
prezzo  superiore  al  tetto  fissato, una giustificazione dei «costi
effettivamente   sostenuti»   senza   introdurre  degli  obblighi  di
orientamento al costo piu' stringenti.
    E'  tuttavia  evidente  che Fastweb, come gli altri operatori che
hanno richiesto un prezzo in deroga al tetto massimo, per fornire una
giustificazione  dei  propri  costi  effettivamente  sostenuti  abbia
comunque dovuto mettere in piedi un modello di contabilita' dei costi
che le consentisse di determinare in quale quota tali costi potessero
essere riferiti al servizio di terminazione. Nel fare questo, ciascun
operatore,  ha  fatto delle scelte metodologiche e di processo libere
da specifici obblighi imposti dall'Autorita'.
    La  scelta  di  Fastweb  e'  stata  quella di definire il proprio
modello  di  contabilita'  dei  costi rispettando comunque, in quanto
applicabili,  i  principi  che  l'Autorita' ha definito in materia di
contabilita' dei costi per gli operatori notificati. Secondo Fastweb,
non avrebbe avuto alcuna ratio che Fastweb facesse riferimento a quei
principi  di  «separazione  contabile» che sono applicabili solo agli
operatori  verticalmente integrati e notificati su diversi mercati di
servizi di rete (wholesale) e di servizi commerciali (retail).
    I  principi  di  contabilita'  regolatoria che Fastweb ha seguito
nella  impostazione  del  suo  modello  e  che ritiene possano essere
specificati  dall'Autorita' per ottemperare a quanto prescritto dalla
sentenza del Consiglio di Stato sono i seguenti:
      Priorita':  nel  caso  in  cui  nel definire il modello sorgano
contrasti tra i seguenti principi, essi sono applicati nell'ordine di
priorita' con cui vengono di seguito elencati.
      Causalita':  i  costi  ed il capitale impiegato sono attribuiti
alle destinazioni intermedie e al servizio di terminazione sulla base
della «causa» che ha generato quel costo. Il criterio che deve essere
seguito  per  individuare  quali  categorie  di  costo debbano essere
incluse  per  determinare  il  costo  del servizio di terminazione e'
quello  di individuare quelle casualmente e funzionalmente legate con
tale servizio.
      Oggettivita': il processo di allocazione dei costi e' oggettivo
ovvero  non  e' finalizzato a portare benefici a nessuno dei soggetti
interessati al suo risultato.
      Coerenza:  i  principi ed i criteri metodologici utilizzati per
l'allocazione dei costi non vengono modificati di periodo in periodo.
Nell'eventualita'  in  cui alcuni cambiamenti risultassero necessari,
saranno fornite evidenze e motivazioni.
      Trasparenza:  il  sistema  di  contabilita' dei costi consente,
partendo  dal  risultato,  di  ricostruire  in  modo  trasparente  il
processo  di  allocazione  dei  costi  fino  alla  base  di  partenza
costituita dai dati del bilancio di esercizio.
      Uso  di  parametri  quantitativi:  i  parametri  utilizzati per
l'allocazione  dei  costi  sono ispirati a criteri di ragionevolezza,
dimostrabilita' e obiettivita'.
    Secondo Fastweb, i criteri metodologici di contabilita' dei costi
(gia'  seguiti  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dalla delibera
n. 417/06/CONS)  e  potrebbero  essere specificati dall'Autorita' per
ottemperare a quanto prescritto dalla sentenza del Consiglio di Stato
sono i seguenti:
      Standard di costo FDC (Full Distributed Costing);
      Base di costo HCA (Historical Cost Accounting);
      Base  dati  contabile  riconciliata con il bilancio d'esercizio
della societa';
      Costo  del  capitale  calcolato  applicando  un  tasso medio di
remunerazione   (WACC)   determinato  sulla  base  della  metodologia
definita  dall'Autorita'  (delibera n. 4/06/CONS allegato A1) e delle
specificita' finanziarie di Fastweb.
    Fastweb  sottolinea che i principi ed i criteri indicati sono gli
unici  che  possono,  essere applicati nella determinazione dei costi
del  servizio  di  terminazione  proprio  in quanto piu' vicini ad un
obbligo  di  «orientamento  al  costo»  piuttosto  che ad un generico
criterio di «proporzionalita' e ragionevolezza».