Art. 2.
Requisiti  clinico-strumentali  per  l'accertamento  della  morte nei
soggetti  affetti  da  lesioni encefaliche e sottoposti a trattamento
                            rianimatorio

  1.  Nei  soggetti  affetti  da  lesioni  encefaliche  sottoposti  a
trattamento  rianimatorio,  salvo  i  casi  particolari  indicati  al
comma 2, le condizioni che, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n.
578,  art.  3,  impongono al medico della struttura sanitaria di dare
immediata comunicazione alla Direzione sanitaria dell'esistenza di un
caso  di  morte  per  cessazione  irreversibile  di tutte le funzioni
dell'encefalo, sono:
    a) assenza  dello stato di vigilanza e di coscienza, dei riflessi
del tronco encefalico e del respiro spontaneo;
    b) assenza di attivita' elettrica cerebrale;
    c) assenza   di   flusso  ematico  encefalico,  nelle  situazioni
particolari previste al comma 2.
  L'iter  diagnostico  deve  comprendere  la  certezza della diagnosi
etiopatogenetica  della lesione encefalica e l'assenza di alterazioni
dell'omeostasi     termica,     cardiocircolatoria,     respiratoria,
endocrinometabolica,   di   grado  tale  da  interferire  sul  quadro
clinico-strumentale complessivo.
  2.   E'   prevista  l'esecuzione  di  indagini  atte  ad  escludere
l'esistenza   di  flusso  ematico  encefalico  nelle  sotto  elencate
situazioni particolari:
    a) bambini di eta' inferiore ad 1 anno;
    b) presenza  di  farmaci  depressori del sistema nervoso di grado
tale  da  interferire  sul quadro clinico-strumentale complessivo; in
alternativa  al  rilievo  del  flusso  ematico cerebrale, l'iter puo'
essere  procrastinato sino ad escludere la possibile interferenza dei
suddetti farmaci sul quadro clinico-strumentale complessivo;
    c) situazioni   cliniche   che   non   consentono   una  diagnosi
eziopatogenetica  certa  o  che impediscono l'esecuzione dei riflessi
del   tronco  encefalico,  del  test  di  apnea  o  la  registrazione
dell'attivita' elettrica cerebrale.
  3.  Per l'applicazione delle indagini strumentali di flusso ematico
cerebrale  si  rinvia  alle Linee guida di cui in premessa, approvate
dalla Consulta tecnica nazionale per i trapianti.
  4.  Nel caso in cui il flusso ematico cerebrale risulti assente, il
medico   della   struttura  sanitaria  e'  tenuto  a  dare  immediata
comunicazione  alla  Direzione sanitaria, ai sensi dell'art. 3, legge
29 dicembre 1993, n. 578.