Art. 3.
Accertamento  della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche
               e sottoposti a trattamento rianimatorio

  1. Nei soggetti di cui all'art. 2, la morte e' accertata quando sia
riscontrata,  per il periodo di osservazione previsto dall'art. 4, la
contemporanea presenza delle seguenti condizioni:
    a) assenza dello stato di vigilanza e di coscienza;
    b) assenza dei riflessi del tronco encefalico:
      riflesso fotomotore,
      riflesso corneale,
      reazioni   a   stimoli   dolorifici   portati   nel  territorio
d'innervazione del trigemino,
      risposta  motoria  nel  territorio  del  facciale  allo stimolo
doloroso ovunque applicato,
      riflesso oculo vestibolare,
      riflesso faringeo,
      riflesso carenale;
    c) assenza  di  respiro  spontaneo  con valori documentati di CO2
arteriosa  non inferiore a 60 mmHg e pH ematico non superiore a 7,40,
in assenza di ventilazione artificiale;
    d) assenza  di  attivita' elettrica cerebrale, documentata da EEG
eseguito  secondo  le modalita' tecniche riportate nell'allegato 1 al
presente decreto, di cui costituisce parte integrante;
    e) assenza   di   flusso   ematico   encefalico   preventivamente
documentata   nelle  situazioni  particolari  previste  dall'art.  2,
comma 2.
  2.  L'attivita'  di  origine spinale, spontanea o provocata, non ha
alcuna  rilevanza  ai  fini  dell'accertamento  della  morte, essendo
compatibile con la condizione di cessazione irreversibile di tutte le
funzioni encefaliche.
  3.  Nel  neonato,  nelle  condizioni  di  cui al presente articolo,
l'accertamento della morte puo' essere eseguito solo se la nascita e'
avvenuta  dopo  la  trentottesima  settimana di gestazione e comunque
dopo una settimana di vita extrauterina.