Art. 4.
                       Periodo di osservazione

  1.  Ai  fini dell'accertamento della morte la durata del periodo di
osservazione deve essere non inferiore a 6 ore.
  2.  In  tutti  i  casi  di  danno  cerebrale anossico il periodo di
osservazione   non   puo'  iniziare  prima  di  24  ore  dal  momento
dell'insulto  anossico,  ad  eccezione  del  caso  in  cui  sia stata
evidenziata   l'assenza   del  flusso  ematico  encefalico.  In  tale
condizione,  il  periodo di osservazione puo' iniziare anche prima di
24   ore   dal   momento   dell'insulto  anossico,  di  seguito  alla
documentazione dell'assenza del flusso ematico encefalico .
  3.   La   simultaneita'   delle   condizioni   necessarie  ai  fini
dell'accertamento deve essere rilevata dal collegio medico per almeno
due  volte,  all'inizio  e  alla fine del periodo di osservazione. La
verifica di assenza di flusso non va ripetuta.
  4.  Il  momento  della  morte  coincide con l'inizio dell'esistenza
simultanea delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1.