IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita'
                   e per la tutela dei consumatori

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti  gli  articoli 10  e  11  del  predetto  regolamento  (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  617/2003 del 4 aprile 2003 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
indicazione geografica protetta Pomodoro di Pachino;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto il decreto 8 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  143 del 22 giugno 2005, con il quale
l'organismo  «SoCert  -  Societa'  di Certificazione Srl» con sede in
S. Lazzaro   di   Savena  (Bologna),  via  Gorizia  n.  9,  e'  stato
autorizzato  ad  effettuare  i controlli sulla indicazione geografica
protetta «Pomodoro di Pachino»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere   dall'8 giugno   2005,  data  di  emanazione  del  decreto
ministeriale di autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che  il  Consorzio  di  tutela  della  IGP Pomodoro di
Pachino,   pur  essendone  richiesto,  non  ha  ancora  provveduto  a
segnalare  l'organismo  di  controllo  da autorizzare per il triennio
successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pomodoro di
Pachino»  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della
predetta   autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa  oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella   autorizzazione  concessa  con  decreto  8 giugno  2005,  fino
all'emanazione     del     decreto     ministeriale     di    rinnovo
dell'autorizzazione  a  «SoCert  - Societa' di Certificazione S.r.l.»
oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  denominato  «SoCert  -
Societa'  di  Certificazione  Srl»  con  sede in S. Lazzaro di Savena
(Bologna), via Gorizia n. 9, con decreto 8 giugno 2005, ad effettuare
i controlli sulla indicazione geografica protetta Pomodoro di Pachino
registrata  con il regolamento della Commissione (CE) n. 617/2003 del
4 aprile  2003,  e'  prorogata  fino  all'emanazione  del  decreto di
rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale
autorizzazione di altra struttura di controllo.