Art. 2. Anagrafe dei Fondi sanitari 1. E' istituita presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e senza oneri a carico dello Stato, l'anagrafe dei Fondi sanitari. 2. I Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 2, nonche' gli enti, casse e societa' di mutuo soccorso di cui all'art. 1, comma 3, comunicano annualmente all'anagrafe dei Fondi sanitari la seguente documentazione: a) atto costitutivo; b) regolamento; c) nomenclatore delle prestazioni garantite; d) bilancio preventivo e consuntivo; e) modelli di adesione relativi al singolo iscritto ed eventualmente al nucleo familiare. 3. Con decreto ministeriale sono definite le procedure e le modalita' di funzionamento dell'anagrafe dei Fondi, nonche' i termini di presentazione della documentazione richiesta dal comma 2.