Art. 2.
                     Anagrafe dei Fondi sanitari

  1.  E'  istituita  presso  il  Ministero  della  salute,  ai  sensi
dell'art.  9,  comma  9,  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502,  e  senza  oneri  a  carico dello Stato, l'anagrafe dei Fondi
sanitari.
  2. I Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale di
cui  all'art. 1, comma 2, nonche' gli enti, casse e societa' di mutuo
soccorso   di   cui  all'art.  1,  comma  3,  comunicano  annualmente
all'anagrafe dei Fondi sanitari la seguente documentazione:
    a) atto costitutivo;
    b) regolamento;
    c) nomenclatore delle prestazioni garantite;
    d) bilancio preventivo e consuntivo;
    e)   modelli   di   adesione  relativi  al  singolo  iscritto  ed
eventualmente al nucleo familiare.
  3.  Con  decreto  ministeriale  sono  definite  le  procedure  e le
modalita' di funzionamento dell'anagrafe dei Fondi, nonche' i termini
di presentazione della documentazione richiesta dal comma 2.