(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

            PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO
               A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
                       «TREBBIANO DI ROMAGNA»

                               Art. 1.

    La  denominazione  di origine controllata «Trebbiano di Romagna»,
anche  nelle  tipologie  frizzante  e  spumante, e' riservata al vino
bianco  che  risponde  alle  condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.

    Il  vino  a  denominazione  di  origine controllata «Trebbiano di
Romagna»  deve  essere  ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi
nell'ambito   aziendale   la   seguente  composizione  ampelografica:
«Trebbiano  romagnolo»: dall'85% al 100%, possono concorrere, da soli
o  congiuntamente,  fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca
bianca, idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.
                               Art. 3.

    Le  uve  destinate  alla  produzione  del vino a denominazione di
origine  controllata  «Trebbiano  di  Romagna» devono essere prodotte
nella  zona  che  comprende  in  tutto  o  in parte i comuni appresso
descritti. Tale zona e' cosi' delimitata: provincia di Bologna comuni
di:  Borgo  Tossignano,  Casal  Fiumanese,  Castel  Guelfo, Castel S.
Pietro  Terme,  Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina,
Ozzano dell'Emilia.
    Per  i  comuni  di  Ozzano  dell'Emilia, Medicina, Castel Guelfo,
Imola,  il  limite  a  valle  e'  cosi'  delimitato: comune di Ozzano
dell'Emilia:  dalla  strada  statale  n.  253  San  Vitale; comune di
Medicina:  dal  confine  con il comune di Ozzano dell'Emilia segue la
strada  statale  n.  253  sino  all'incrocio con la via del Piano che
segue  e  poi  per  via  del Lavoro, via del Canale, via S. Rocco per
ricongiungersi  alla  statale  n  253  San  Vitale;  comune di Castel
Guelfo:  dalla  statale  n.  253  San  Vitale; comune di Imola: dalla
statale  n.  253  San  Vitale.  Per  i  comuni di Fontanelice e Casal
Fiumanese   il   limite  a  monte  e'  cosi'  delimitato:  comune  di
Fontanelice:  dall'incrocio  della  strada  Renana  con il confine di
provincia  Bologna-Ravenna, si prosegue per la suddetta strada sino a
via  Dante  Alighieri; poi per la strada tatale n. 610 di Fontanelice
che  si percorre sino al km 16,950 per imboccare poi la via Gesso. Si
segue  quest'ultima  sino ad incrociare il confine del comune; comune
di  Casal  Fiumanese:  dalla  mulattiera  che passando per Ca' Salara
congiunge i confini di Fontanelice e Castel S. Pietro Terme.
    Provincia   di   Forli-Cesena   comuni   di:  Bertinoro,  Borghi,
Castrocaro-Terra  del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna,
Forli,   Forlimpopoli,   Gambettola,   Gatteo,   Longiano,   Meldola,
Modigliana,  Montiano,  Predappio,  Roncofreddo,  San  Mauro Pascoli,
Savignano sul Rubicone.
    Per  i  comuni  di  Gatteo,  San  Mauro  Pascoli,  Savignano  sul
Rubicone,  il  limite  a valle e' cosi' delimitato: comune di Gatteo:
dal  confine  con  il  comune di Cesenatico, sulla via Cesenatico, si
segue   quest'ultima   sino   all'incrocio   con   l'autostrada  A-14
Bologna-Rimini in localita' S. Angelo presso Casa Bertorri.
    Quindi  lungo  l'autostrada  sino  ad  incontrare  il confine del
comune  di  Savignano  sul  Rubicone;  comune  di  San Mauro Pascoli:
dall'autostrada   A-14   Bologna-Rimini;   comune  di  Savignano  sul
Rubicone:  dall'autostrada A-14 Bologna-Rimini; comune di Cesenatico:
sono  compresi  i  territori  a  monte dell'area cosi' delimitata: da
Montaletto,  all'incrocio  tra le province di Ravenna e Forli-Cesena,
si  segue  via  S.  Pellegrino  e  poi per via Campone Sala fino alla
frazione  Sala;  quindi  per  via  Cesenatico  fino  ad incrociare il
confine con il comune di Savignano sul Rubicone.
    Provincia  di  Rimini:  comuni  di  Cattolica,  Coriano, Gemmano,
Misano   Adriatico,   Mondaino,   Montecolombo,   Montefiore   Conca,
Montegridolfo,   Montescudo,   Morciano  di  Romagna,  Poggio  Berni,
Riccione, Rimini, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Saludecio,
Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.
    Per i comuni di Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, il
limite a valle e' cosi' delimitato: comune di Cattolica: dalla strada
statale  n.  16  Adriatica;  comune di Misano Adriatico: dalla strada
statale  n. 16 Adriatica; comune di Riccione: dalla strada statale n.
16  Adriatica;  comune  di Rimini: dall'incrocio dell'autostrada A-14
Bologna-Rimini  con  il  fiume Uso (confine tra i comuni di San Mauro
Pascoli e Rimini), si segue detta autostrada sino all'incrocio con la
strada  statale  n.  9  via Emilia in localita' S. Giustina presso il
cimitero.  Si continua per la statale sino al fiume Marecchia, che si
segue  sino  ad  incontrare  la  ferrovia  Bologna-Rimini. Indi lungo
quest'ultima fino all'incontro con il torrente Ausa che si segue sino
all'incrocio  con  la  strada  statale n. 16 Adriatica. Poi per detta
statale  fino  al  confine  con  il  comune di Riccione; Provincia di
Ravenna  comuni  di:  Bagnacavallo,  Bagnara di Romagna, Brisighella,
Casola    Valsenio,   Castelbolognese,   Cotignola,   Faenza,   Lugo,
Massalombarda,  Riolo  Terme,  Russi, Ravenna, S. Agata sul Santerno,
Solarolo.
    Per  i  comuni  di  Bagnacavallo,  Lugo, Massalombarda, Russi, S.
Agata  sul Santerno, il limite a valle e' cosi' delimitato: comune di
Bagnacavallo:  dal  confine  con il comune di Lugo segue la strada n.
253  San  Vitale  sino  all'incrocio con la via Bagnoli Inferiore che
segue   poi  per  le  vie:  Pieve  Masiera,  Circonvallazione  Fossa,
Stradello, Rotondi, Guarno, Colombaia, sinistra canale Inferiore sino
al  Km  17,  destra  canale  Inferiore, Strada Cogollo, Forma, vicolo
privato,  per ricongiungersi poi alla statale n. 253 San Vitale al Km
57;  comune  di  Lugo:  dal  confine  con  il  comune di S. Agata sul
Santerno  segue la statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la
via  Bedazzo che segue poi le vie: Piratello, Delle Tombe, S. Andrea,
provinciale  Quarantola,  Piratello Viola, sino a ricongiungersi alla
statale n 253 San Vitale; comune di Massalombarda: dal confine con la
provincia  di  Bologna  si  segue  la  statale n. 253 San Vitale sino
all'incrocio  con  il  viale della Repubblica che segue, e poi per le
vie:  1°  Maggio,  Fornace,  Punta,  Bagnarolo, Nuova, Cimitero, sino
all'incrocio  con  la  ferrovia  Bologna  - Ravenna che segue sino ad
incontrare  di  nuovo  la statale n. 253 San Vitale; comune di Russi:
dal  confine con il comune di Bagnacavallo segue la strada statale n.
253  San  Vitale  sino  all'incrocio  con  la  via Faentina che segue
attraversando  l'abitato  di  Godo  (via Faentina Nord) e poi per via
Fringuellina,  via  Del Godo, via Fringuellina Nuova, via Naldi e via
Molinacccio  sino  al  confine con il comune di Ravenna; comune di S.
Agata  sul  Santerno:  dal  confine con il comune di Massalombarda si
segue  la  strada  statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la
via  Bel  Fiore  e  poi  per  via  Angiolina  e argine sinistro fiume
Santerno  sino  ad  incrociare di nuovo la statale n. 253 San Vitale;
comune  di Ravenna: sono compresi i territori a monte dell'area cosi'
delimitata:   dal  confine  con  il  comune  di  Russi  la  linea  di
delimitazione  segue, verso est, la strada di Godo - San Marco fino a
raggiungere  la  strada  statale  Tosco  Romagnola n. 67. Segue detta
strada  statale, verso sud, sino al km 207,800 e poi attraversando il
fiume  Ronco  per via Gambellara sino a San Pietro in Vincoli. Quindi
per  via  del  Sale e poi per la provinciale del Dismano in direzione
sud  fino  al  km  20,500,  indi per via Civinelli e via Mensa fino a
Matelica,  quindi per via Salaria e via Crociarone fino a Pisignano e
poi  per via Confine sino ad incrociare il confine tra le province di
Ravenna e Forli-Cesena, che segue fino a Montaletto.
    Per  i  comuni di Brisighella e Casola Valsenio il limite a monte
e' cosi' delimitato: comune di Brisighella: dalla localita' Zattaglia
in   direzione   est  lungo  la  strada  Valletta-Zattaglia  sino  ad
incrociare  la via Firenze che si attraversa per poi immettersi nella
strada privata Tredozi Paolo che si segue fino ad incontrare il fiume
Lamone.  Indi lungo quest'ultimo sino alla confluenza con il torrente
Ebola  che  si segue sino all'incrocio con il confine tra le province
di Forli-Cesena e Ravenna; comune di Casola Valsenio: dal confine tra
le  province  di  Bologna  e Ravenna lungo la strada Renana, si segue
quest'ultima  fino alla localita' Prugno. Poi per via del Corso e via
Macello fino ad incontrare la strada statale n. 306 che si segue fino
all'incrocio  con  la via Santa Martina. Indi si attraversa la piazza
della Chiesa e per via Meleto si prosegue fino ad incontrare il fiume
Senio.  Si  prosegue  quest'ultimo  sino  all'incontro  con la strada
Valletta  -  Zattaglia  che si percorre fino ad incontrare il confine
tra i comuni di Brisighelia e Casola Valsenio in localita' Zattaglia.
    Nella   zona   di  produzione  e'  compresa  l'Isola  di  Savarna
delimitata  come  appresso:  partendo  dalla  localita' «La Cilla» la
linea  di  delimitazione segue verso est il canale di bonifica destra
del  Reno  fino  a  raggiungere  la  strada  S.  Alberto-Ravenna,  in
prossimita' del km 13,500. Ripiega verso ovest e segue, attraversando
la  bonifica  di Valle Mezza Ca', il tracciato della vecchia ferrovia
fino  al C. Berbarella. Da questo punto segue, verso ovest, la strada
di  bonifica  che  passando  per  C.  Graziani,  raggiunge  la strada
Mezzano-S.  Alberto,  in  prossimita'  della  localita'  Grattacoppa.
Prosegue,  verso nord, per quest'ultima strada, fino a raggiungere la
localita' «"La Cilla» punto di inizio della delimitazione.
                               Art. 4.

    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  del  vino  «Trebbiano  di  Romagna»  devono essere quelle
tradizionali  della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche.
    Sono  pertanto,  da  considerarsi  idonei  i  terreni  collinari,
pedecollinari  e,  fra  quelli  della  zona  di pianura delimitata, i
sabbiosi-argillosi  anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono
da  escludere i terreni alluvionali ad alto tenore idrico e quelli di
recente bonifica.
    I  sesti  di  impianto,  le  forme di allevamento ed i sistemi di
potatura  devono  essere  quelli generalmente usati e comunque atti a
non  modificare  le caratteristiche delle uve e del vino. Per i nuovi
impianti  la  densita' minima di piante non dovra' essere inferiore a
2.500  ceppi  per  ettaro.  E'  vietata ogni pratica di forzatura. E'
ammessa l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva ammessa per
la  produzione  del  vino  «Trebbiano  di  Romagna»  non  deve essere
superiore  a  tonnellate 14,00 per ettaro in coltura specializzata. A
detto  limite,  anche  in  annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra'  essere  riportata  attraverso una accurata cernita delle uve,
purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
    La  regione  Emilia-Romagna,  con  proprio  decreto,  sentite  le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia,   tenuto   conto   delle   condizioni   ambientali   e  di
coltivazione,   puo'   stabilire  un  limite  massimo  di  produzione
rivendicabile  di  uva  per  ettaro  inferiore  a  quello fissato dal
presente  disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione
al  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali ed al
Comitato  nazionale  per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini.
    Le  uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 11,00 %.
    Le   uve  destinate  alla  produzione  delle  tipologie  di  vino
«spumante»  e  «frizzante»  devono assicurare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 10,00%.
                               Art. 5.

    Le   operazioni   di   vinificazione   devono  essere  effettuate
nell'interno  della zona di produzione delimitata nel precedente art.
3  secondo  gli  usi tradizionali della zona stessa. Tuttavia, tenuto
conto  delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che
tali   operazioni  siano  effettuate  anche  nell'ambito  dell'intero
territorio delle province di Forli-Cesena, Ravenna, Bologna e Rimini.
    Le  operazioni  di  preparazione  e  di  elaborazione  del vino a
denominazione  di  origine  controllata  «Trebbiano di Romagna» nelle
tipologie  «spumante» e «frizzante», ossia le pratiche enologiche per
la  presa di spuma e per la stabilizzazione, nonche' le operazioni di
imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate entro
i  territori  delle  province  di  Bologna,  Forli-Cesena,  Ravenna e
Rimini.
    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali,  leali  e  costanti atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.  e'  consentito  l'utilizzo  di contenitori di legno
nelle  fasi  di vinificazione, conservazione e affinamento, per tutte
le tipologie previste. La resa massima di uva in vino finito non deve
essere  superiore  al  70%. Qualora la resa massima uva - vino superi
detto  limite  l'eccedenza  non  avra'  diritto alla denominazione di
origine controllata.
                               Art. 6.

    Il  vino  a  denominazione  di  origine controllata «Trebbiano di
Romagna»  all'atto  dell'immissione  al  consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
      colore: paglierino piu' o meno intenso;
      odore: vinoso, gradevole;
      sapore: secco, sapido, armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
    La  denominazione  di  origine controllata «Trebbiano di Romagna»
tipologia  Spumante",  puo'  essere  attribuita per designare il vino
spumante  secco,  amabile  o  dolce,  ottenuto  con  mosti e vini che
rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti previsti nel presente
disciplinare  di  produzione,  in ottemperanza alle vigenti norme che
disciplinano la preparazione e la designazione degli spumanti.
    La  denominazione di origine controllata « Trebbiano di Romagna»"
tipologia  «Spumante"»,  all'atto  dell'immissione  al  consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
      colore: paglierino piu' o meno intenso;
      odore: gradevole, caratteristico;
      sapore:  secco,  amabile  o  dolce  in relazione alla specifica
tipologia;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
      acidita' totale minima: 5,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
      spuma: fine e persistente.
    La  denominazione  di  origine controllata «Trebbiano di Romagna»
puo' essere attribuita al vino «frizzante» con fermentazione naturale
ottenuto  con  vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare. «Trebbiano di Romagna» tipologia
Frizzante":
      colore: paglierino piu' o meno intenso;
      odore: vinoso, gradevole;
      sapore: secco, armonico, fresco, gradevolmente frizzante;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
      acidita' totale minima: 5,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
      e' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali,  con  proprio  decreto, modificare i limiti sopra indicati
per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
                               Art. 7.

    Nella  presentazione  e  designazione del vino a denominazione di
origine  controllata  «Trebbiano di Romagna» e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi  qualificazione  aggiuntiva  diversa da quella prevista dal
seguente   disciplinare,   ivi   compresi   gli   aggettivi  «extra»,
«superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
    E'  consentito  l'uso  di  indicazioni che facciano riferimento a
nomi,   ragioni   sociali,  marchi  privati  non  aventi  significato
laudativo  e  non  idonei  a  trarre  in  inganno l'acquirente. Nella
designazione   dei   vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Trebbiano  di  Romagna» puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a
condizione  che  sia  seguita  dal  relativo  toponimo o nome, che la
relativa  superficie  sia  distintamente  specificata  nell'albo  dei
vigneti,  che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino
avvengano  in  recipienti  separati  e che tale menzione, seguita dal
toponimo  o  nome,  venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia
nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
    La  menzione  vigna"  seguita  dal relativo toponimo o nome, deve
essere  riportata  in  caratteri  di dimensione uguale o inferiore al
carattere usato per la denominazione di origine.
    Le   indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore   quali   «viticoltore»,  «fattoria»,  «tenuta»,
«podere»,  «cascina»  ed  altri  termini  similari sono consentite in
osservanza   delle   disposizioni  CE  e  nazionali  in  materia.  E'
consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche
aggiuntive   che   facciano   riferimento  a  localita'  dalle  quali
effettivamente  provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato  ottenuto,  alle  condizioni  previste dal decreto ministeriale
22 aprile 1992.
                               Art. 8.

    E' consentito il confezionamento del vino «Trebbiano di Romagna»"
anche in recipienti di ceramica.