IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"», ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, recante, tra gli altri, la nomina del sen. dott. Maurizio Sacconi a Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008, recante, tra gli altri, la nomina a Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali dell'on. Eugenia Maria Roccella; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante l'organizzazione del Ministero della salute, e successive modificazioni; Ritenuta la necessita' di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato on. Eugenia Maria Roccella; Decreta: Art. 1. 1. Sono riservate al Ministro l'iniziativa legislativa, le funzioni di indirizzo politico-amministrativo di carattere generale, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonche' ogni altro atto individuato dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 2. Il Sottosegretario di Stato On. Eugenia Maria Roccella e' delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi: a) all'assistenza sociale e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni; b) alle politiche per il contrasto alla poverta' ed all'esclusione sociale, incluse le forme piu' gravi di marginalita'; c) alle politiche per la promozione dei diritti e la tutela delle persone anziane, con particolare riferimento alle iniziative per favorire la partecipazione attiva alla vita sociale; d) alle politiche per la protezione sociale e la cura, nonche' alla promozione di modelli di integrazione socio-sanitaria e programmazione coordinata dei livelli di intervento, in favore delle persone in condizioni di non autosufficienza, nonche' in favore dei malati acuti, cronici e terminali; e) alle politiche di inclusione sociale e promozione dei diritti delle persone con disabilita'; f) alle politiche per la tutela e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; g) alle politiche di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; h) alla promozione delle iniziative in materia di responsabilita' sociale delle imprese; i) al Fondo nazionale delle politiche sociali e altri fondi connessi, e alla valutazione e monitoraggio della spesa e delle politiche sociali; j) al volontariato, all'associazionismo e alle formazioni sociali; k) alle politiche di integrazione degli stranieri immigrati e di tutela dei minori stranieri; l) alla salute delle donne con particolare riferimento alle politiche per la maternita', dal periodo preconcezionale (prevenzione, infertilita' e sterilita', contraccezione), alla gravidanza (diagnostica prenatale e genetica, parto e puerperio) e al periodo post-nascita (allattamento, depressione post-parto, ecc.), incluse l'attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 19 febbraio 2004, n. 40; m) alla ricerca scientifica in materia di procreazione assistita, di embriologia (gameti e embrioni umani) nonche' di materiale biologico derivato da embrioni umani; n) alle politiche di tutela della dignita' delle persone nella fase conclusiva del ciclo vitale; o) alla donazione, approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule, con particolare riferimento all'utilizzazione e conservazione di cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale; p) ai rapporti con l'Agenzia Italiana del Farmaco-AIFA, l'Istituto superiore di Sanita' e il Consiglio superiore di Sanita' nelle materie delegate, secondo quanto disposto nelle lettere precedenti; q) all'attivita' di contenzioso nelle materie di cui ai punti precedenti.