Art. 2.
                     Caratteristiche e requisiti

  1.  Le regioni, in concertazione con le Anci regionali, definiscono
i requisiti per l'accesso e la permanenza nell'alloggio sociale.
  2.  Il canone di locazione dell'alloggio sociale di cui all'art. 1,
comma 2,  e'  definito  dalle  regioni,  in concertazione con le Anci
regionali,  in  relazione  alle  diverse  capacita'  economiche degli
aventi  diritto,  alla  composizione  del  nucleo  familiare  e  alle
caratteristiche  dell'alloggio.  L'ammontare  dei  canoni  di affitto
percepiti  dagli  operatori deve comunque coprire i costi fiscali, di
gestione  e  di  manutenzione  ordinaria del patrimonio tenuto conto,
altresi',  della  funzione  sociale  dell'alloggio  come definito dal
presente decreto.
  3.  Il canone di locazione dell'alloggio sociale di cui all'art. 1,
comma 3,  non  puo'  superare  quello derivante dai valori risultanti
dagli  accordi  locali  sottoscritti  ai  sensi dell'art. 2, comma 3,
della  legge  9 dicembre  1998, n. 431, e successive modificazioni ed
integrazioni ovvero, qualora non aggiornati, il valore determinato ai
sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
puo'  essere articolato in relazione alla diversa capacita' economica
degli  aventi  diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle
caratteristiche dell'alloggio.
  4.  Agli operatori pubblici individuati come soggetti erogatori del
servizio di edilizia sociale in locazione permanente sulla base delle
vigenti  normative  ed  agli operatori pubblici e privati selezionati
mediante procedimento di evidenza pubblica per la realizzazione degli
alloggi   di  cui  all'art.  1,  comma 3,  spetta  una  compensazione
costituita  dal  canone di locazione e dalle eventuali diverse misure
stabilite dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dagli enti
locali.  Tale  compensazione  non puo' eccedere quanto necessario per
coprire  i  costi  derivanti  dagli  adempimenti  degli  obblighi del
servizio nonche' un eventuale ragionevole utile.
  5.  Le  regioni,  in concertazione con le Anci regionali, fissano i
requisiti  per  beneficiare  delle  agevolazioni  per  l'accesso alla
proprieta'  e  stabiliscono  modalita', criteri per la determinazione
del prezzo di vendita, stabilito nella convenzione con il comune, per
il  trasferimento  dei  benefici agli acquirenti, anche successivi al
primo,  tenuto conto dei diversi sussidi accordati per l'acquisto, la
costruzione o il recupero.
  6.  Salvo  diversa disciplina regionale, in relazione a particolari
programmi  d'intervento,  gli enti locali possono stabilire specifici
canoni,  criteri  di accesso e permanenza, assumendo a proprio totale
carico  i  costi  delle  compensazioni  spettanti  agli operatori, da
coprire anche attraverso valorizzazioni premiali di tipo urbanistico.
  7.  L'alloggio  sociale  deve  essere  adeguato,  salubre, sicuro e
costruito   o   recuperato   nel   rispetto   delle   caratteristiche
tecnico-costruttive  indicate  agli  articoli 16  e  43  della  legge
5 agosto  1978,  n.  457. Nel caso di servizio di edilizia sociale in
locazione  si  considera  adeguato  un alloggio con un numero di vani
abitabili  tendenzialmente  non  inferiore  ai  componenti del nucleo
familiare  -  e  comunque  non  superiore  a  cinque  - oltre ai vani
accessori  quali  bagno  e  cucina.  L'alloggio  sociale  deve essere
costruito   secondo   principi  di  sostenibilita'  ambientale  e  di
risparmio  energetico,  utilizzando, ove possibile, fonti energetiche
alternative.
  8.  Le  disposizioni  del  presente  decreto sono applicabili nelle
regioni  a  statuto  speciale  e  nelle province autonome di Trento e
Bolzano  compatibilmente  con  gli statuti speciali e con le relative
norme di attuazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 aprile 2008

                  Il Ministro delle infrastrutture
                              Di Pietro

               Il Ministro della solidarieta' sociale
                               Ferrero

             Il Ministro delle politiche per la famiglia
                                Bindi

   Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive
                              Melandri

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2008
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 5, foglio n. 136