Art. 10.
                      Competenze del Consiglio

  1.  Il  Consiglio  delibera sui provvedimenti indicati dall'art. 10
della   legge   13 aprile  1988,  n.  117,  sulle  materie  attinenti
all'espletamento  delle funzioni dei magistrati, sui procedimenti per
l'accesso in carriera e sulle missioni dei propri componenti
  2.  Acquisisce  elementi di valutazione sull'attivita' espletata da
ogni  servizio  e,  occorrendo,  adotta  i necessari provvedimenti di
coordinamento.  Svolge  attivita' di monitoraggio sulla produttivita'
dei magistrati.
  3.  Formula  proposte  per  l'organizzazione,  per  l'adeguamento e
l'ammodernamento delle strutture e dei servizi della Corte.
  4.  Delibera sulle richieste del Parlamento e del Governo in ordine
a  materie che attengono all'esercizio delle attribuzioni della Corte
dei  conti;  assume iniziative nell'ambito delle materie che gli sono
attribuite dalla legge.
  5.  Delibera,  per  quanto  di sua competenza, in merito a ricorsi,
reclami ed esposti.
  6.    Indica   le   modalita'   e   il   periodo   di   svolgimento
dell'inaugurazione     dell'anno     giudiziario     delle    Sezioni
giurisdizionali regionali.
  7.  Esercita  funzioni  consultive nei casi normativamente previsti
fermo  restando  il  carattere vincolante del parere reso nei casi in
cui  riguardi  status,  attribuzioni  e  competenze  dei  magistrati.
Esprime,  altresi',  pareri facoltativi ove richiesti da altri organi
della Corte.
  8.  Il  Consiglio,  quando  si  pongono  anche  in  via  temporanea
questioni   insuscettibili   di   essere   affrontate  esclusivamente
nell'ambito   delle   attribuzioni   del   Consiglio  medesimo,  puo'
richiedere   al   Presidente,   dandone  motivazione  ed  indicandone
l'oggetto,  la  costituzione  di  appositi  gruppi  di  lavoro di cui
facciano  parte  anche  membri  di  altri  organi  della Corte con il
compito  di  istruire  in  modo  congiunto  le  decisioni spettanti a
ciascuno  degli  organi  interessati.  Il  Presidente riferisce sulla
proposta entro le due sedute immediatamente successive.
  9.  Il  Consiglio puo' demandare alle Commissioni di cui al capo IV
il  compito di assumere decisioni su questioni specifiche che abbiano
carattere  prevalentemente  operativo, fermo restando l'obbligo delle
Commissioni  di informare entro 3 giorni il Consiglio sulle decisioni
adottate.  Se  il  Consiglio,  nella  successiva  seduta, non esprime
diverso avviso le decisioni adottate si intendono definitive.
  10.  In ogni caso per l'individuazione dei componenti del Consiglio
di presidenza si applicano i criteri di cui al successivo art. 22.