Art. 10. Competenze del Consiglio 1. Il Consiglio delibera sui provvedimenti indicati dall'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sulle materie attinenti all'espletamento delle funzioni dei magistrati, sui procedimenti per l'accesso in carriera e sulle missioni dei propri componenti 2. Acquisisce elementi di valutazione sull'attivita' espletata da ogni servizio e, occorrendo, adotta i necessari provvedimenti di coordinamento. Svolge attivita' di monitoraggio sulla produttivita' dei magistrati. 3. Formula proposte per l'organizzazione, per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi della Corte. 4. Delibera sulle richieste del Parlamento e del Governo in ordine a materie che attengono all'esercizio delle attribuzioni della Corte dei conti; assume iniziative nell'ambito delle materie che gli sono attribuite dalla legge. 5. Delibera, per quanto di sua competenza, in merito a ricorsi, reclami ed esposti. 6. Indica le modalita' e il periodo di svolgimento dell'inaugurazione dell'anno giudiziario delle Sezioni giurisdizionali regionali. 7. Esercita funzioni consultive nei casi normativamente previsti fermo restando il carattere vincolante del parere reso nei casi in cui riguardi status, attribuzioni e competenze dei magistrati. Esprime, altresi', pareri facoltativi ove richiesti da altri organi della Corte. 8. Il Consiglio, quando si pongono anche in via temporanea questioni insuscettibili di essere affrontate esclusivamente nell'ambito delle attribuzioni del Consiglio medesimo, puo' richiedere al Presidente, dandone motivazione ed indicandone l'oggetto, la costituzione di appositi gruppi di lavoro di cui facciano parte anche membri di altri organi della Corte con il compito di istruire in modo congiunto le decisioni spettanti a ciascuno degli organi interessati. Il Presidente riferisce sulla proposta entro le due sedute immediatamente successive. 9. Il Consiglio puo' demandare alle Commissioni di cui al capo IV il compito di assumere decisioni su questioni specifiche che abbiano carattere prevalentemente operativo, fermo restando l'obbligo delle Commissioni di informare entro 3 giorni il Consiglio sulle decisioni adottate. Se il Consiglio, nella successiva seduta, non esprime diverso avviso le decisioni adottate si intendono definitive. 10. In ogni caso per l'individuazione dei componenti del Consiglio di presidenza si applicano i criteri di cui al successivo art. 22.