Art. 11.
                   Ispezioni, indagini e audizioni

  1.  Il  Consiglio di presidenza puo' programmare, nell'ambito delle
proprie  competenze,  indagini conoscitive che saranno effettuate dai
membri   del   Consiglio   eventualmente   coadiuvati  dal  personale
amministrativo.
  2.  All'esito  delle  indagini conoscitive il Consiglio, sulla base
delle relazioni depositate, assume gli opportuni provvedimenti.
  3.  In  ogni  caso  il Consiglio puo' disporre audizioni e indagini
conoscitive e, ricorrendo casi straordinari, ispezioni.