Art. 11. Ispezioni, indagini e audizioni 1. Il Consiglio di presidenza puo' programmare, nell'ambito delle proprie competenze, indagini conoscitive che saranno effettuate dai membri del Consiglio eventualmente coadiuvati dal personale amministrativo. 2. All'esito delle indagini conoscitive il Consiglio, sulla base delle relazioni depositate, assume gli opportuni provvedimenti. 3. In ogni caso il Consiglio puo' disporre audizioni e indagini conoscitive e, ricorrendo casi straordinari, ispezioni.