Art. 13. Convocazione 1. Il Consiglio di presidenza e' convocato in adunanza, eventualmente divisa in piu' sedute, dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Presidente aggiunto. Deve essere, altresi', convocato ogniqualvolta lo richieda una Commissione o almeno quattro componenti, con l'indicazione specifica e motivata di uno o piu' punti da inserire all'ordine del giorno. 2. Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento di convocazione di cui al comma precedente, il Consiglio puo' deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione. 3. Il Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Presidente aggiunto convoca il Consiglio, inviando l'ordine del giorno a tutti i componenti almeno sei giorni prima della seduta. All'ordine del giorno sono allegati i documenti necessari per la trattazione degli argomenti. 4. In caso d'urgenza, la convocazione e l'ordine del giorno debbono essere comunicati almeno tre giorni prima della seduta con le proposte delle competenti Commissioni. Analogamente puo' procedersi in ipotesi di integrazioni all'ordine del giorno richieste da situazioni d'urgenza.