Art. 13.
                            Convocazione

  1.   Il   Consiglio   di   presidenza  e'  convocato  in  adunanza,
eventualmente divisa in piu' sedute, dal Presidente o, in caso di suo
impedimento,   dal   Presidente   aggiunto.  Deve  essere,  altresi',
convocato  ogniqualvolta lo richieda una Commissione o almeno quattro
componenti,  con  l'indicazione  specifica  e  motivata di uno o piu'
punti da inserire all'ordine del giorno.
  2. Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento di
convocazione   di   cui   al   comma precedente,  il  Consiglio  puo'
deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione.
  3.  Il  Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il
Presidente  aggiunto  convoca  il  Consiglio,  inviando  l'ordine del
giorno  a  tutti  i  componenti almeno sei giorni prima della seduta.
All'ordine  del  giorno  sono  allegati  i documenti necessari per la
trattazione degli argomenti.
  4. In caso d'urgenza, la convocazione e l'ordine del giorno debbono
essere  comunicati  almeno  tre  giorni  prima  della  seduta  con le
proposte  delle  competenti Commissioni. Analogamente puo' procedersi
in  ipotesi  di  integrazioni  all'ordine  del  giorno  richieste  da
situazioni d'urgenza.