Art. 2. Insediamento 1. La seduta di insediamento del Consiglio e' convocata dal Presidente della Corte entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica che lo ha costituito. 2. Nella stessa seduta il Consiglio: verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti; conosce dei reclami attinenti alle elezioni anche ai fini delle rettifiche conseguenti al loro eventuale accoglimento. 3. La durata del Consiglio si computa dal giorno dell'insediamento. 4. Dopo la scadenza del termine quadriennale, il Consiglio continuera' ad espletare le proprie funzioni fino alla data di emanazione del decreto di costituzione del nuovo Consiglio.