Art. 21.
                 Esecuzione e pubblicita' degli atti

  1.  Le  deliberazioni  sono  immediatamente  esecutive salvo che il
Consiglio non disponga altrimenti.
  2.  Il  Presidente  della Corte emana le deliberazioni adottate dal
Consiglio,  i cui schemi sono predisposti, di regola, dall'Ufficio di
Segreteria.
  3.  Tutte  le  deliberazioni  e  tutti  gli atti del Consiglio sono
pubblici  fatto  salvo  quanto  previsto dai successivi commi. Copia,
estratti  e certificazioni di essi sono rilasciati a richiesta di chi
vi  ha  interesse.  Il  rilascio  delle  copie  avviene  a  spese del
richiedente  con  le  modalita'  previste  dal competente ufficio del
Segretariato generale.
  4.  I  componenti  del Consiglio e il magistrato verbalizzante sono
tenuti  al  segreto  sui voti e le opinioni espresse nelle sedute non
pubbliche.  E'  tenuto  al segreto anche il personale della Corte che
per ragioni del suo ufficio ne viene a conoscenza.
  5. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
27 giugno  1992,  n.  352 e successive modificazioni ed integrazioni,
sono sottratti all'accesso:
    a) fascicoli    personali    dei    magistrati,    nonche'   ogni
documentazione valutativa riferita al predetto personale;
    b) documenti   attinenti  a  giudizi  o  valutazioni  relativi  a
procedure concorsuali del personale di magistratura;
    c) accertamenti    medico-legali    e   relativa   documentazione
concernenti domande sottoposte all'esame del Consiglio;
    d) documenti ed atti relativi allo stato di salute dei magistrati
e alle loro condizioni psico-fisiche;
    e) documentazione   relativa   alle   attivita'   istruttorie  di
competenza delle Commissioni del Consiglio fino all'esaurimento delle
attivita' stesse;
    f) verbali delle sedute non pubbliche, se non esista un interesse
giuridicamente   rilevante  e  verbali  delle  sedute  pubbliche  del
Consiglio  e  dei  relativi atti se non vi sia un giustificato motivo
del richiedente;
    g) documentazione  attinente a procedimenti penali e disciplinari
ovvero  concernente l'istruzione dei ricorsi giurisdizionali prodotti
dal  personale  di magistratura, nei confronti di chi non vi abbia un
interesse giuridicamente rilevante;
    h) i   documenti   che   le   altre   amministrazioni   escludono
dall'accesso   e   che   il  Consiglio  detiene  in  quanto  atto  di
procedimenti di propria competenza.
  6.  Qualora  l'accesso  sia  richiesto  per  la  tutela d'interessi
giuridicamente  rilevanti,  ovvero per giustificati motivi, spetta al
direttore  dell'Ufficio di Segreteria, valutata l'esistenza dei detti
presupposti, consentirlo a motivata richiesta degli interessati.
  In  caso  di  verbali  delle  sedute non pubbliche del Consiglio di
presidenza   l'accesso   e'   consentito,  ove  esista  un  interesse
giuridicamente  rilevante,  dal direttore dell'Ufficio di segreteria,
sentito il Consiglio di presidenza.
  7.  Ai  fini della disponibilita' e della disciplina del diritto di
accesso   relativo   all'anagrafe   patrimoniale   del  personale  di
magistratura,  di  cui  all'art.  1,  comma 22, della legge 15 maggio
1997,  n. 127, il direttore dell'Ufficio di Segreteria cura la tenuta
e  garantisce  la  riservatezza  degli  atti la cui disponibilita' e'
resa,  solo  previa  autorizzazione  del  Consiglio  di presidenza, a
fronte di motivata richiesta.