Art. 21. Esecuzione e pubblicita' degli atti 1. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive salvo che il Consiglio non disponga altrimenti. 2. Il Presidente della Corte emana le deliberazioni adottate dal Consiglio, i cui schemi sono predisposti, di regola, dall'Ufficio di Segreteria. 3. Tutte le deliberazioni e tutti gli atti del Consiglio sono pubblici fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. Copia, estratti e certificazioni di essi sono rilasciati a richiesta di chi vi ha interesse. Il rilascio delle copie avviene a spese del richiedente con le modalita' previste dal competente ufficio del Segretariato generale. 4. I componenti del Consiglio e il magistrato verbalizzante sono tenuti al segreto sui voti e le opinioni espresse nelle sedute non pubbliche. E' tenuto al segreto anche il personale della Corte che per ragioni del suo ufficio ne viene a conoscenza. 5. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sottratti all'accesso: a) fascicoli personali dei magistrati, nonche' ogni documentazione valutativa riferita al predetto personale; b) documenti attinenti a giudizi o valutazioni relativi a procedure concorsuali del personale di magistratura; c) accertamenti medico-legali e relativa documentazione concernenti domande sottoposte all'esame del Consiglio; d) documenti ed atti relativi allo stato di salute dei magistrati e alle loro condizioni psico-fisiche; e) documentazione relativa alle attivita' istruttorie di competenza delle Commissioni del Consiglio fino all'esaurimento delle attivita' stesse; f) verbali delle sedute non pubbliche, se non esista un interesse giuridicamente rilevante e verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e dei relativi atti se non vi sia un giustificato motivo del richiedente; g) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari ovvero concernente l'istruzione dei ricorsi giurisdizionali prodotti dal personale di magistratura, nei confronti di chi non vi abbia un interesse giuridicamente rilevante; h) i documenti che le altre amministrazioni escludono dall'accesso e che il Consiglio detiene in quanto atto di procedimenti di propria competenza. 6. Qualora l'accesso sia richiesto per la tutela d'interessi giuridicamente rilevanti, ovvero per giustificati motivi, spetta al direttore dell'Ufficio di Segreteria, valutata l'esistenza dei detti presupposti, consentirlo a motivata richiesta degli interessati. In caso di verbali delle sedute non pubbliche del Consiglio di presidenza l'accesso e' consentito, ove esista un interesse giuridicamente rilevante, dal direttore dell'Ufficio di segreteria, sentito il Consiglio di presidenza. 7. Ai fini della disponibilita' e della disciplina del diritto di accesso relativo all'anagrafe patrimoniale del personale di magistratura, di cui all'art. 1, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il direttore dell'Ufficio di Segreteria cura la tenuta e garantisce la riservatezza degli atti la cui disponibilita' e' resa, solo previa autorizzazione del Consiglio di presidenza, a fronte di motivata richiesta.