Art. 24.
                        Commissione bilancio

  1.   Il  Consiglio  provvede  altresi'  alla  costituzione  di  una
Commissione  permanente,  formata  da 5 componenti, di cui uno eletto
dal  Parlamento,  con  la  seguente  competenza: analisi del bilancio
della  Corte  dei  conti  e  della  sua gestione e relative proposte;
pareri  sulle  variazioni  e sul conto finanziario; valutazione degli
aspetti  organizzativi  e  strutturali  dei  servizi, d'intesa con la
Commissione di cui al comma 1, lettera c), del precedente art. 22.