Art. 24. Commissione bilancio 1. Il Consiglio provvede altresi' alla costituzione di una Commissione permanente, formata da 5 componenti, di cui uno eletto dal Parlamento, con la seguente competenza: analisi del bilancio della Corte dei conti e della sua gestione e relative proposte; pareri sulle variazioni e sul conto finanziario; valutazione degli aspetti organizzativi e strutturali dei servizi, d'intesa con la Commissione di cui al comma 1, lettera c), del precedente art. 22.